Sconfitto il direttore operativo di una società per azioni. Confermato il licenziamento deciso dalla società e motivato con la sofferenza economica e finanziaria acuita dalla pandemia. Per il giudice del Tribunale di Roma il blocco dei licenziamenti, deciso dallo Stato, non è applicabile alle figure dirigenziali delle aziende.
La pandemia provocata dalla diffusione del COVID e la conseguente crisi economica non possono salvare i posti di lavoro dei dirigenti d’azienda. Questa la visione messa nero su bianco, di recente, da un giudice del Tribunale di Roma , che ha riconosciuto la legittimità del licenziamento di un direttore operativo di una società per azioni ed ha specificato che lo stop – temporaneo ma prolungato – ai licenziamenti imposto dallo Stato italiano non può riguardare le figure dirigenziali delle imprese Tribunale di Roma, sentenza del 15 aprile 2021 Casus belli è la comunicazione con cui una società per azioni ufficializza al proprio direttore operativo la chiusura del rapporto di lavoro . Siamo nei primi giorni di maggio del 2020 e l’azienda giustifica la decisione con «un periodo di grandissima sofferenza economica e finanziaria, acuita dalle drammatiche conseguenze della pandemia», spiegando che si è avviato «un processo di riorganizzazione aziendale finalizzato alla progressiva integrazione ed ottimizzazione delle strutture operative, nell’ottica del contenimento dei costi e di una più utile gestione dell’impresa» e si è addivenuti alla decisione di «sopprimere la posizione lavorativa di direttore operativo e di ridistribuire e accorpare le funzioni ed attività tra altri responsabili aziendali». In sostanza, soppressa la posizione lavorativa di direttore operativo, il dirigente viene messo alla porta – «il recesso ha effetto immediato » –, anche perché, precisano dalla società, «in ambito aziendale non sussiste la possibilità di affidargli altro incarico confacente con il suo profilo professionale e il suo trattamento economico». Immaginabile la reazione del lavoratore Prevedibile la sua decisione di portare in Tribunale l’azienda, sostenendo la tesi dell’ illegittimità del licenziamento , soprattutto alla luce del c.d. “blocco dei licenziamenti” imposto dallo Stato a causa della pandemia. Questo richiamo si rivela però inutile. Per il Gudice romano, difatti, non si può ritenere che «la figura del dirigente possa essere ricompresa» tra i lavoratori che non possono essere licenziati in questo lungo periodo caratterizzato da emergenza sanitaria e grosse difficoltà economiche. Su questo fronte dal Tribunale sostengono che «il dato letterale, e cioè l’esclusione della figura del dirigente convenzionale dal blocco dei licenziamenti, risulta coerente con lo spirito che sorregge l’eccezionale ed emergenziale previsione del blocco dei licenziamenti durante la pandemia. Il blocco infatti è stato accompagnato da una pressoché generalizzata possibilità per le aziende, anche quelle piccole, di ricorrere agli ammortizzatori sociali, con la conseguenza che la cassa integrazione, estesa come detto a tutte le aziende, ha consentito a queste ultime di tamponare le perdite attraverso una riduzione del costo del lavoro , permettendo la tutela occupazionale dei lavoratori, anche a fronte del blocco dei licenziamenti». Con una ulteriore riflessione viene evidenziato che «la chiara ed evidente simmetria tra il blocco dei licenziamenti e il soccorso della collettività generale attraverso gli ammortizzatori sociali è resa evidente dalla speciale previsione del decreto ‘Cura Italia’ , previsione secondo cui secondo la quale anche i licenziamenti per motivo oggettivo già intimati prima del blocco dal 23 febbraio 2020 , possono essere revocati dal datore di lavoro, purché contestualmente quest’ultimo faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale». In sostanza, «per far fronte ad una emergenza sanitaria ed economica senza precedenti, il sistema così delineato appare ragionevolmente sorretto dal binomio divieto di licenziamento/costo del lavoro a carico della collettività», sottolinea il Giudice, aggiungendo poi che «con riguardo ai dirigenti detto binomio non può stare in piedi, poiché a questi ultimi non è consentito, almeno in pendenza del rapporto di lavoro, di accedere agli ammortizzatori sociali . Di conseguenza, nell’ipotesi in cui venisse esteso il blocco dei licenziamenti anche ai dirigenti, il datore di lavoro si ritroverebbe nella condizione di non poter reperire una soluzione sostitutiva come per tutti gli altri dipendenti non dirigenti che permetta loro di garantire reddito e tutela occupazionale senza costi aggiuntivi. Ciò determinerebbe che della categoria dei dirigenti dovrebbe necessariamente farsene carico il datore di lavoro, pur in presenza di motivi tali da configurare un’ipotesi di giustificatezza del recesso. E ciò potrebbe determinare un profilo di incoerenza costituzionale tra estensione del blocco ai dirigenti e principio di libertà economica». Per il Giudice capitolino, quindi, «la lettera della norma e la ratio del sistema non consentono di includere i dirigenti nella platea dei dipendenti beneficiari del blocco» imposto dallo Stato. Analizzando poi la vicenda, emergono dettagli ritenuti significativi. Dalla comunicazione indirizzata dall’azienda al dirigente si traggono, difatti, alcuni dati inequivocabili, cioè «periodo di sofferenza economica del datore di lavoro, acuita dalle conseguenze della pandemia decisione di avviare un processo riorganizzativo finalizzato ad ottimizzare le strutture operative della compagine, anche nell’ottica di un contenimento dei costi soppressione della posizione lavorativa di direttore operativo e ridistribuzione e accorpamento delle funzioni facenti capo alla posizione soppressa in favore di figure aziendali già presenti». Il lavoratore sostiene, richiamando alcuni articoli di stampa, la tesi della «floridezza economica della società», aggiungendo che «le funzioni da lui espletate non sono state soppresse o eliminate». Il Giudice ribatte ricordando che «la nozione di giustificatezza del recesso è ravvisabile ove sussista un’esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in esecuzione di un riassetto organizzativo e societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buonafede della riorganizzazione». E alla luce di questo principio è ritenuta evidente l’ assenza di prove sulla «natura discriminatoria o contraria a buonafede della riorganizzazione della società, riorganizzazione che ha determinato la soppressione della figura dirigenziale attribuita al lavoratore». A questo proposito il giudice pone in rilievo che «la società, pressoché contestualmente alla risoluzione del rapporto col direttore operativo, ha attivato la cassa integrazione COVID per il periodo dal 16 marzo 2020 al 17 luglio 2020 per tutto il personale in forza escluso quello con qualifica dirigenziale fino ad un massimo del 100 per cento delle ore lavorabili, ha disposto la risoluzione di sei contratti di consulenza con altrettante figure e la cessazione di tre attività di comitato consultivo con altrettante figure» e, inoltre, «nessun dipendente della società e nessun nuovo assunto ha ricoperto la posizione del direttore operativo dopo il suo licenziamento». E «la circostanza che le funzioni in precedenza espletate dal lavoratore non siano state soppresse o eliminate ma ridistribuite tra il personale già in forza non è circostanza di rilievo», chiarisce il giudice, «poiché quello che conta è se la posizione del lavoratore licenziato esista ancora in azienda in ipotesi sostituito da un nuovo assunto o sia stata effettivamente soppressa». Ciò consente al Giudice di chiarire, in conclusione, che «l’esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione di una figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario integra la nozione di giustificazione del licenziamento del dirigente», e questo ragionamento vale anche in piena pandemia.
Tribunale di Roma, sez. I Lavoro, sentenza 15 – 19 aprile 2021, numero 3605 Giudice Pagliarini