Per l’assegno di invalidità rileva il reddito del singolo individuo

Ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità civile assume rilevanza il limite reddituale individuale e non quello famigliare.

Così si è espressa la Suprema Corte con l’ordinanza n. 9562/21, depositata il 12 aprile . La Corte di Appello di Lecce aveva riconosciuto al richiedente il diritto – negato in primo grado dal Tribunale di Brindisi all’assegno di invalidità civile , dando rilevanza ai fini della sua concessione, alla maturazione del limite reddituale famigliare. L’invalido ha proposto ricorso in Cassazione. La Cassazione ha evidenziato come l’art. 14 septies , comma 5, d.l. n. 663/1979 conv. in l. 33/1980 prevede che, in tema di riconoscimento dell’assegno di invalidità civile, rileva il limite reddituale del singolo individuo e non quello famigliare. Tale principio costituisce una deroga rispetto al principio più generale del cumulo dei redditi e trova applicazione a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Alla luce di questo principio la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 15 dicembre 2020 – 12 aprile 2021, n. 9562 Presidente Manna - Relatore Buffa Rilevato che Con sentenza del 18.5.15, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del 17.11.11 del tribunale di Brindisi, ha riconosciuto il diritto - negato in primo grado - del signor C. all’assegno di invalidità civile con decorrenza dal 28.6.13 e condannato l’INPS al pagamento della relativa prestazione. In particolare, la corte territoriale ha riconosciuto la prestazione ma ha ancorato la decorrenza della stessa a momento successivo alla maturazione del requisito sanitario, per applicazione del limite reddituale familiare piuttosto che quello individuale , fino all’entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 5, convertito in L. n. 99 del 2013 che invece ha previsto la rilevanza del solo reddito individuale , non avendo questa disciplina carattere retroattivo. Avverso tale sentenza ricorre l’assistito per un motivo l’INPS ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso. Considerato che Con unico motivo si deduce - ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - violazione del D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 5 e D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies, commi da 4 a 6, conv. in L. n. 33 del 1980, per avere la sentenza impugnata applicato il limite reddituale familiare in luogo di quello individuale previsto dalla suddetta disciplina. Il motivo è fondato. Infatti, il D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies, comma 5, conv. in L. n. 33 del 1980, espressamente prevede che il limite di reddito rilevante per l’assegno è quello individuale e non anche quello familiare la norma infatti prevede che con decorrenza 1 luglio 1980 il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 13 e 17 e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in Lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell’IRPEF, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte . Tale disciplina che, limitatamente all’assegno di invalidità cfr. Cass. 13880/13 e 8535/13 , deroga al principio generale del cumulo dei redditi già stabilito dal D.L. n. 30 del 1974, conv. in L. n. 114 del 1974, trova applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del citato D.L. n. 663 del 1979, ben prima dunque delle modifiche normative dettate per le sole pensioni dal D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 5, convertito in L. n. 99 del 2013. Questa Corte, peraltro, ha già rilevato che la disciplina del 1979 trova applicazione anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, che non ha innovato al principio già stabilito per l’assegno di invalidità secondo il quale occorre far riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte Cass. Sez. L, Sentenza n. 14415 del 27/05/2019, Rv. 653977-01 Sez. L, Sentenza n. 2517 del 04/02/2020, Rv. 656698-01 . Può dunque affermarsi che il reddito rilevante per beneficiare dell’assegno di invalidità in relazione a periodo precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 5, va determinato in relazione al reddito individuale dell’invalido, senza tener conto del reddito del coniuge in aggiunta al reddito individuale. La sentenza impugnata, che ha applicato alla questione norme e principi giurisprudenziali relativi alla pensione di inabilità e non specifici per l’assegno di invalidità, non si è attenuta a tale principio e va conseguentemente cassata in parte qua. La causa va rinviata alla corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Lecce in diversa composizione.