Accesso al bonus baby-sitting COVID-19: prime indicazioni INPS

L'INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito al bonus di € 100 settimanali per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l'infanzia Mess. INPS 26 marzo 2021 n. 1296 .

L' INPS ha fornito i primi chiarimenti per accedere al bonus baby-sitting COVID-19 per l'acquisto di servizi di baby-sitting e di assistenza e sorveglianza dei minori art. 2, comma 6, DL 30/2021 . Fino al 30 giugno 2021 , il legislatore ha introdotto la possibilità per i genitori di richiedere uno o più bonus l'importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di €100 settimanali per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l'infanzia , per i figli conviventi minori di anni 14. Il bonus può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori - iscritti alla Gestione Separata - lavoratori autonomi iscritti all'INPS - personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie - medici - infermieri inclusi ostetrici - tecnici di laboratorio biomedico - tecnici di radiologia medica - operatori sociosanitari tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118 . Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia in quest'ultimo caso, il bonus è incompatibile con il bonus asilo nido . Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l'altro - non svolge la propria prestazione lavorativa in modalità agile - non svolge alcuna attività lavorativa - non è sospeso dal lavoro. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS , subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. Fonte mementopiu.it

INPS_Msg_2021_1296