Congedo 2021 per i genitori lavoratori: prime indicazioni INPS

L'INPS fornisce le prime indicazioni per la fruizione della nuova misura prevista dal d.l. n. 30/2021 a sostegno dei lavoratori con figli minori in DAD oppure in quarantena Mess. INPS 25 marzo 2021 n. 1276 .

Il d.l. numero 30/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo scorso, ha emanato disposizioni volte al sostegno dei lavoratori con figli minori in didattica a distanza oppure in quarantena l'INPS, chiamato in causa per la concessione di particolari congedi parentali, interviene ora per fornire le prime indicazioni. Utilizzo del lavoro agile. Il meccanismo messo a disposizione dal d.l. numero 30/2021 prevede in primis , fino al 30 giugno 2021, un diritto al lavoro agile per uno solo dei genitori con figli minori di 16 anni e con necessità connesse alla non presenza fisica presso gli istituti scolastici. Tale aspetto dovrà essere coordinato con il sistema emergenziale di ricorso a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, in deroga alle indicazioni della l. numero 81/2017. Il legislatore, quindi, continua ad utilizzare il lavoro agile, non tanto come una modalità per la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, ma per una loro sovrapposizione. Sul punto risulta discutibile, oltre alla modalità di utilizzo, la discrezionalità lasciata al datore di lavoro sulla possibilità o meno di utilizzo del lavoro agile per il soggetto con tali necessità familiari. Tale scelta in capo all'azienda, in molti casi contestabile, dovrà trovare un equilibrio per le prestazioni lavorative non pienamente eseguibili in smart working. Alternativa allo smart working il congedo parentale speciale . In alternativa, e solo ove il lavoro agile non sia possibile , viene previsto un congedo retribuito al 50% sul quale l'INPS interviene ora con il Messaggio qui esaminato. L'Istituto sottolinea le caratteristiche che i soggetti devono avere per accedere al congedo del d.l. numero 30/2021, differenziando le stesse per i genitori che si prendono cura di figli con disabilità grave. Genitori con figli senza disabilità grave Genitori con figli con disabilità grave - sussistenza rapporto di lavoro dipendente - impossibilità utilizzo modalità agile - figlio minore di anni 14 - convivenza con il figlio - motivazioni per la richiesta infezione da COVID-19 quarantena da contatto ovunque avvenuto disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente sospensione dell'attività didattica in presenza. - sussistenza rapporto di lavoro dipendente - impossibilità utilizzo modalità agile - condizione di disabilità grave art. 4, comma 1, l. numero 104/92 del figlio - figlio iscritto ad un istituto scolastico o ad un centro diurno a carattere assistenziale - motivazioni per la richiesta infezione da COVID-19 quarantena da contatto ovunque avvenuto disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente sospensione dell'attività didattica in presenza chiusura del centro assistenziale diurno. Tale congedo può essere fruito dunque per tutti i periodi , coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da COVID-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell'arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 , data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021 . Per quanto riguarda i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti , senza necessità di annullamento, nel congedo retribuito al 50% dall'istituto. Ai fini della richiesta, l'INPS informa che sono in fase di adeguamento le procedure informatiche , ma che è comunque, già possibile fruire del congedo. Per farlo sarà necessaria la richiesta al proprio datore di lavoro , regolarizzando la medesima, successivamente, con la presentazione di apposita domanda telematica all'INPS . Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande, che potranno quindi essere presentate anche con effetto retroattivo. Sul punto si può ritenere che, le stesse domande, si potranno rifare, in linea generale, alle indicazioni pubblicate per le precedenti misure Circ. INPS 12 gennaio 2021 numero 2 Mess. INPS 5 febbraio 2021 numero 515 . Si ricorda inoltre che, il medesimo art. 2, comma 5, d.l. numero 30/2021 prevede il diritto ad astenersi dal lavoro senza alcuna retribuzione per i genitori di figli con età compresa tra i 14 ed i 16 anni sul punto si attende l'istituzione dei codici per l'inserimento della copertura figurativa nel flusso UniEmens. Fonte mementopiu.it

Msg_INPS_2021_1276