Legittimi gli sgravi contributivi anche quando l'apprendista rifiuta di svolgere la formazione esterna all'azienda

La decadenza dalle agevolazioni contributive si verifica solo nei casi di totale mancanza di formazione La previsione della decadenza dalle agevolazioni contributive [] può ritenersi realizzata [] solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto ed in questa seconda ipotesi il giudice deve quindi valutare in base ai principi la gravità dell’inadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in discorso in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza .

Così la Cassazione Civile, sez. Lavoro, ordinanza n. 1510/21, depositata il 25 gennaio. Il lavoratore non partecipa alla formazione esterna all'aziendae il datore subisce l'accertamento sugli sgravi contributivi lasciar correre un inadempimento del lavoratore può costare caro! La questione sorge da un fatto molto semplice il lavoratore riceveva l'invito a presentarsi, in corso di apprendistato, presso l'ente di formazione esterno all’azienda e, nonostante ciò, ometteva di fruire della formazione rifiutandosi di partecipare al corso. In sede ispettiva l’INPS accertava come il lavoratore non avesse fruito della formazione e pertanto contestava all’azienda la decadenza dalle agevolazioni contributive in base alla previsione della l. n. 196 del 1997, art. 16, comma 2, per la quale ai contratti di apprendistato conclusi entro un anno dall’entrata in vigore della legge 196, le agevolazioni contributive non trovavano applicazione qualora l'apprendista non avesse partecipato alle iniziative formative esterne all'azienda, previste dalla contrattazione collettiva e formalmente proposte all'azienda dall'amministrazione pubblica competente. Su tale presupposto normativo l’INPS pretendeva il pagamento dei contributi non versati dall'azienda in relazione al contratto di apprendistato, avviandosi quindi una vicenda giudiziaria impegnativa. Il datore di lavoro risponde delle omissioni contributive se e solo se la mancata formazione dell'apprendista dipende da un suo inadempimento. L'effettiva formazione dell'apprendista deve essere svolta sia mediante formazione interna, quindi svolgendo le mansioni tipiche del livello contrattuale che il lavoratore raggiungerà al termine dell'apprendistato sotto la guida del tutor, che mediante corsi di formazione esterna in tal caso l'obbligo datoriale è quello di sollecitare il lavoratore a partecipare ai corsi di formazione promossi, per esempio, dei centri per l'impiego, invitando i collaboratori ad ottemperare all'invito alla formazione esterna. L'obbligo formativo previsto dalla legge Biagi e in particolare dall'articolo 53, comma 3, d.lgs. n. 276/2003 abrogato dal d.lgs. n. 167/2011 , applicabile alla questione decisa ieri in Cassazione, definisce con chiarezza che l'inadempimento nell’erogazione della formazione che causa la decadenza dai benefici contributivi è quello che dipenda esclusivamente dal datore di lavoro, e che sia tale da impedire tout court la realizzazione delle finalità formative del contratto di apprendistato. La mancata formazione che comporta la decadenza dai benefici contributivi deve essere importante. In sintesi, la decadenza dei benefici contributivi previsti per l'apprendistato può realizzarsi solo se la formazione viene omessa in maniera importante, poiché sarebbe assurdo dichiarare la decadenza dal diritto aziendale di fruire degli sgravi a causa di una mancata minima frequenza dei corsi di formazione da parte del lavoratore.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 3 novembre 2020 – 25 gennaio 2021, n. 1510 Presidente Manna – Relatore Calafiore Ritenuto che 1. Con sentenza numero 860/2014, la Corte d’appello di Firenze ha accolto l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza che aveva accolto il ricorso di G.M. & amp c. La piazza s.n.c. con il quale la società aveva chiesto accertarsi che, al contrario da quanto contestato con verbale ispettivo, non si era verificata la decadenza dalle agevolazioni contributive relative ad una apprendista dipendente dalla società che non aveva partecipato alla formazione esterna all’azienda 2. a fondamento della sentenza, la Corte d’appello, richiamando propri precedenti analoghi, ha affermato a che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 53, sulla cui scorta il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, avendo accertato che la mancata partecipazione ai corsi di formazione professionale era dipesa da esclusiva scelta dell’apprendista, coesisteva con la L. n. 196 del 1997, art. 16 non comportandone l’implicita abrogazione b quest’ultima disposizione aveva ad oggetto la sola mancata partecipazione dell’apprendista ai corsi di formazione esterna, mentre l’art. 53 cit. descriveva la più grave fattispecie della mancanza di formazione e cioè quella della mera simulazione del rapporto di apprendistato c poteva in concreto accadere che, come nel caso di specie, non fosse contestata la mancata formazione dell’apprendista ma semplicemente la mancata frequenza ai corsi esterni di apprendimento d nè a diversa soluzione induceva il fatto che l’art. 53 cit., prevedesse un meccanismo sanzionatorio per la sola ipotesi di mancata formazione dipendente da esclusiva responsabilità del datore di lavoro e la decadenza dalle agevolazioni contributive sarebbe comminata oggettivamente in base alla previsione della L. n. 196 del 1997, art. 16, comma 2, la quale recita ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna l’azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all’azienda da parte dell’amministrazione pubblica competente 3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.M. & amp c. La piazza s.n.c. con due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria 4. Inps ed Inail hanno resistito con controricorso Equitalia Centro è rimasta intimata 5. il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato che 6. con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 16, nonché del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 53 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla affermata decadenza dal diritto alle agevolazioni contributive in seguito alla mancata partecipazione alla formazione cosiddetta esterna, anche quando la mancata partecipazione non sia riconducibile alla volontà datoriale bensì a quella del lavoratore, come nel caso di specie, essendo erronea l’interpretazione data dalla Corte territoriale incentrata sulla inesistente differenziazione tra formazione interna e formazione esterna 7. col secondo motivo, il ricorso prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , in quanto la sentenza sarebbe stata motivata attraverso il rinvio a motivazione di altra sentenza della stessa Corte fondata su presupposti del tutto diversi, posto che nella presente fattispecie era stata la lavoratrice a sottrarsi per propria volontà all’obbligo di formazione mentre nell’ipotesi richiamata era stato il datore di lavoro a non ottemperare all’invito rivolto dal Centro dell’impiego a far svolgere al dipendente un corso di formazione cd. esterna 8. i due motivi sono connessi e vanno trattati congiuntamente in quanto anche la disamina del secondo motivo non può prescindere dalla corretta interpretazione delle due disposizioni che si ritengono violate i motivi sono da accogliere in continuità con quanto già affermato su fattispecie analoga da Cassazione n. 8564 del 2018, nei limiti che seguono 9. va affermato, in primo luogo, che a seguito della introduzione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 53 non si è verificata una forma di abrogazione implicita della L. n. 196 del 1997, art. 16 10. il ricorrente propugna tale soluzione posto che la decadenza dai benefici contributivi previsti per il contratto di apprendistato potrebbe derivare solo dall’ipotesi non riferibile al caso di specie in cui si sia verificato l’inadempimento del datore di lavoro nel fornire la formazione dovuta, prevedendo l’art. 53, comma 3, cit. abrogato dal D.Lgs. n. 14 settembre 2011, n. 167 , nella formulazione vigente ratione temporis, che In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui all’art. 48, comma 2, art. 49, comma 1 e art. 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione” 11. è evidente che tale disposizione si riferisce alla ipotesi in cui lo schema dell’apprendistato non si sia realizzato per la mancata formazione dell’apprendista che sia totalmente da attribuire alla condotta inadempiente del datore di lavoro 12. tale presupposto non coincide con quello posto a base della fattispecie di cui alla L. n. 197 del 1996, art. 16 applicabile ratione temporis abrogato dal D.Lgs. n. 14 settembre 2011, n. 167 , laddove è previsto al comma 2, che Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all’azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all’impresa da parte dell’amministrazione pubblica competente” 13. in questo caso la disposizione non presuppone che non si sia realizzata, integralmente e per causa del datore di lavoro, la finalità formativa, ma solo che il lavoratore apprendista non abbia partecipato alle iniziative formative proposte dalla autorità competenti 14. la differenza dell’ambito di operatività delle due fattispecie, l’espressa previsione dell’art. 53, comma 4, cit. di voler mantenere ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, dimostrano che in effetti la disposizione contenuta nell’art. 16 cit., durante la vigenza dell’art. 53 cit., è rimasta pienamente in vigore, non essendosi verificata alcuna ipotesi di sostanziale incompatibilità tra le due disposizioni che abbia determinato l’abrogazione implicita della prima e non potendosi ritenere tale effetto frutto di una complessiva riformulazione della disciplina previdenziale dell’apprendistato 15. nel presente giudizio non si mette in dubbio, quanto al fatto storico oggetto di contestazione, che si versi nell’ipotesi regolata dalla L. n. 196 del 1997, art. 16, comma 2, ma, come questa Corte ha già affermato nella citata sentenza n. 8564 del 2018, non può condividersi l’interpretazione che di tale disposizione ha fornito la sentenza impugnata 16. in particolare, la logica rigorosamente oggettiva ed unitaria dell’inottemperanza dell’obbligo formativo c.d. esterno, previsto dalla norma citata, assunta dalla Corte di merito a fondamento della interpretazione della normativa sulla decadenza del diritto alle agevolazioni contributive, non appare coerente con l’impianto normativo, la ratio e la coerenza argomentativa interna, potendo portare ad assurde conseguenze come nel caso in cui si desse rilievo ad una mancata minima frequenza - non preclusiva del raggiungimento dell’obiettivo formativo che costituisce l’elemento essenziale che vale a caratterizzare il contratto di apprendistato - per derivarne la decadenza dalle agevolazioni per l’intero rapporto che per la stessa L. n. 196 del 1997, può arrivare a durare fino a quattro anni e fino a sei anni in caso di lavoratore portatore di handicap 17. in tal senso muove anche il fatto che la norma non contempli espressamente la decadenza dalle agevolazioni contributive accordate per l’intera durata del contratto di apprendistato, nè preveda la sanzione della conversione del rapporto di apprendistato in lavoro subordinato ordinario, a fronte di una qualsiasi inosservanza dell’obbligo formativo 18. allo scopo occorre quindi fare riferimento alle regole di carattere generale applicate dalla giurisprudenza cfr. Cass. sentenza n. 3344/2015 e n. 1324/2015 ai fini della conversione del contratto di apprendistato o di formazione lavoro onde la previsione della decadenza dalle agevolazioni contributive stabilita dall’art. 16 cit., può ritenersi realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto ed in questa seconda ipotesi il giudice deve quindi valutare in base ai principi la gravità dell’inadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni in discorso in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza 19. la sentenza deve essere quindi cassata e la causa rinviata per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo il quale si atterrà al principio sopra formulato al punto 18 e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.