Prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 il trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna che decorre secondo il sistema delle c.d. finestre mobili messaggio dell’INPS del 19 gennaio 2021, n. 217 .
La Legge di Bilancio 2021 estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna art. 16 d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019 alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020 , ovvero che, entro la predetta data abbiano maturato un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome. Sul punto l'INPS ha chiarito che - con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita - ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico , si applicano le c.d. finestre mobili art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010 a per le lavoratrici dipendenti il diritto alla pensione sorge trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti b per le lavoratrici autonome , trascorsi 18 mesi . Tenuto conto che l'estensione è prevista dalla Legge di Bilancio 2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore 1 al 1° febbraio 2021 , per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima 2 al 2 gennaio 2021 , per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria. Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM , al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021 . In ogni caso, il trattamento pensionistico può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile - salvo le indicazioni suddette, si applicano le istruzioni previste nella circolare INPS 29 gennaio 2019 n. 11 e nella circolare INPS 7 febbraio 2020 n. 18 - le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità. Fonte mementopiu.it
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