Se l’atto non viene depositato in giacenza presso l’ufficio postale la notifica è nulla

La notifica ex art. 140 c.p.c. può ritenersi valida se nell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa risulti o la consegna al destinatario o la sua conoscenza in ragione della fictio giuridica, che deve ritenersi esclusa laddove dallo stesso avviso di evinca il trasferimento o il decesso del destinatario, oppure, ancora, se l’avviso contenga attestazione di irreperibilità assoluta con conseguente consegna dell’atto al mittente, anziché suo deposito presso l’ufficio postale .

Questo è quanto stabilito oggi dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 464/21 che ha ricostruito il quadro normativo di riferimento per valutare la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c Il caso. Una lavoratrice ha proposto ricorso contro il proprio datore di lavoro, rivendicando il pagamento di differenze retributive maturate nel corso del rapporto. In primo grado, nella contumacia della resistente, il Tribunale ha emesso condanna al pagamento di quanto richiesto. Avverso tale pronuncia ha proposto appello parte datoriale, eccependo la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, effettuata ex art. 140 c.p.c. la Corte d’Appello, però, ha respinto l’eccezione, confermando integralmente la sentenza di prime cure. Le censure della soccombente. La datrice di lavoro ha presentato ricorso per cassazione, lamentando - Violazione/falsa applicazione dell’art. 140 c.p.comma in relazione agli artt. 37 e 49 d.m. 9 aprile 2001 l’ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto alcuno presso la residenza della destinataria, ha dato atto della sua cd. irreperibilità relativa e dell’assenza di persone abilitate a ricevere l’atto, provvedendo al deposito del plico nella casa comunale ed alla spedizione della raccomandata informativa tuttavia, quest’ultimo incombente non veniva portato a termine regolarmente, dal momento che nell’avviso era attestata l’irreperibilità assoluta della destinataria con conseguente restituzione del plico al mittente, anziché deposito presso l’ufficio postale. In buona sostanza, quindi, i giudici di seconde cure avrebbero errato nel ritenere perfezionata la notifica con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, giacché la mancata giacenza presso la posta e, al contrario, l’intervenuta immediata restituzione al mittente avrebbero comportato la nullità dell’intero procedimento. - Violazione/falsa applicazione dell’art. 415 comma 4 c.p.c., degli articoli 291, 421 e 354 c.p.c., nonché nullità della sentenza con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. risulterebbero integrate la lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, essendo stata dichiarata illegittimamente la contumacia del resistente, con conseguente nullità degli atti processuali e della sentenza. Entrambi i motivi sono fondati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate tutte le doglianze del datore di lavoro, evidenziando come dagli atti di causa emerga che l’ufficiale giudiziario, provvedendo alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 140 c.p.c., pur avendo depositato l’atto stesso presso la casa comunale e inoltrato la raccomandata informativa, tuttavia l’aveva restituita al mittente per irreperibilità del destinatario. Il quadro normativo di riferimento. La notifica di un atto ex art. 140 c.p.comma postula il compimento di tre formalità il deposito dello stesso presso la casa comunale, l’affissione alla porta del destinatario di avviso di avvenuto deposito in busta chiusa, l’invio della cd. raccomandata informativa con cui si comunica, per l’appunto, il deposito dell’atto nella casa comunale. In seguito alla nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/2010, tale notifica si perfeziona, per il destinatario, con la ricezione della raccomandata informativa – se anteriore al compimento della giacenza – oppure con il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione. In quest’ultimo caso, però, l’effetto utile per il notificante dipende dal compimento degli adempimenti tutti sopra ricordati. La Corte, infatti, ha ricordato che presupposto della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.comma è la cd. irreperibilità relativa del destinatario, essendo, quindi, necessaria ai fini della validità della procedura la prova del fatto che la raccomandata informativa sia pervenuta nella sfera di conoscenza o, quantomeno, conoscibilità del destinatario stesso tale prova si reputa integrata laddove sia versato in atti avviso di ricevimento sottoscritto o con annotazione dell’agente postale di assenza di persone atte alla ricezione e conseguente deposito presso la casa comunale. Nel caso di specie, invece, la raccomandata informativa non è mai giusta nella sfera del soggetto notificato. l’avviso di ricevimento non è stato sottoscritto dalla destinataria, né reca l’annotazione dell’agente postale circa l’assenza di soggetti legittimati alla ricezione, ma, al contrario, attesta l’irreperibilità assoluta di parte datoriale. In caso di mancata consegna per fatti impeditivi, quali il trasferimento o il decesso del destinatario, va da sé che l’atto non è giunto nella sfera di conoscibilità del soggetto, con conseguente mancato perfezionamento della notifica. Secondo la Cassazione, a tali ipotesi va equiparata l’attestazione, effettuata dall’agente postale, di irreperibilità assoluta del destinatario, seguita dalla restituzione dell’atto al mittente, anziché dal deposito presso la casa comunale, come avvenuto nel caso in esame. La sentenza va cassata. L’assenza di prova che la raccomandata informativa sia giunta nella sfera di conoscibilità del datore di lavoro rende nulla la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, risultando, a cascata, nulli gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza di appello, che viene cassata, con necessario rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 10 novembre 2020 – 14 gennaio 2021, n. 464 Presidente Doronzo – Relatore Ponterio Rilevato che 1. con sentenza n. 4581 pubblicata il 13.7.2018 la Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello di G.M. , confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato la predetta, quale titolare della ditta REBAJAS di G.M. , al pagamento in favore di V.R. di differenze retributive relative al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 2009 al 2012 2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha respinto l’eccezione sollevata dalla G. , di nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado, ritenendo che la stessa fosse stata correttamente eseguita in conformità al disposto dell’art. 140 c.p.c. 3. avverso tale sentenza G.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi V.R. non ha svolto difese 4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c Considerato che 5. con il primo motivo di ricorso G.M. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. con riferimento al D.M. 9 aprile 2001, artt. 37 e 49 6. ha premesso che la notifica del ricorso introduttivo di primo grado è stata eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 c.p.c. che il medesimo, non avendo rinvenuto nessuno presso la residenza della destinataria risultante anche dal certificato prodotto dal procuratore della ricorrente in primo grado , ha dato atto nella relata delle formalità compiute, della irreperibilità da considerare relativa della destinataria e dell’assenza di persone abilitate, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., a ricevere la notifica ed ha provveduto al deposito del plico nella casa comunale e a spedire al medesimo indirizzo la lettera raccomandata con avviso di ricevimento ha rilevato come l’agente postale, incaricato del recapito della raccomandata, avesse erroneamente attestato l’irreperibilità della destinataria, provvedendo alla immediata restituzione del plico al mittente, anziché ad eseguirne il deposito presso l’ufficio postale ha sostenuto, richiamando oltre a Corte Cost. n. 3 del 2010 precedenti di legittimità Cass. 2959 del 2012 n. 25079 del 2014 n. 16050 del 2011 , che la Corte di merito ha erroneamente considerato perfezionata la notifica col decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, senza rilevare che l’intervallo di dieci giorni non costituisce un mero lasso temporale ma rappresenta il tempo necessario al compimento della cd. compiuta giacenza della raccomandata informativa presso l’ufficio postale la mancanza assoluta di una giacenza presso l’ufficio postale e la restituzione immediata al mittente integrerebbero un vizio del procedimento notificatorio atto a determinarne la nullità 7. col secondo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 415 c.p.c., comma 4, in riferimento all’art. 101 c.p.c., comma 1, e all’art. 111 Cost. nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 291, comma 1, dell’art. 421 c.p.c., comma 1, dell’art. 354 c.p.c., comma 1 inoltre, nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 8. ha censurato la sentenza d’appello per non avere rilevato la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa derivanti dallo svolgimento del giudizio dinanzi al Tribunale nonostante la irregolarità del procedimento notificatorio e la condizione di contumacia involontaria della parte convenuta ha affermato come dalla violazione delle disposizioni invocate derivasse la nullità di tutti gli atti processuali compiuti e della sentenza 9. i due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono fondati 10. secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il ricorso introduttivo di primo grado è stato notificato alla G. tramite ufficiale giudiziario il quale, verificata l’irreperibilità cd. relativa della destinataria, ha provveduto agli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c. e, tra questi, al deposito dell’atto nella casa comunale e alla spedizione della raccomandata informativa che tale raccomandata è stata restituita al mittente per essere il destinatario irreperibile 11. occorre premettere che la notifica di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tre formalità il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso dell’eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la notizia del deposito dell’atto nella casa comunale cfr. Cass. n. 2683 del 2019 12. la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione 13. per effetto di tale pronuncia, la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione, fermo restando, però, che, in quest’ultimo caso, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con il compimento degli adempimenti stabiliti dalla norma, vale a dire il deposito della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi l’affissione dell’avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario la notizia al destinatario dell’avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento cfr. Cass. n. 10672 del 2020 14. ai fini di quest’ultimo adempimento, è necessario che sia documentato, attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento, che la raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario Cass. n. 25079 del 2014, in motiv. Cass. n. 9782 del 2018 o, quanto meno, pervenuta nella sfera non di conoscenza, ma di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo Cass. n. 9111 del 2012 Cass. n. 2683 del 2019 , salvo che il medesimo destinatario o i suoi eredi non dimostri no un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc. Cass. n. 2959 del 2012 ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell’agente postale es., morte, ecc. 15. atteso che il presupposto della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è la condizione di irreperibilità cd. relativa del destinatario, la prova del fatto che la raccomandata informativa sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del medesimo è raggiunta tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, con conseguente deposito dell’atto presso l’ufficio postale 16. nel caso in esame, la raccomandata informativa non risulta mai giunta nella sfera di conoscibilità della destinataria in quanto, come si ricava dalla stessa sentenza d’appello nonché dall’esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in relazione all’error in procedendo denunciato, l’avviso di ricevimento non è stato sottoscritto dalla destinataria nè reca l’annotazione dell’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, con conseguente deposito dell’atto presso l’ufficio postale su tale avviso è invece apposta la attestazione di irreperibilità assoluta della destinataria, senza ulteriori specificazioni, con restituzione della raccomandata al mittente 17. questa Corte ha precisato che nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, nè, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo non della conoscenza effettiva, ma della conoscibilità dell’avviso stesso Cass. n 32201 del 2018 n. 2959 del 2012 18. si è infatti osservato che se la validità della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. dipendesse dalle stesse norme previste dalla L. n. 890 del 1982 sulle notificazioni a mezzo del servizio postale, fra l’ipotesi dell’art. 140 e quella dell’art. 149 c.p.c. non vi sarebbe altra differenza se non un aggravio di forme, a danno della prima, ormai deprivate di giustificazione e sostanzialmente vane, dipendendo l’esito positivo della notifica dall’attività svolta dell’agente postale così Cass. n. 2959 del 2012 in motivazione 19. la giurisprudenza appena citata fa salva l’ipotesi in cui dall’avviso di ricevimento risultino fatti di per sé impeditivi della conoscibilità dell’avviso stesso, come il trasferimento o il decesso del destinatario 20. a tali ipotesi deve equipararsi quella oggetto di causa, atteso che l’attestazione di irreperibilità assoluta apposta sull’avviso di ricevimento e seguita dalla restituzione dell’atto al mittente, anziché dal deposito presso l’ufficio postale, ha impedito che l’avviso entrasse nella sfera di conoscibilità della destinataria, non avendo quest’ultima rinvenuto alcunché nella cassetta postale 21. il difetto di prova che la raccomandata informativa sia giunta nella sfera di conoscibilità della destinataria rende nullo il procedimento notificatorio di cui all’art. 140 c.p.c. 22. deve quindi accogliersi il ricorso in esame per nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado 23. versandosi in un’ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., la sentenza impugnata va cassata e le parti rimesse, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c., dinanzi al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica, anche per le spese del giudizio di legittimità.