Difensore sospeso dall’albo: l’interruzione del processo è automatica

Qualora la parte sia assistita in giudizio da un unico difensore ed egli sia stato sospeso dall’albo, il processo si interrompe automaticamente anche se il giudice e le altre parti non ne siano venute a conoscenza ed ogni altra attività processuale eventualmente compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.

Così si esprime la Suprema Corte nella sentenza n. 28626/20, depositata il 15 dicembre. La Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione del Giudice di primo grado, respingendo la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti del datore di lavoro e del superiore gerarchico volta ad ottenere il risarcimento del danno alla dignità personale e professionale nonché da dequalificazione. Contro la suddetta decisione, la lavoratrice propone ricorso per cassazione, esponendo che il suo difensore era stato sospeso dall’esercizio della professione forense, deducendo, dunque, la nullità della pronuncia che era stata resa nel periodo in cui il giudizio di secondo grado era interrotto ex lege . I Giudici di legittimità dichiarano il ricorso fondato , richiamando un orientamento giurisprudenziale in base al quale la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale al parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza, e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento . Da ciò consegue che ogni altra attività processuale compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza e che l’irrituale prosecuzione del giudizio può essere dedotta e provata dinanzi alla Corte di legittimità solo dalla parte colpita dall’evento interruttivo. Tale principio, prosegue la Corte, trova eccezione nel caso in cui dalla prosecuzione del processo non derivi un pregiudizio concreto al diritto di difesa. Tenendo conto di quanto esposto, nel caso di specie la sentenza impugnata è nulla, non essendovi alcun dubbio in relazione al pregiudizio al diritto di difesa della ricorrente derivante dalla mancata interruzione del processo, posto che ella non era stata assistita da un difensore abilitato allo ius postulandi . Segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della decisione impugnata e il rinvio degli atti alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 settembre – 15 dicembre 2020, n. 28626 Presidente Torrice – Relatore Spena Fatti di causa 1. con sentenza in data 13 ottobre 2014 n. 1210 la Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da D.M.P. - dipendente del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA con qualifica di collaboratore amministrativo C1 - nei confronti del MINISTERO e del superiore gerarchico, P.S. , per il risarcimento del danno alla dignità personale e professionale nonché da dequalificazione professionale. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza D.M.P. , articolato in un unico motivo. 3. La causa, già fissata per la trattazione con rito camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per la rinotifica del ricorso alla avvocatura generale dello Stato. 4. Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ha opposto difese con controricorso. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 - violazione degli artt. 83, 301, 302, 112 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost 2. Ha esposto che il proprio difensore - Avv. FRANCESCO SALVATORE ROTUNDO - era stato sospeso dall’esercizio della professione forense dal 14.3.2014 al 14.3.2015 ha dedotto la nullità della sentenza, resa nel periodo in cui il giudizio di appello era interrotto ex lege. 3. Il ricorso è fondato. 4. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la morte, la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l’interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza, e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell’evento. Ne deriva la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. La irrituale prosecuzione del processo, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e provata nel giudizio di legittimità ciò, tuttavia, ad opera della sola parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione. cfr. ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 13/02/2019, n. 4159 Cass. 28846/2018 Cass. 21002/2017 . 5. Il principio qui ribadito subisce eccezione nel caso in cui dalla prosecuzione del processo, in ragione del mancato rilievo dell’evento interruttivo, non derivi un concreto pregiudizio al diritto di difesa ne consegue che non si determina alcuna nullità degli atti processuali nell’ipotesi in cui il periodo di sospensione del difensore dalla professione forense cada integralmente nel lasso di tempo intercorrente tra la celebrazione di due udienze successive Cassazione civile sez. lav., 16/10/2019, n. 26220 e giurisprudenza ivi richiamata . 6. Nella fattispecie di causa la applicazione dei suddetti principi conduce al rilievo della nullità della sentenza impugnata. 7. L’unico difensore del ricorrente nel giudizio di appello, avv. FRANCESCO SALVATORE ROTUNDO, era sospeso dall’albo alla data del 25.9.2014, in cui si è celebrata l’udienza di discussione della causa ed è stato letto il dispositivo come risulta dalla comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 18.11.2014 e dalla nota della Corte di Appello di Catanzaro del 6.11.2014 non vi è dubbio, dunque, circa il pregiudizio derivato dalla mancata interruzione del processo al diritto di difesa del P. , che in detta udienza non era assistito da un difensore abilitato allo ius postulandi. 8. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e gli atti rinviati alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione affinché provveda alla rinnovazione degli atti nulli. 9. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del presente grado. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia - anche per le spese – alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.