Biglietti sottratti al capotreno, illegittima la trattenuta operata dall’azienda

Sufficiente la multa per sanzionare il dipendente, finito nel mirino per incauta custodia dei tickets. Cancellato, invece, il risarcimento ottenuto dalla società con una trattenuta operata nei confronti del lavoratore. Rilevante anche la mancata prova del danno subito dall’azienda.

Biglietti ferroviari rubati al capotreno , che finisce nel mirino dell’azienda per incauta custodia dei tickets. Legittima la multa . Cancellato, invece, il risarcimento ottenuto dalla società con una trattenuta – per una somma pari a 1.120 euro – operata nei confronti del dipendente. Cassazione, ordinanza numero 27422/20, sez. Lavoro, depositata il 1° dicembre . Concordi i giudici di merito. Prima in Tribunale e poi in appello viene dichiarata illegittima la trattenuta – per una somma pari a 1.120 euro – operata dalla società ‘Trenitalia’ nei confronti del dipendente – un capotreno – in relazione ad una contestata incauta custodia di cinquantasei biglietti, sottrattigli in occasione del furto di un borsello, agganciato al trolley, mentre si recava al treno . In secondo grado, in particolare, viene evidenziato che la circolare con cui è stato stabilito il valore convenzionale del singolo biglietto ed è stato previsto, in caso di smarrimento, l’obbligo di risarcire il danno non è vincolante per il lavoratore. Per i giudici la condotta illecita che ha determinato lo smarrimento è sanzionabile disciplinarmente, tanto che è stata inflitta una multa , mentre va esclusa l’ipotesi della clausola penale , e il danno, per essere risarcito, deve essere provato, ben potendo accadere che dallo smarrimento non derivi alla società alcuna lesione . E in merito alla prova del danno i giudici precisano che il valore convenzionale è quello da assegnare in caso di prova del fraudolento utilizzo dei biglietti ma è comunque necessario provare che essi sono stati effettivamente utilizzati . Inutile il ricorso in Cassazione proposto da Trenitalia. Per l’azienda ci si trova di fronte a un vero e proprio regolamento interno con cui sarebbe stata prevista una clausola penale accettata dal lavoratore . In particolare, il legale della società osserva che l’art. 51 del contratto collettivo nazionale delle attività ferroviarie, in vigore all’epoca, sotto la rubrica Doveri del personale” prevede che il dipendente debba svolgere con diligenza e con spirito di collaborazione le proprie mansioni, osservando le disposizioni del presente contratto e i regolamenti interni dell’azienda , e aggiunge poi che una volta accertato che il regolamento interno è stato inviato ai dipendenti, esso, per espressa previsione contrattuale, è già fonte obbligatoria per il dipendente, senza necessità di una sua esplicita adesione o di una successiva ratifica di carattere collettivo . Ciò significa, secondo il legale, che il lavoratore, accettato nei termini esposti il regolamento , è vincolato ad esso anche quanto alle conseguenze economiche dei suoi inadempimenti e per effetto della clausola penale stabilita . Irragionevole, invece, porre a carico della società l’onere di dimostrare il danno , conclude il legale. Dalla Cassazione però ritengono corretta la decisione presa dalla Corte d’Appello, decisione con cui si è escluso che l’articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle attività ferroviarie, in uno con la circolare comunicata al dipendente, integrassero una valida clausola penale . Correttamente è stato valorizzato l’aspetto che l’accettazione del valore convenzionale dei biglietti non implica automaticamente l’accettazione di un obbligo di risarcire ogni biglietto smarrito senza che si sia accertato preventivamente il danno . In sostanza, la circolare è un atto unilaterale del datore di lavoro che contiene direttive ma non è stato oggetto di contrattazione, o di accordo con le organizzazioni sindacali, né è stato accettato dal lavoratore al quale era stato solo comunicato , e difatti la stessa società afferma che il dipendente ha ricevuto la circolare ma ciò non comporta una neppure implicita accettazione . Tirando le somme, in mancanza di un incontro di volontà formalizzato in un atto, non può ravvisarsi la sussistenza di alcuna clausola penale , e ciò rende illegittima, concludono dalla Cassazione, la trattenuta operata dall’azienda ai danni del dipendente.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 29 settembre – 1 dicembre 2020, numero 27422 Presidente Raimondi – Relatore Garri Rilevato che 1. La Corte di appello di Torino, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto illegittima la trattenuta della somma di Euro 1.120,00 operata dalla società Trenitalia nei confronti di Ti. Pe., capo treno, in relazione ad una contestata incauta custodia di 56 biglietti sottrattigli in occasione del furto di un borsello agganciato al trolley mentre si recava al treno. 2. Il giudice di appello ha ritenuto che la circolare numero 1 del 2009 -disposizione unilaterale con la quale era stato stabilito il valore convenzionale del singolo biglietto ed era stato previsto, in caso di smarrimento, l'obbligo di risarcire il danno - non era vincolante per il lavoratore. Ha osservato che la condotta illecita che aveva determinato lo smarrimento era sanzionabile disciplinarmente tanto che era stata inflitta una multa e che il danno, per essere risarcito, doveva essere provato ben potendo accadere che dallo smarrimento non ne derivasse alla società alcuno. Ha escluso che potesse essere inquadrato come clausola penale e, con riguardo alla prova del danno, ha ribadito che se il valore convenzionale era quello da assegnare in caso di prova del fraudolento utilizzo dei biglietti, tuttavia era comunque necessario provare che gli stessi erano stati effettivamente utilizzati. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Trenitalia s.p.a. con un unico motivo al quale ha opposto difese con controricorso Ti. Pe La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc.civ Considerato che 4. Con l'unico articolato motivo la società Trenitalia deduce che la sentenza sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod.civ. in relazione all'art. 51 del CCNL Attività ferroviarie e nella violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 cod.civ. in combinato disposto con l'art. 1382 cod.civ 4.1. Deduce la ricorrente che nella circolare Divisionale numero 1 del 13.10.2009, da considerare regolamento interno, sarebbe stata prevista una clausola penale che era stata accettata dal lavoratore, odierno controricorrente, al quale era stata comunicata il 28.12.2009. 4.2. Osserva che l'art. 51 del CCNL delle Attività ferroviarie, in vigore all'epoca in cui si sono svolti i fatti, sotto la rubrica Doveri del Personale prevede che il dipendente debba svolgere con diligenza e con spirito di collaborazione le proprie mansioni, osservando le disposizioni del presente contratto e i regolamenti interni dell'azienda . 4.3. Ritiene pertanto che una volta accertato che il regolamento interno era stato inviato ai dipendenti, esso, per espressa previsione contrattuale -collettiva, sarebbe già fonte obbligatoria per il dipendente, senza necessità di una sua esplicita adesione o di una successiva ratifica di carattere collettivo. Accettato nei termini esposti il regolamento, pertanto, il lavoratore sarebbe vincolato ad esso anche quanto alle conseguenze economiche dei suoi inadempimenti e per effetto della clausola penale stabilita. 4.4. Sottolinea infine che irragionevole sarebbe porre a carico della società l'onere di dimostrare il danno che ben avrebbe potuto essere liquidato ai sensi dell'art. 1226 cod.civ 5. Il ricorso non può essere accolto. 5.1. La Corte di merito - nell'escludere che l'art. 51 del c.c.numero l. delle Attività Ferroviarie, in uno con la circolare numero 1 del 2009 comunicata al dipendente, integrassero una valida clausola penale - non è incorsa nella denunciata violazione delle norme sull'interpretazione. 5.2. La Corte di appello ha valorizzato infatti l'aspetto, decisivo, che l'accettazione del valore convenzionale dei biglietti non implica automaticamente l'accettazione di un obbligo di risarcire ogni biglietto smarrito con l'importo ivi definito senza che si sia accertato preventivamente il danno. 5.3. La clausola penale si configura come mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell'eventuale inadempimento. Essa costituisce una concordata liquidazione anticipata del danno derivatone, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza. Se l'ammontare fissato nella clausola penale venga a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, questa può essere equamente ridotta. Si tratta di pattuizione accessoria del contratto convenuta dalle parti per rafforzare, da un lato, il vincolo contrattuale e per stabilire, dall'altro, preventivamente, una determinata sanzione per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, con l'effetto di limitare alla prestazione prevista il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell'effettivo pregiudizio economico verificatosi cfr. Cass. numero 5305 del 1984 , numero 10626 del 2007 e su fattispecie analoga alla presente Cass. numero 34119 del 2019 . 5.4. Presupposto indispensabile per la sua esistenza e che essa sia stata oggetto di specifica contrattazione e comunque approvazione poiché la previsione di clausole penali accessorie al contratto di lavoro non si sottrae alla regola comune della necessità del consenso e non rientra tra i poteri unilaterali di conformazione della prestazione di lavoro rimessi alla parte datoriale Cass. numero 8726 del 2019 . 5.5. Della verifica di tale aspetto si è fatta carico la sentenza impugnata che nell'interpretare la circolare ha correttamente evidenziato che si trattava di atto unilaterale del datore di lavoro che conteneva direttive ma non era stato oggetto di contrattazione, accordo con le organizzazioni sindacali, né era stato accettato dal lavoratore al quale era stato solo comunicato è la stessa società ad affermare che questi l'ha ricevuto in consegna il che non implica una neppure implicita accettazione . 5.6. In definitiva, in mancanza di un incontro di volontà formalizzato in un atto, non può ravvisarsi, nella fattispecie, la sussistenza di alcuna clausola penale. 5.7. Quanto alla richiesta formulata in via subordinata, di liquidazione equitativa del danno, la stessa è inammissibile poiché non è dato sapere se sia stata ritualmente avanzata nei gradi di merito. 6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese vanno poste a carico della società soccombente nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. numero 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. numero 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 se dovuto.