Inammissibile il ricorso quando l’avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene non risulta depositato

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia, in quanto non è stata fornita alcuna prova circa l’avvenuta notificazione dello stesso. Infatti, al momento dell’iscrizione a ruolo, il ricorrente aveva depositato solamente l’accettazione da parte dell’UNEP dell’atto per il quale era stata richiesta dall’Avvocatura Generale dello Stato la notificazione a mezzo postale.

Questo l’oggetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27349/20, depositata il 30 novembre. La Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza con cui il Tribunale di Brindisi aveva accolto la domanda proposta da un dipendente ai fini dell’accertamento del diritto al ricalcolo del beneficio previsto dall’art. 5, d.P.R. n. 344/1983, con l’inclusione nella base di calcolo dell’ indennità integrativa speciale . Contro tale decisione, propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia. I Giudici di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile , in quanto il ricorrente non ha fornito la prova dell’avvenuta notificazione dello stesso. Infatti, al momento dell’iscrizione a ruolo, il Ministero ha depositato solamente l’accettazione da parte dell’UNEP dell’atto per cui è stata richiesta la notificazione a mezzo Posta dall’Avvocatura Generale dello Stato. In tal senso, le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato con la copia del ricorso per cassazione spedita ai fini della notificazione a mezzo postale ex art. 149 c.p.c. è richiesta solo in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione . Conseguentemente, l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma dell’art. 379 c.p.c., cioè fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio. Tuttavia, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento e di mancata attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile , in ragione del fatto che non è consentita la concessione di un termine in vista del deposito e che non ricorrono le condizioni ai fini della rinnovazione della notificazione dettate dall’art. 291 c.p.c Tenendo conto che nel caso concreto l’avviso di ricevimento del plico postale contenente l’atto di impugnazione non risulta essere mai stato depositato, non sussistendo dunque la prova dell’avvenuto ricevimento dell’atto da parte dell’intimato, la Corte di Cassazione non può che dichiarare inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 16 settembre – 30 novembre 2020, n. 27349 Presidente Tria – Relatore Spena Rilevato in fatto che 1. Con sentenza in data 20 ottobre 2014 n. 2393 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, che aveva accolto, nei limiti della eccepita prescrizione, la domanda proposta da F.F. già dipendente della base USAF di S. VITO DEI NORMANNI, transitato nei ruoli del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ai sensi della L. n. 98 del 1971 per l’accertamento del diritto al ricalcolo del beneficio previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5 1,25% dello stipendio iniziale di assunzione nello Stato per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato presso l’organismo militare , con l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità integrativa speciale. 2. La Corte territoriale osservava che l’indennità integrativa speciale aveva natura retributiva, benché nel contratto collettivo 1998/2001 costituisse un elemento distinto della retribuzione la circostanza che soltanto a decorrere dall’1.1.2003 essa, alla stregua dell’art. 20, comma 3, del contratto di comparto Ministeri sottoscritto il 16.6.2003, non fosse più corrisposta come voce distinta, venendo conglobata nel trattamento retributivo tabellare, non determinava un mutamento della sua natura giuridica. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui l’intimato non ha opposto difese. Considerato in diritto che Con l’unico motivo il Ministero ha dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 5, rilevando che il riferimento testuale della norma ad una percentuale dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in godimento al momento dell’assunzione alle dipendenze dello Stato indicava chiaramente che il beneficio dovesse essere determinato in relazione allo stipendio tabellare fissato a tale data. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il Ministero ricorrente non ha fornito la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso, in quanto, al momento dell’iscrizione a ruolo, ha depositato unicamente l’accettazione da parte dell’UNEP Corte d’Appello di Roma dell’atto per il quale è stata richiesta dall’Avvocatura Generale dello Stato la notificazione a mezzo Posta. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Cass. S. U. 14.1.2008 n. 627 negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 18361/2018 e, in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, Cass. n. 17793/2016 e Cass. n. 17794/2016 Cass. nrr. 14430 e 14431/2019 . L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta mai depositato, nè in allegato al ricorso nè, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c. non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto da parte dell’intimato La mancata costituzione del F. esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo Cass. S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 . P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.