Il decorso dei termini per la liquidazione dell’indennizzo INAIL non fa cessare la sospensione della prescrizione

Il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’INAIL. Il decorso dei termini per la liquidazione, dunque, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata.

La Corte d’Appello respingeva la domanda avanzata dal lavoratore per l’ indennizzo di cui all’art. 13 d.lgs. n. 38/2020 per il danno biologico subito in seguito all’ infortunio sul lavoro . La Corte accoglieva anche l’ eccezione di sospensione della prescrizione avanzata dall’ INAIL per la definizione del procedimento amministrativo. Proposto ricorso per cassazione, la S.C. lo accoglieva ricordando quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 11928/19 . Ebbene, secondo i Giudici di legittimità, il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali , di cui all’art. 112, d.P.R. n. 1124/1965, resta sospeso , ex art. 111, comma 2, dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore . Ne deriva, afferma la Cassazione, il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall’art. 111, comma 3, d.P.R. n. 1124/1965 non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 19 febbraio – 25 novembre 2020, n. 26830 Presidente Manna – Relatore Piccone Rilevato che con sentenza del 19 giugno 2016, la Corte di appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dall’INAIL, ha respinto la domanda avanzata da S.A. avente ad oggetto l’indennizzo D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13, per un danno biologico pari al 13% in conseguenza dell’infortunio occorsogli in data omissis a sostegno della propria decisione la Corte ha posto la fondatezza dell’eccezione di prescrizione avanzata dall’Istituto alla luce della sospensione della stessa per la definizione del procedimento amministrativo avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il S. , affidandolo a due motivi resiste con controricorso l’Inail. Considerato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione delle sentenze della Corte di Cassazione n. 211 del 2015 e 17822 del 2011 poste a base della decisione mentre, con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 2943 c.c., comma 4 e art. 2945 c.c. i due motivi, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati e devono essere accolti secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 11928 del 2019, il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 111, comma 3, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche in relazione alle spese relative al giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.