Il regime delle finestre mobili si applica anche per la pensione anticipata di vecchiaia

In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla l. n. 503/1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. finestre previsto dal d.l. n. 78/2010, art. 12 conv., con modif. in l. n. 122/2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’80%. In tal senso, la norma individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, comprendendo tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti”.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26412/20, depositata il 19 novembre. La Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda proposta da un pensionato condannando l’INPS al pagamento dei ratei della pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal 1 agosto 205, considerando inapplicabili le c.d. finestre mobili . Secondo la Corte territoriale la pensione di vecchiaia anticipata doveva considerarsi sottratta alle predette finestre di accesso in ragione della notevole minorazione dell’efficienza lavorativa dei soggetti interessati. L’INPS ha impugnato la pronuncia in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 12 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. Il ricorso risulta fondato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato il principio secondo cui in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla l. n. 503/1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. finestre previsto dal d.l. n. 78/2010, art. 12 conv., con modif. in l. n. 12272010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’80% , come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti” . Precisa dunque la pronuncia in commento che l’ampiezza del dato normativo induce ritenere che in essa vi rientrino anche i soggetti che, essendo invalidi in misura non inferiore all’80% , hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal d.lgs. n. 502/1993, art. 1, in relazione allo stesso settore privato . Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, dichiara il diritto dell’originario attore al trattamento pensionistico a far data dal 1 settembre 2016.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 7 ottobre – 19 novembre 2020, n. 26412 Presidente/Relatore Doronzo Rilevato che Con sentenza pubblicata in data 17/10/2018, la Corte d’appello di Lecce, rigettando l’appello dell’Inps, ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda proposta da L.R. e condannato l’Inps al pagamento in favore del suddetto dei ratei della pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dal 1 agosto 2015, considerando inapplicabili le cosiddette finestre mobili la Corte territoriale ha ritenuto la fattispecie in esame non regolata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 1, che prevede lo slittamento di dodici mesi del diritto al trattamento di vecchiaia, in considerazione sia del dato letterale, sia della ratio della norma al riguardo ha sostenuto che la pensione di vecchiaia anticipata deve ritenersi sottratta alle cosiddette finestre di accesso in ragione della notevole minorazione dell’efficienza lavorativa dei soggetti che vi aspirano la diversa interpretazione propugnata dall’Inps avrebbe comportato lo stravolgimento della ratio sottesa alla disciplina dell’istituto, che è quella di tutelare i soggetti con una ridotta capacità lavorativa contro la sentenza ricorre l’INPS la parte intimata non svolge attività difensiva la proposta del relatore è stata comunicata alla parte unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata. Considerato che con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, art. 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , posto che la norma, ad avviso del ricorrente, ha disposto in via generale lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia 60 anni se donne, 65 anni se uomini , ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento il ricorso è fondato alla luce dei precedenti di questa Corte Cass. 13/11/2018, n. 29191, seguita da Cass. 17/12/2018, n. 32591 da ultimo Cass. 26 agosto 2020, n. 17796 , secondo cui In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. finestre previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12 conv., con modif. in L. n. 122 del 2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti l’ampiezza del dato normativo induce ritenere che in essa vi rientrino anche i soggetti che, essendo invalidi in misura non inferiore all’80% , hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 1, in relazione allo stesso settore privato non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare scelte normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata cassata non essendo necessari ulteriori accertamenti, va dichiarato il diritto dell’assicurata trattamento pensionistico a decorrere dal 1 settembre 2016 considerata la novità della questione e la complessità della normativa sussistono i presupposti per la compensazione delle spese relative all’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di L.R. al trattamento pensionistico a far tempo dal 1/9/2016. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.