Pilota deceduto in volo: esclusa la copertura INAIL perchè riferita ai soli rischi dell’attività di terra

La Cassazione ha chiarito che mentre lo svolgimento da parte del lavoratore di una pluralità di attività può comportare l’obbligo assicurativo per più assicurazioni, l’intervento dell’assicurazione si ricollega poi ad uno specifico evento, cosicché, laddove questo riguardi attività di volo, opera il solo regime derogatorio, previsto nell’art. 935 cod. nav., che esclude la copertura dell’assicurazione INAIL per il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo.

Così con ordinanza n. 26271/20, depositata il 18 novembre. Le ricorrenti adiscono la Cassazione impugnando la sentenza con cui la Corte d’Appello, in riforma della decisione del Tribunale, aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento della rendita superstiti per la morte del marito , nonché padre, delle ricorrenti. In particolare, posto che il de cuius era deceduto in volo e che per i rischi l’assicurazione privata costituita obbligatoriamente ex art. 935 cod. nav. aveva già corrisposto il massimale, la Corte territoriale aveva evidenziato che la copertura INAIL riguardava solo i rischi per lo svolgimento dell’attività di terra , sussidiare e complementari a quelle di pilotaggio. Pertanto, la Corte aveva escluso tale copertura per l’evento occorso al lavoratore. Nell’esaminare il ricorso, ritenuto peraltro infondato, la Cassazione chiarisce che la previsione normativa distingue i tipi di rischio e prevede per la copertura assicurativa l’intervento dell’assicurazione privata per i rischi di volo e di quella pubblica per i rischi diversi dai precedenti . Si tratta, dunque, di assicurazioni differenti , operanti in relazioni a rischi diversi, cumulabili ove le attività lavorative comprendano attività di volo e non di volo, ma sempre nell’ambito di operatività distinte di ciascuna assicurazione . Ebbene, afferma la Suprema Corte, mentre lo svolgimento da parte del lavoratore di una pluralità di attività può comportare l’ obbligo assicurativo per entrambe le assicurazioni , l’intervento dell’assicurazione si ricollega poi ad uno specifico evento , sicché, ove questo riguardi attività di volo, opera il solo regime derogatorio , previsto nell’art. 935 cod. nav., che esclude la copertura dell’assicurazione INAIL per il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo dall’inizio delle manovre dell’involo al termine di quelle per l’approdo . Nella fattispecie , la Cassazione ha affermato che rilevando la riconducibilità dell’evento concreto ad esclusiva attività di volo del lavoratore deceduto in fase di atterraggio , oggetto dunque di copertura assicurativa privata, peraltro intervenuta pacificamente con corresponsione del massimale , la sentenza impugnata ha correttamente escluso l’ulteriore intervento della assicurazione previdenziale INAIL .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 26 giugno – 18 novembre 2020, n. 26271 Presidente Berrino – Relatore Buffa Rilevato che 1. Con sentenza del 27.11.14, la Corte d’Appello di Trento, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda della signora B.C. e delle figlie minori Be.Ce. e ce. , volta al riconoscimento della rendita superstiti in relazione alla morte di B.R. , rispettivamente coniuge e padre delle ricorrenti, a seguito di incidente aereo. 2. In particolare, la corte territoriale, nel premettere che il de cuius era deceduto in volo e che per i rischi di volo l’assicurazione privata, costituita in attuazione dell’obbligo ex art. 935 c.n., aveva già corrisposto il massimale, ha rilevato che la copertura INAIL riguardava solo i rischi per lo svolgimento di attività di terra, sussidiarie e complementari a quelle di pilotaggio. Ne conseguiva l’esclusione della copertura INAIL per l’evento occorso al lavoratore, restando irrilevante che in un caso analogo, valorizzato invece dalla sentenza di prime cure, relativo ad altro elicotterista deceduto in volo, l’INAIL avesse corrisposto la rendita. 3. Avverso tale sentenza ricorrono i signori B. -Be. per cinque motivi, cui resiste l’INAIL con controricorso. Considerato che 4. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti, lamentando violazione degli artt. 112, 434, 442 e 414 c.p.c., deducono ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - che la sentenza impugnata è viziata per aver omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità delle relative censure. 5. Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti, lamentando violazione degli artt. 434, 442 e 414 c.p.c., deducono ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 - che la sentenza impugnata è viziata per difetto di motivazione in ordine all’eccepita inammissibilità dell’appello. 6. Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti, lamentando violazione degli artt. 112 e 115, ed altresì 132, 324, 325, 326, 327, 329 e 345 c.p.c., nonché dell’art. 2090 c.c., deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - che la sentenza impugnata è viziata per essersi pronunciata su ratio decidendi della sentenza di primo grado copertura assicurativa dell’evento in questione non censurata dall’INAIL nell’appello. 7. Con il quarto motivo di ricorso le ricorrenti, lamentando violazione dell’art. 1, comma 3, n. 11 e comma 6, 2, 4, 67 e 85 t.u.i.l.m.p. e dell’art. 935 c.n., D.Lgs. n. 38 del 2000, artt. 1 e 3, artt. 12 e 14 preleggi, del D.M. 12 dicembre 2000, artt. 1, 2 e 4 e delle tabelle e tariffe ad esso allegate, deducono sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - che la sentenza impugnata è viziata per aver applicato la normativa speciale del codice della navigazione a lavoratore addetto non al solo servizio di volo, ma anche ad altri servizi di competenza INAIL - per i quali non era stato assicurato dal datore di lavoro. 8. Con il quinto motivo di ricorso le ricorrenti, lamentando violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 1 e 12, artt. 3 e 97 Cost. e art. 85 t.u.i.l.m.p., deducono sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - che la sentenza impugnata è viziata perché, escludendo la rilevanza per il caso di specie della costituzione di rendita in altro caso analogo, ha violato il principio di parità di trattamento dei lavoratori nei confronti della pubblica amministrazione. 9. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. 10. Dall’esame degli atti risulta che l’INAIL ha proposto appello ritualmente, nel pieno rispetto dell’onere di specificazione dei motivi di ricorso, contestando in modo chiaro la sentenza di primo grado sia per irrilevanza del comportamento dell’INAIL in caso analogo, sia in ragione dell’assenza di copertura assicurativa INAIL delle attività in questione in quanto relative ad attività di volo. 11. La sentenza impugnata, disattendendo - implicitamente, ma chiaramente - ogni eccezione di inammissibilità dell’appello, ha esaminato il merito della controversia ed ha ritenuto fondati entrambi i rilievi dell’INAIL i motivi primo, secondo e terzo sono dunque infondati. 12. Anche i motivi ulteriori di ricorso sono infondati. 13. Quanto al quarto motivo di ricorso, va infatti rilevato che, come già affermato da questa Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 22071 del 26/09/2013, Rv. 627708 - 01 la previsione normativa distingue i tipi di rischio e prevede per la copertura assicurativa l’intervento dell’assicurazione privata per i rischi di volo e di quella pubblica per i rischi diversi dai precedenti. Si tratta di assicurazioni differenti, operanti in relazioni a rischi diversi, cumulabili ove le attività lavorative comprendano attività di volo e non di volo, ma sempre nell’ambito di operatività distinte di ciascuna assicurazione. In altri termini, mentre lo svolgimento da parte del lavoratore di una pluralità di attività può comportare l’obbligo assicurativo per entrambe le assicurazioni, l’intervento dell’assicurazione si ricollega poi ad uno specifico evento, sicché, ove questo riguardi attività di volo, opera il solo regime derogatorio, previsto nell’art. 935 c.n., che esclude la copertura dell’assicurazione INAIL per il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo dall’inizio delle manovre dell’involo al termine di quelle per l’approdo Cass. Sez. L, Sentenza n. 18256 del 05/08/2010, Rv. 615054 - 01 vedi pure Cass. Sez. L, Sentenza n. 25245 del 15/12/2015, Rv. 637970 - 01 . Nel caso di specie, rilevando la riconducibilità dell’evento concreto ad esclusiva attività di volo del lavoratore deceduto in fase di atterraggio , oggetto dunque di copertura assicurativa privata, peraltro intervenuta pacificamente con corresponsione del massimale , la sentenza impugnata ha correttamente escluso l’ulteriore intervento della assicurazione previdenziale INAIL. 14. Quanto al quinto motivo, va infine rilevato che l’allegata disparità di trattamento rispetto a isolato caso analogo non rileva in presenza di attività amministrativa vincolata, quale quella volta alla concessione di rendita per infortunio sul lavoro. 15. La sentenza impugnata è dunque immune da tutti i vizi denunciati. 16. In considerazione delle condizioni reddituali delle ricorrenti, le spese vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 att. c.p.c P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.