È il lavoratore che deve provare gli elementi costitutivi del proprio diritto

L’onere della prova circa la ricorrenza delle condizioni previste da un accordo sindacale ex art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, che preveda il diritto alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato, grava in via esclusiva sul lavoratore.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con sentenza n. 25804/20 depositata il 13 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava l’appello proposto da un comandante di una compagnia aerea sottoposta ad amministrazione straordinaria, da cui era poi scaturita la costituzione di una nuova società con cessione a quest’ultima dei complessi aziendali, teso ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di quest’ultima. In particolare, il lavoratore fondava la propria pretesa sull’asserita violazione degli accordi sindacali che avevano regolato il passaggio del personale dall’una all’altra società, accordi questi ultimi aventi natura di contratti a favore del terzo di cui il comandante aveva dichiarato di volersi avvalere. Nel merito, i Giudici di secondo grado rilevavano come nel caso di specie non fosse ravvisabile una fattispecie rientrante nell’ambito operativo del trasferimento di azienda ed, al contempo, che l’appellante non aveva né allegato né provato di essere in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal suddetto accordo sindacale ai fini dell’individuazione del personale da assumere. Contro tale pronuncia il lavoratore proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. L’onere della prova del diritto all’assunzione grava esclusivamente sul lavoratore . In particolare, e per quanto qui interessa esaminare, il lavoratore si doleva della violazione dell’art. 2697 c.c. per avere i Giudici di merito erroneamente ritenuto che, in una situazione paragonabile a quella dei licenziamenti collettivi , non gravasse sul datore di lavoro l’onere di indicare perché un lavoratore era stato preferito ad altro nella successiva fase di assunzione . Motivo che tuttavia non viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, rigetta il ricorso. La Corte, premessa la mancata impugnazione delle statuizioni concernenti la natura di contratti a favore del terzo degli accordi sindacali nonché quella secondo cui al la cessione di complessi aziendali, con il connesso impegno all’assunzione non fosse soggetta all’art. 2112 c.c. , ritiene che la prova della ricorrenza delle condizioni previste da un accordo che preveda la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all’assunzione, deve essere fornita in modo rigoroso dai lavoratori, sui quali grava in via esclusiva l’onere della prova, trattandosi di requisiti non condizionanti la mera decorrenza dell’assunzione ma il vero e proprio diritto alla nuova costituzione del rapporto di lavoro . Ad avviso della Cassazione, inoltre, nemmeno risulta pertinente il riferimento formulato al Ricorrente alla normativa sui licenziamenti collettivi, posto che tale disciplina non si estend e alle fattispecie in cui sia stata disposta l’amministrazione straordinari ai sensi del d.lgs. n. 270 del 1999, con l’accordo sindacale di cui all’art. 47 della legge n. 428 del 1990 . Non basta è sufficiente una insistente contestazione dell’interpretazione offerta dal giudice ad un contratto. Con un ulteriore motivo, il ricorrente si doleva altresì della violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere i Giudici di merito erroneamente interpretato l’accordo sindacale posto a fondamento delle proprie pretese. A suo avviso, in particolare, in tale accordo le parti concordavano esclusivamente taluni criteri di precedenza nell’assunzione dei lavoratori appartenenti alla cedente , e non già veri e propri requisiti soggettivi di un tale diritto. Censure che vengono ancora una vota disattese dalla Corte la quale, ribadendo il principio per cui la parte, la quale con ricorso per cassazione intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione della clausola contrattuale ha l’onere di specificare i canoni che, in concreto, assuma violati, e in particolare il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata , rileva come nel caso di specie il ricorrente non avesse specificato i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sarebbe discostato .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 settembre – 13 novembre 2020, n. 25804 Presidente Raimondi – Relatore Cinque Fatti di causa 1. Z.G.P. , premesso di essere stato assunto in omissis alle dipendenze di Alitalia Linee Aeree Italiane spa come pilota e di essere divenuto, a partire dall’ottobre 1995, Comandante, dapprima pilotando il velivolo MD-80 e, successivamente, il Boeing 767 e il Boeing B777, esponeva di essere stato collocato in CIGS per il periodo di quattro anni per la crisi che aveva coinvolto Alitalia spa, da cui era scaturita Alitalia CAI spa e di non essere stato assunto da quest’ultima società che pure lo aveva occupato a tempo determinato dal 13 gennaio 2009 al 31 ottobre dello stesso anno in violazione degli accordi sindacali che avevano regolato il passaggio del personale Alitalia spa ad Alitalia CAI spa. 2. Adiva, pertanto, il Tribunale di Civitavecchia chiedendo la condanna di Alitalia - Compagnia Aerea Italiana spa, in quanto subentrante ex art. 2112 c.c., alla Alitalia spa, ad assumerlo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l’inquadramento spettante e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, fondando la propria pretesa sulla mancata attuazione, da parte della società, degli accordi quadro del 14.9.2008, 30.10.2008 e 24.11.2008, nonché del successivo accordo sindacale del 19.2.2009, con la precisazione a che vi erano stati numerosi pensionamenti di comandanti dei Boeing 777 più anziani di lui, il cui organico non presentava eccedenze b di non essere pensionabile per ragioni anagrafiche e di anzianità lavorativa c di essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per l’immediato reimpiego d di essere stato precedentemente localizzato a omissis . 3. Nel contraddittorio delle parti e sulla base della documentazione prodotta, l’adito Tribunale rigettava la domanda. 4. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4328 del 2016, confermava la gravata pronuncia. I giudici di seconde cure, respinte le eccezioni di inammissibilità della domanda, in quanto, da un lato, il ricorrente aveva chiesto in sostanza di volersi avvalere degli accordi, di cui è causa, aventi natura, nei suoi confronti, di contratti a favore del terzo, e, dall’altro, della possibilità di ottenere una sentenza costitutiva, essendo stata invocata l’applicazione dell’art. 2112 c.c., sul presupposto dell’accertamento di una continuità ope legis del rapporto di lavoro, ritenevano, in primo luogo, che in considerazione della peculiarità della vicenda, giuridico-normativa, relativa alla costituzione di Alitalia CAI, che non fosse ravvisabile una fattispecie rientrante nell’ambito operativo del trasferimento di azienda rilevavano, poi, che l’accordo di cui è causa conteneva chiaramente una serie di criteri per la individuazione del personale da assumere e che l’originario ricorrente non aveva allegato, e successivamente dimostrato, di essere in possesso degli ulteriori requisiti, oltre all’abilitazione alla guida del Boeing B-777, quali la localizzazione, i carichi familiari e l’anzianità aziendale. 5. Per la cassazione proponeva ricorso Z.G.P. , affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso la Compagnia Aerea Italiana spa, già Alitalia -Compagnia Aerea Italiana spa. 6. Le parti costituite hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 132 c.p.c., in ordine agli oneri probatori circa la ricorrenza o meno dei requisiti contrattualmente previsti per l’assunzione presso Alitalia CAI. Deduce che la Corte territoriale non aveva dato alcuna motivazione per confutare le argomentazioni contenute nell’atto di appello e riguardanti la questione che quelli previsti nell’accordo del 30-31 ottobre 2008 erano criteri selettivi e non semplici caratteristiche soggettive, di talché spettava al datore di lavoro, in una situazione paragonabile a quella dei licenziamenti collettivi, di indicare perché un lavoratore era stato preferito ad altro nella successiva fase di assunzione la Corte di merito si era, invece, limitata a ripetere, come aveva statuito il primo giudice, che il lavoratore avrebbe dovuto allegare e, poi, provare, di essere in possesso di tutti i requisiti, oltre all’abilitazione alla guida del Boeing B-777, la localizzazione e l’anzianità aziendale. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., relativamente alla interpretazione dell’accordo del 30-31 ottobre 2008 in senso difforme da quello della sua previsione di criteri di precedenza e non di semplici qualità soggettive da considerare globalmente. Si sostiene che i giudici del merito, non riconoscendo tale caratteristica di criteri di precedenza contenuti nell’accordo, avevano violato i criteri di interpretazione legale del contratto ex artt. 1362 e 1363 c.c 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, con riguardo alla previsione del contratto 30-31 ottobre 2008, sull’immediato utilizzo dei lavoratori già operativi in settori privi di esubero. Deduce che la Corte di appello non aveva individuato la ratio fondamentale dell’accordo del 31 ottobre 2008 per le assunzioni, che era quella di dare priorità alle esigenze organizzative e, quindi, di conservare la posizione lavorativa dei comandanti di Boeing B-777 non pensionabili e facenti parte di settori non in esubero. 5. I tre motivi, per la loro interferenza logico-giuridica, possono essere esaminati congiuntamente. 6. È opportuno premettere che, nel caso in esame, non risultano impugnate le statuizioni della Corte territoriale concernenti la natura giuridica degli accordi sindacali, in particolare quello dell’autunno 2008, come contratti a favore del terzo di cui l’originario ricorrente aveva dimostrato, anche in giudizio, di volersi avvalere. Analogamente, non risulta essere stata oggetto di gravame la statuizione secondo cui la cessione di complessi aziendali, con il connesso impegno ad assumere 12.500 unità, da Alitalia LAI spa ad Alitalia CAI, non fossero applicabili le disposizioni di cui all’art. 2112 c.c 7. Quanto alla dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., cui è connessa quella dell’art. 2697 c.c., -in ordine agli oneri probatori circa la ricorrenza o meno dei requisiti contrattualmente previsti dall’accordo del 30.31 ottobre 2008 previsti per l’assunzione presso Alitalia CAI - va premesso che la motivazione apparente, che la giurisprudenza parifica quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante, sussiste allorquando, pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico giuridico alla base del decisum. È stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché pacificamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture Cass. Sez. Un. 22232 del 2016 oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina logico-giuridica e rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sulla esattezza e sulla logicità del suo ragionamento Cass. n. 9105 del 2017 oppure ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permetterla di individuarla, cioè da riconoscerla come giustificazione del decisum Cass. n. 20112 del 2009 . 8. Tali carenze non sono in alcun modo riscontrabili nella sentenza impugnata dalla quale è agevole ricostruire il percorso logico-giuridico che ha condotto al rigetto del motivo di appello concernente l’individuazione del soggetto su cui incombeva l’onere di provare la ricorrenza di tutti i requisiti o criteri previsti dall’accordo del 30.31 ottobre 2008. 9. Invero, la Corte territoriale, esclusa l’applicabilità del meccanismo operativo di cui all’art. 2112 c.c. e individuata la natura di contratto a favore del terzo degli accordi in questione, ha affermato, concordemente a quanto rilevato dal primo giudice, che il Zambianchi non aveva dimostrato di possedere i requisiti per potere essere assunto in virtù dell’accordo citato. 10. Le argomentazioni della Corte di merito sono esaustive e logiche perché, in primo luogo, esso ha indicato i criteri di individuazione del personale luogo, ha da assumere previsti dall’accordo sindacale ha, poi, enucleato tra i detti criteri quelli che rivestivano priorità in senso logico e letterale ha, infine, dato atto che l’allora appellante non aveva dimostrato di possederli tutti. 11. Nè è ravvisabile una violazione delle disposizioni di cui all’art. 2697 c.c., perché la prova della ricorrenza delle condizioni previste da un accordo che preveda la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, trattandosi di fatti costitutivi del diritto all’assunzione, deve essere fornita in modo rigoroso dai lavoratori, sui quali grava in via esclusiva l’onere della prova, trattandosi di requisiti non condizionanti la mera decorrenza dell’assunzione ma il vero e proprio diritto alla nuova costituzione del rapporto di lavoro. 12. In relazione a tale problematica va, da ultimo, osservato che non è pertinente il riferimento del ricorrente alla procedura sui licenziamenti collettivi, ove l’onere della prova sulla scelta di preferire un lavoratore rispetto ad un altro incombe sul datore di lavoro, in quanto i principi dettati dalla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e ss., non si estendono alle fattispecie in cui sia stata disposta l’amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, con l’accordo sindacale di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, cfr. Cass. n. 1383 del 2018 Cass. n. 31946 del 2019 Cass. n. 10414 del 2020 . 13. In ordine, infine, alle censure riguardanti l’interpretazione dell’accordo del 30.31/ottobre/2008, deve rilevarsi che la parte, la quale con il ricorso per cassazione intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione della clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che, in concreto, assuma violati, e in particolare il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni sicché, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra Cass. n. 28319 del 2017 Cass. n. 27136 del 2017 . 14. Orbene, nel caso in esame, il ricorrente, pur insistendo nel sostenere l’interpretazione disattesa, non ha affatto specificato i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sarebbe discostato. 15. Anzi, le doglianze presuppongono che l’accordo di cui è causa contenga una indicazione di semplici qualità soggettive da considerare globalmente a fronte, invece, della rilevata natura di criteri di precedenza, adottata dalla Corte territoriale, la cui statuizione è stata sufficientemente e adeguatamente motivata. 16. Infatti, sotto questo profilo, i giudici di seconde cure hanno precisato che i criteri indicati andavano interpretati in relazione al contesto generale sotteso esigenze del nuovo progetto industriale e dei nuovi assetti organizzativi dell’azienda e hanno, poi, individuato quelli che rivestivano priorità in senso logico-letterale per assicurare la funzionalità della nuova società tanto più in presenza della notoriamente difficile situazione commerciale, organizzativa e di immagine ereditata in particolare, quelli del domicilio/residenza/dimora quelli dei carichi familiari, quello delle limitazioni all’impiego e delle attitudini professionali. Sono, poi, giunti alla conclusione, dopo avere esaminato il materiale probatorio, che non era stato dimostrato, oltre alla abilitazione alla guida del Boeing B 777, il possesso degli ulteriori requisiti quali la localizzazione, i carichi familiari e l’anzianità aziendale. 17. Le doglianze, quindi, sono infondate sia in relazione alla ricostruzione della volontà delle parti, adeguatamente motivata dai giudici di seconde cure, e il cui accertamento è riservato al giudice di merito, sia perché insistono a ritenere ravvisabile nell’accordo la sussistenza di semplici qualità soggettive da considerarsi globalmente, ai fini della futura assunzione, quando, invece, la Corte di merito, con motivazione logica, congrua e corretta relativamente ai criteri ermeneutici legali, ha reputato che si trattasse di criteri selettivi caratterizzati da priorità e prevalenza. 18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 19. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.