Indennità di sostegno al reddito del Decreto Agosto: istruzioni operative

L'INPS fornisce le prime istruzioni per accedere alle indennità di sostegno al reddito previste dal Decreto Agosto in favore di alcune categorie di lavoratori colpiti dall'emergenza sanitaria da Covid-19 circolare dell’INPS del 28 ottobre 2020, n. 125 .

In favore di alcune categorie di lavoratori maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria COVID-19, il Decreto Agosto d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020 ha previsto l'erogazione, da parte dell'INPS, di un'indennità di sostegno al reddito. Riportiamo nella tabella sottostante la disciplina di tali indennità, alla luce delle prime istruzioni operative fornite dall'INPS. Categorie di lavoratori Condizioni Importo Fonte Decreto Agosto d.l. n. 104/2020 conv. in l. n. 126/2020 Dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali anche in somministrazione che hanno cessato involontariamente la loro occupazione tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 Mancata titolarità, al 15 agosto 2020, di - pensione - rapporto di lavoro dipendente - NASPI € 1.000,00 * Art. 9, comma 1 Dipendenti stagionali di settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali che, tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che abbiano cessato involontariamente la loro occupazione e che, nel medesimo arco temporale, abbiano lavorato per almeno 30 giornate Intermittenti, che abbiano lavorato per almeno 30 giornate nel periodo 1° gennaio 2019 – 17 marzo 2020 Autonomi occasionali privi di partita IVA titolari di un rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 e che, al 15 agosto 2020, non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro Incaricati delle vendite a domicilio, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata e con un reddito per l'anno 2019 superiore a € 5.000,00 Alla data di presentazione della domanda i soggetti non devono essere titolari di - altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente - pensione Art. 9, comma 2 Dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali - Titolarità, tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate - Titolarità nel 2018 di almeno 30 giornate lavorative nel settore del turismo e degli stabilimenti termali - Mancata titolarità, al 15 agosto 2020, di trattamento pensionistico e di rapporto di lavoro dipendente Art. 9, comma 5 Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, anche quelli con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore a € 35.000,00 - Possesso di almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, da cui deriva un reddito inferiore a € 50.000,00 - Mancata titolarità di pensione e di un rapporto di lavoro dipendente al 15 agosto 2020 Art. 9, comma 4 Marittimi Per i mesi di giugno e luglio 2020 è riconosciuta un'indennità per i lavoratori marittimi art. 115 comma nav. art. 17, comma 2, l. n. 856/86 che, tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, hanno - involontariamente cessato il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente - svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai titolari di - contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente - NASPI - indennità di malattia - pensione € 600 art. 10 * Le indennità, che non concorrono alla formazione del reddito, non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili nemmeno con l'indennità prevista in favore dei liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private, con quella per i lavoratori domestici e con quella per gli sportivi. Non risultano cumulabili nemmeno con alcun tipo di pensione o con il Reddito di emergenza. Sono, invece, cumulabili con l'assegno di invalidità, con l'indennità di disoccupazione agricola, NASPI e DISCOLL. Presentazione della domanda Le indennità in esame vengono erogate automaticamente a chi ha già presentato, in precedenza, domanda per un'indennità di sostegno al reddito COVID-19. I lavoratori che non hanno invece mai presentato domanda per tali benefici come ad esempio i lavoratori marittimi o i lavoratori che non hanno beneficiato delle citate indennità COVID-19, a seguito di reiezione della domanda medesima, possono presentare domanda per il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva in esame. La domanda deve essere inviata telematicamente all'INPS accedendo all'apposito servizio dell'istituto tramite - PIN rilasciato dall'INPS si ricorda che l'INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020 - SPID di livello 2 o superiore - Carta di identità elettronica 3.0 CIE - Carta nazionale dei servizi CNS . Oltre che tramite web, l'indennità può essere richiesta anche tramite Contact Center o Enti di Patronato. Le tipologie di indennità onnicomprensive e l'indennità a favore dei lavoratori marittimi sono specificate nella scheda informativa INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS. Fonte mementopiu.it

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