Tutela previdenziale e quarantena da Coronavirus, il punto dell’INPS

L'INPS riepiloga i principali casi di non spettanza della tutela previdenziale della malattia per i lavoratori che si trovano in quarantena o in sorveglianza precauzionale Mess. INPS 9 ottobre 2020 n. 3653 .

L'INPS ha fornito un chiarimento e indicazioni operative in materia di tutela previdenziale della malattia. Riportiamo nella tabella sottostante i pricipali casi di quarantena del lavoratore, per comprendere se - per questo periodo - sia possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera così come previsto dal Decreto Cura Italia art. 26 DL 18/2020 conv. L. 27/2020 . Fattispecie Riconoscimento tutela della quarantena art. 26 DL 18/2020 conv. L. 27/2020 Motivazione Quarantena e sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili * NO Non si configura un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa presupposto per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune , ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera. Pertanto, nei casi in cui gli interessati continuino a svolgere in accordo col datore di lavoro la loro prestazione lavorativa da casa, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia in tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell'attività lavorativa con la correlata retribuzione. Quarantena per ordinanza amministrativa NO In tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica. Quarantena all'estero NO Lavoratore destinatario di un trattamento di integrazione salariale NO L'integrazione salariale determina di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l'azienda, comportando il venir meno della possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia si tratta infatti del principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia art. 3, comma 7, D.Lgs 148/2015 . * In caso di malattia conclamata il lavoratore è invece temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione di malattia, compensativa della perdita di guadagno. Fonte mementopiù.it

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