Assegno di invalidità: escluso il cumulo del reddito del beneficiario con quello degli altri componenti del nucleo familiare

Ai fini della determinazione dell’assegno di invalidità civile, anche nel periodo successivo all’entrata in vigore della l. n. 247/2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il lo stesso fa parte.

Nell’esaminare il ricorso avente ad oggetto la determinazione del reddito necessario per l’ottenimento dell’ assegno mensile di assistenza e, in particolare, la questione del cumulo del reddito percepito dall’interessato con quello coniuge, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21763/20, ha qui l’occasione di ribadire il principio di diritto di recente espresso secondo cui anche alla luce del d.l. n. 76/2013, conv. in l. n. 99/2013, per l’assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della l. n. 247/2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte . Inoltre, la Corte ricorda anche che per l’assegno mensile di invalidità civile di cui alla citata l. n. 118/1971, art. 13, il d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14- septies , comma 5, convertito con modificazioni nella l. 29 febbraio 1980, n. 33, prevede ai fini della sussistenza del requisito reddituale l’ esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 29 settembre – 9 ottobre 2020, n. 21763 Presidente/Relatore Doronzo Rilevato che con sentenza pubblicata il 29/12/2015 la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta da C.C. contro la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile o all’assegno mensile di invalidità le ragioni del rigetto sono ancorate alla mancanza del requisito reddituale, avendo la Corte rilevato che - pur sussistendo il requisito sanitario idoneo per il riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza unica prestazione ammissibilmente richiesta in giudizio, in mancanza di valida domanda amministrativa inerente alla pensione di inabilità , a decorrere dal settembre 2009, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio - nel periodo compreso tra tale data e il raggiungimento dei 65 anni di età 5 aprile 2013 il reddito della ricorrente-appellante, cumulato con quello del coniuge, superava i limiti di legge fissati ai fini del riconoscimento della prestazione contro la sentenza, la C. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi l’Inps ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato fissata con decreto l’adunanza camerale non partecipata, con ordinanza interlocutoria del 26 giugno 2017, n. 15934, il Collegio decidente ha ritenuto di rinviare la causa nuovo ruolo in attesa della decisione della Sezione ordinaria investita, da precedente ordinanza di questa Sezione VI ord. 3/3/2017, n. 5480 , della questione, posta con il presente ricorso, concernente la determinazione del reddito necessario per l’ottenimento dell’assegno mensile di assistenza, e in particolare la questione del cumulo del reddito percepito dall’interessato con quello del coniuge quindi, è stata fissata nuova adunanza camerale, ritualmente comunicata alle parti, unitamente alla proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c Considerato che con i primi tre motivi viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, e del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 5, convertito con modificazioni nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, e di altro complesso normativo, evidenziandosi che per il riconoscimento dell’assegno di invalidità rileva solo il reddito personale e non anche quello del coniuge, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di appello, invocando un unico precedente di questa Corte i motivi, che si affrontano congiuntamente per l’evidente connessione che li lega, sono manifestamente fondati al riguardo si richiamano i principi già espressi da questa Corte Cass. ord. 21/11/2016, n. 23689 Cass. ord. 18/4/2016, n. 7698 e di recente ripresi da Cass. 20/11/2019, n. 30223 resa, appunto, nel procedimento nel quale era stata adottata l’ordinanza interlocutoria numero 5480/2017, e da Cass. 2775/2019, n. 14415 , in cui si è affermato il seguente principio di diritto Anche alla luce del D.L. n. 76 del 2013, conv. in L. n. 99 del 2013, per l’assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, occorre fare riferimento al reddito personale dell’assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte deve infatti concordarsi con le citate pronunce e rilevarsi che per l’assegno mensile di invalidità civile di cui alla citata L. n. 118 del 1971, art. 13, il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 5, convertito con modificazioni nella L. 29 febbraio 1980, n. 33, prevede ai fini della sussistenza del requisito reddituale l’esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare in tal senso, Cass. ord. 21/11/2016, n. 23689 Cass. ord. 18/4/2016, n. 7698 i motivi di ricorso meritano pertanto di essere accolti e la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione perché verifichi, alla luce del principio di diritto su enunciato, la sussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento dell’assegno di invalidità nel periodo su indicato resta così assorbito l’esame del quarto motivo di ricorso, con il quale la parte si duole della violazione della L. n. 118 del 1971, art. 19, e del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8, commi 1 e 2, addebitando alla Corte l’errore di non aver disposto l’automatica conversione al 65 anno di età dell’assegno in pensione sociale, dovendosi in via preliminare accertare la sussistenza del diritto alla prestazione il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.