Competente il giudice del luogo in cui è situata la dipendenza cui era addetto il lavoratore…

Nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi, mentre ha carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso quest'ultimo criterio, la cui perdurante operatività preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all'art. 18 c.p.c., previsto dall'art. 413, comma 4, soltanto in via sussidiaria.

Lo afferma la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21648/20, depositata l’8 ottobre. Il caso esaminato regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale che affermava la propria competenza territoriale. Un lavoratore agiva in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento di differenze retributive maturate. Si costituiva l’azienda eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del giudice adito, affermando che la dipendenza cui era addetto il lavoratore e il cui luogo rientrava nella competenza del predetto giudice, era cessata da oltre sei mesi prima del deposito del ricorso introduttivo. Di conseguenza doveva ritenersi territorialmente competente il Tribunale del luogo ove era ubicata la sede legale dell’azienda. Il Tribunale adito rigettava l’eccezione proposta dall’azienda, disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per la decisione nel merito. Avverso tale ordinanza l’azienda proponeva il regolamento di competenza avanti la Suprema Corte. I criteri di individuazione del Foro previsti dall’art. 413 c.p.c. L’art. 413 c.p.c. individua quale giudice territorialmente competente il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Nello specifico il lavoratore si rivolse al Tribunale di Catania sul presupposto di essere stato addetto ad una filiale dell’azienda datrice di lavoro ubicata nella medesima città. Viceversa l’azienda, avente sede principale in Barcellona Pozzo di Gotto ed essendo stato stipulato a suo tempo il contratto di lavoro nel medesimo luogo, eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice catanese in favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Affermando altresì che alla data di presentazione del ricorso introduttivo, la dipendenza locale cui era addetto il lavoratore era ormai cessata da oltre sei mesi. Il Supremo Collegio, decidendo il regolamento di competenza proposto dall’azienda, lo ritiene fondato. Prima di tutto la Corte di legittimità afferma che l’azienda ha puntualmente e correttamente prospettato le ragioni a sostegno dell’individuata competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, assolvendo così l’onere a proprio carico di contestazione della competenza. Nel merito, la decisione del Tribunale di Catania appare errata, poiché si è limitata ad individuare lo svolgimento dell’attività lavorativa a suo tempo prestata presso l’unità locale di Catania, senza approfondire l’attualità o meno di tale dipendenza. Tale criterio alternativo previsto dall’articolo 413 c.p.c. mantiene piena validità, oltre che in caso di cessazione, anche in quello di trasferimento dell’azienda purchè la domanda introduttiva venga proposta entro il limite temporale di sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento. Nell’ambito della cessione d’azienda, la Corte evidenzia che, pur menzionandosi nell’articolo 413 c.p.c unicamente la cessazione e il trasferimento dell’azienda, la fattispecie può estendersi a tutte le situazioni di trasferimento d’azienda. La formulazione dell'art. 2112 c.c., pur facendo esclusivo e letterale riferimento alla fattispecie della vendita, dell'affitto e della concessione in usufrutto dell'azienda, è idonea a comprendere ogni ipotesi di trasferimento del complesso aziendale, sempre che vi sia un nesso di derivazione giuridica, a qualsiasi titolo e a prescindere dallo schema giuridico utilizzato, tra l'alienante e l'acquirente. Esclusa la competenza del foro della dipendenza cessata da oltre sei mesi. Orbene nello specifico vanno evidenziati i seguenti elementi temporali il rapporto di lavoro è cessato in data 13/9/2012 l’azienda ebbe a cedere i propri punti vendita in Catania in data 14/7/2015 il ricorso introduttivo del lavoratore venne depositato nel marzo 2017. Dunque, affermano gli ermellini, la domanda è stata proposta oltre il termine semestrale previsto dall’articolo 413 c.p.c Dovrà pertanto applicazione il principio di diritto sopra enunciato, circa la temporaneità del criterio di concorrenza del luogo ove si trova la dipendenza cui è addetto il lavoratore. Permanendo viceversa cristallizzata la competenza del giudice del luogo in cui il rapporto di lavoro è sorto. In conclusione, la Corte, accogliendo il regolamento di competenza proposto, ha annullato l’ordinanza impugnata e affermato la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 21 luglio – 8 ottobre 2020, n. 21648 Presidente Doronzo – Relatore De Felice Rilevato che il Tribunale di Catania, rigettando l’eccezione proposta dalla società Bondial s.r.l. in liquidazione, ha dichiarato con ordinanza la propria competenza per territorio a conoscere della controversia instaurata da G.E. , addetto alle vendite presso la società Sicilbon s.r.l. successivamente incorporata dalla società Bondial s.r.l. , rivolta al riconoscimento delle differenze retributive da lui maturate fra il 24 maggio 2010 e il 13 settembre 2012, in attuazione del CCNL per i dipendenti del settore terziario il giudice adito, operato il rinvio all’art. 413 c.p.c., comma 2, il quale indica criteri concorrenti di competenza territoriale nelle cause aventi ad oggetto i rapporti di lavoro, ha affermato la propria competenza, avendo accertato che G.E. era stato pacificamente addetto a un punto vendita ubicato a ritenuta, pertanto, matura la causa per la decisione, ha rinviato le parti all’udienza del 25 settembre 2020, motivando l’impossibilità di definire il processo in quella sede attesa la gravosità del ruolo e la necessità di definire prioritariamente le controversie di più antica iscrizione la società Bondial s.r.l. ha proposto regolamento di competenza avverso la predetta ordinanza, chiedendo a questa Corte di dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto luogo ove ha sede l’azienda e ove in contratto di lavoro si è perfezionato G.E. ha resistito con tempestiva memoria ai sensi dell’art. 47 c.p.c., u.c. il P.G. ha proposto di dichiarare il ricorso inammissibile. Considerato che la società Bondial s.r.l. denuncia la decisione assunta dal Tribunale di Catania in quanto fondata sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 2, che prevede, quale ipotesi principale per il radicarsi della competenza per territorio, quella del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto la stessa società afferma che il rapporto di lavoro si è perfezionato a omissis , atteso che a ivi la società aveva la sua sede principale b tanto risulta dalla lettera di assunzione versata in atti c corrisponde al vero che al momento della proposizione della domanda la sede di - presso la quale il dipendente prestava la propria opera - era cessata da oltre sei mesi, e quindi il criterio di competenza del giudice del luogo in cui si svolgeva o era cessato il rapporto, ritenuto valido anche in caso di trasferimento o cessazione d’azienda, non era più attuale a norma dell’art. 413 c.p.c., comma 3, infatti, l’applicabilità di esso è soggetta alla condizione che la parte interessata abbia proposto domanda entro sei mesi dal verificarsi di tali eventi sostiene che il Tribunale di Catania avrebbe dovuto valutare il criterio principale indicato dall’art. 413, comma 2, nella sede del luogo dove è sorto il rapporto, ossia omissis , sede legale della società, come risulta dalla lettera di assunzione redatta il omissis , versata in atti pertanto, la ricorrente società chiede a questa Corte di annullare l’ordinanza del Tribunale di Catania, dichiarando competente territorialmente a giudicare della controversia il Tribunale di omissis il regolamento di competenza è ammissibile ed è altresì fondato nel merito circa l’ammissibilità del regolamento, va richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza da adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza , il provvedimento del giudice adito nella specie monocratico , che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione Sez. Un. 20449 del 2014 cui hanno fatto seguito ex plurimis, Cass. n. 14223 del 2017, n. 5354 del 2018 e 2338 del 2020 nel caso in esame, il Tribunale di Catania nello stabilire l’infondatezza dell’eccezione d’incompetenza territoriale e nel disporre la prosecuzione del giudizio davanti a sé, ha realizzato la condizione di ammissibilità del regolamento di competenza consistente nell’aver dichiarato la propria inequivoca determinazione a trattenere dinanzi a sé la causa per la decisione nel merito, condizione indicata dalle Sezioni Unite in via alternativa a quella del rinvio della causa contenente il previo invito, rivolto alle parti, di precisare le rispettive integrali conclusioni anche in merito l’ordinanza con cui il Tribunale di Catania ha rigettato l’eccezione d’incompetenza formulata dalla società Bondial s.r.l. rinviando il giudizio dinanzi a sé a nuova udienza, riveste, pertanto, il carattere di decisione affermativa sulla competenza, e, pertanto, il ricorso avverso detta pronuncia va dichiarato ammissibile quanto al merito del proposto regolamento, il Collegio rileva che la materia rientra fra le ipotesi di competenza territoriale per le quali l’art. 413 c.p.c., considera applicabili criteri fra loro concorrenti in tal caso, così come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, l’onere di contestare specificamente l’applicabilità o, come nel caso che ci occupa, l’inapplicabilità di ciascuno dei predetti criteri, grava sul soggetto che eccepisce l’incompetenza trattandosi di eccezione in senso proprio , il quale è tenuto a fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno dell’eccezione che, in mancanza, dovrà essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il criterio di collegamento indicato, con correlata competenza del giudice adito cfr. le recenti Cass. n. 17311 del 2018, n. 16284 del 2019 e n. 1594 del 2020 non è, tale ultima soluzione, quella che sì verifica nel caso qui esaminato, atteso che la società ricorrente ha assolto all’onere su di essa incombente di prospettare in termini completi ed esatti le ragioni di fatto a sostegno della propria tesi difensiva, fornendo prove dell’asserita incompetenza del Tribunale di Catania sebbene il rapporto di lavoro fra la Sicilbon s.r.l. oggi Bondial s.r.l. e il G. si fosse perfezionato a omissis , il Tribunale di Catania ha escluso la competenza del primo, corrispondente al luogo ove la società aveva la sua sede legale e ove era sorto il rapporto di lavoro, favorendo il criterio concorrente del luogo ove si trovava il punto vendita di Catania a cui era addetto il lavoratore il criterio di collegamento prescelto dal Tribunale di Catania non è, tuttavia, attuale l’art. 413 c.p.c., prevede, quale criterio di individuazione del giudice competente territorialmente, oltre al luogo in cui è sorto il rapporto, anche quello in cui si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della conclusione del rapporto tale ultimo criterio mantiene la sua validità anche in caso di trasferimento dell’azienda o cessazione di essa o della sua dipendenza, purché però la domanda sia proposta entro il preciso limite temporale, indicato dal legislatore, di sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione art. 413, c.p.c., comma 3 la ragione giustificatrice della prevalenza conferita al criterio del foro dell’azienda risiede, come evidenziato anche in dottrina, nell’esigenza di riservare il miglior trattamento possibile alle controversie medesime, finalità al cui conseguimento si ritiene concorra in modo decisivo la sussistenza di una inerenza funzionale tra il rapporto dedotto in giudizio e l’azienda tale ultimo legame viene considerato esistente in via presuntiva dal legislatore anche nelle ipotesi del trasferimento o della cessazione dell’azienda o di una dipendenza della stessa , purché entro il limite temporale di sei mesi dall’avvenuta trasformazione, decorsi i quali deve ritenersi estinto il titolo di competenza territoriale dato dalla sede dell’azienda o della sua dipendenza presso cui il lavoratore prestava la sua attività sebbene la norma non menzioni affatto l’ipotesi giuridica dell’affitto di azienda, deve tuttavia considerarsi che siffatta trasformazione dell’assetto aziendale va fatta rientrare nella più generale ipotesi del trasferimento di azienda secondo l’insegnamento di questa Corte, la vicenda regolata dall’art. 2112 c.c., ricorre non soltanto nei casi di vendita, affitto ed usufrutto di azienda, ma anche in ogni altra ipotesi che, ferma restando l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’impresa, determini la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale detta sostituzione trova attuazione Cass. 2/10/1998, n. 9806 Cass. 29/11/1996, n. 10688 Cass. 5/4/1995, n. 3974 Cass. 16/5/1987, n. 4600 nel caso in esame sono stati acclarati i seguenti dati di fatto il rapporto di lavoro tra la odierna ricorrente e il G. è cessato il omissis è pacifico, perché non adeguatamente contrastato dal lavoratore, che la società, odierna ricorrente, ha ceduto i punti vendita siti in con contratti di affitto del omissis tra tale data e quella in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio marzo 2017 sono decorsi più di sei mesi trova, pertanto, applicazione il principio più volte espresso da questa Corte secondo cui Nelle controversie di lavoro, al fine della determinazione della competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell’azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi, mentre ha carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso quest’ultimo criterio, la cui perdurante operatività preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all’art. 18 c.p.c., previsto dall’art. 413, comma 4, soltanto in via sussidiaria. Così Cass. n. 2589 del 1983 per una applicazione del principio in caso di successione di una ATI ad un’impresa titolare di un appalto di pulizie, cfr. Cass. n. 24883 del 2015, la quale ha ritenuto che in caso di domanda giudiziale del lavoratore proposta nei confronti dell’impresa originariamente appaltatrice, una volta decorsi sei mesi dalla cessazione della dipendenza aziendale trova applicazione il criterio di collegamento principale del luogo in cui era sorto il rapporto originario, mentre non opera lo speciale criterio di collegamento di cui all’art. 413 c.p.c., comma 3, atteso che la trasformazione aziendale non ha dato luogo ad un’entità giuridica nuova, distinta dalle imprese che la compongono nel caso in esame, le difese prospettate da parte resistente, segnatamente circa l’eventualità che la Bondial s.r.l. sia rientrata nel possesso della dipendenza aziendale, appaiono generiche oltre che irrilevanti in definitiva, il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, l’ordinanza del Tribunale di Catania va annullata, dichiarandosi la competenza per territorio del Tribunale di omissis , dinanzi al quale le parti vengono rimesse per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di cui all’art. 50 c.p.c., per la riassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza le spese del giudizio di regolamento vanno rimesse al giudice del merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Annulla l’ordinanza del Tribunale di Catania e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di omissis , dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di cui all’art. 50 c.p.c., per la riassunzione con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza. Spese al definitivo.