Ammortizzatori sociali COVID-19: nuove indicazioni INPS

L'INPS fornisce le prime istruzioni operative necessarie per poter beneficiare degli ammortizzatori sociali COVID-19, così come regolati dal d.l. agosto INPS circolare 30 settembre 2020 n. 115 .

Il d.l. agosto d.l. n. 104/2020 ha introdotto significative modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali COVID-19 l'INPS, pertanto, fornisce le prime indicazioni operative a riguardo, esaminate in prima battuta in questa sede, ma che saranno oggetto nei prossimi giorni di una nuova analisi più dettagliata, critica e approfondita. L'istituto, dunque, chiarisce che - le aziende che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinari o in deroga o dell'assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Tale durata massima può essere incrementata di ulteriori 9 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo - la domanda per le prime 9 settimane deve essere presentata con la causale Covid-19 nazionale” già esistente, mentre le seconde 9 devono essere richieste tramite la nuova causale COVID-19 con fatturato ” entro il 31 dicembre 2020 - i datori di lavoro che accedono alle prime 9 settimane non sono tenuti a versare il contributo addizionale, mentre quelli che beneficiano delle seconde 9 devono versare un contributo addizionale riparametrato sulla base dell'andamento del fatturato - anche le imprese che alla data del 13 luglio 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva possono accedere al trattamento di CIG ordinaria, per una durata massima di 18 settimane 9 + 9 , per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro che, al termine delle prime 9 settimane, volessero beneficiare anche delle seconde 9, devono effettuare una comunicazione al ministero del Lavoro - possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale FIS che, alla data del 13 luglio 2020, avevano in corso un assegno di solidarietà anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento non può essere superiore a 18 settimane 9 + 9 - è confermata la disciplina per l'inoltro della domanda di CIGD all'INPS, che dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l'azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica - per il settore agricolo , le domande di CISOA per periodi decorrenti dal 13 luglio e sino 31 dicembre 2020 devono essere presentate utilizzando sempre la causale CISOA DL RILANCIO”. Le predette domande possono riguardare anche lavoratori per i quali risulti superato il limite di fruizione ordinario pari a 90 giornate - il termine del 30 settembre stabilito in fase di prima applicazione del D.l. agosto quale data ultima per la presentazione delle istanze di accesso agli ammortizzatori sociali viene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate entro il 31 ottobre saranno definite successivamente alla conversione in Legge del D.l. agosto. Fonte mementopiu.it

INPS_Circolare_115_2020