Invalidi civili, under 60 e assegno maggiorato nei chiarimenti dell'INPS

A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità, con età pari o superiore a 18 anni, è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a € 651,51 per 13 mensilità INPS circolare 23 settembre 2020 n. 107 .

L' INPS ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito all'attuazione dell'art. 15 d.l. n. 104/2020 Decreto Agosto , ove si estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici del cosiddetto incremento al milione”, finora spettante unicamente ai soggetti con più di 60 anni di età INPS circolare 23 settembre 2020 n. 107 . A decorrere dal 20 luglio 2020 , agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a € 651,51 per 13 mensilità. Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali a il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a € 8.469,63 pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità b il beneficiario coniugato non effettivamente e legalmente separato deve possedere - redditi propri di importo non superiore a € 8.469,63 - redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a € 14.447,42. Se entrambi i coniugi hanno diritto all'incremento, questo concorre al calcolo reddituale . Pertanto, nel caso in cui l'attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all'altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l'importo dell'aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell'aumento già riconosciuto all'altro. Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura , ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell'età stabilita dalla disposizione. La decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020. Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020 , può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto. Fonte mementopiu.it

INPS_Circolare_107_2020