Lavoratori autonomi e collaboratori e indennità aggiuntiva COVID

Istruzioni amministrative in materia di indennità aggiuntiva COVID-19 prevista in favore dei lavoratori autonomi e dei collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa nei comuni della prima zona rossa , individuata dal d.P.C.M. 1° marzo 2020 circolare dell’INPS del 18 settembre 2020, n. 104 .

L' INPS ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità aggiuntiva COVID-19 prevista dal Decreto Cura Italia art. 44- bis d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020 a favore dei lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa o sono residenti nei comuni della zona rossa, individuati dal d.P.C.M. 1° marzo 2020 circolare INPS del 18 settembre 2020, n. 104 . Il d.l. Cura Italia prevede l'erogazione di una indennità aggiuntiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative. In particolare, l'indennità è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata e ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata. Tale indennità aggiuntiva spetta anche ai liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali. Sono destinatari dell'indennità anche i lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in attività lavorativa e iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell'ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. Ai lavoratori come sopra individuati è riconosciuta un'indennità mensile aggiuntiva pari a € 500 per un massimo di 3 mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività, ed erogata dall'INPS su domanda dell'interessato, tramite uno dei seguenti canali -PIN rilasciato dall'INPS si ricorda che l'INPS non rilascerà più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020 -SPID di livello 2 o superiore -Carta di identità elettronica 3.0 CIE -Carta nazionale dei servizi CNS . L’indennità non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare. L’indennità in oggetto è cumulabile e compatibile con l’Assegno ordinario di invalidità, con il Reddito di Cittadinanza e con l’indennità di disoccupazione NASpI , l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola. Infine, in analogia a quanto previsto per le indennità COVID-19, l’indennità aggiuntiva è compatibile e cumulabile con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro , stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 annui. L’indennità in esame è, invece, incumulabile con le pensioni dirette a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria AGO . Fonte mementopiu.it

Circolare_INPS_104