Quando ti danno meno anni e chiedi il risarcimento

La domanda di riconoscimento di una maggiore anzianità contributiva e la domanda di risarcimento del danno cagionato da INPS per inesatta comunicazione dei dati contributivi sono due domande differenti, poiché differenti sono i fatti costitutivi su cui si fondano, sicché è inammissibile, nel corso del giudizio, mutare la prima nella seconda e viceversa.

Questo il chiarimento della Corte di Cassazione, offerto con l’ordinanza n. 18832/20, depositata il 10 settembre. Una mutatio libelli sul filo del rasoio Un lavoratore, assicurato INPS, chiedeva all’Istituto il proprio estratto contributivo e, sulla base di quello, avanzava domanda di pensionamento. Dopo qualche tempo, l’assicurato si rendeva conto di un minor riconoscimento di anzianità, che avrebbe fatto slittare l’età pensionabile di un anno, facendogli così perdere i relativi ratei di pensione. In primo grado, il Tribunale aveva escluso la sussistenza del diritto alla pensione di anzianità in data anteriore a quella riconosciuta dall’INPS, per difetto della relativa contribuzione. A tal proposito infatti il Tribunale aveva ritenuto che l’estratto contributivo rilasciato da INPS ed indicativo di un maggior numero di contributi aveva mero valore dichiarativo della situazione contributiva senza in alcun modo rappresentare un riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica. In secondo grado, lo scenario si ribaltava La Corte d’Appello adita condannava INPS al risarcimento del danno in favore del lavoratore, per una somma pari ai ratei di pensioni d’ anzianità che sarebbero spettati se l’estratto contributivo fosse stato esatto. La questione giungeva sino Cassazione poiché secondo INPS ricorrente il lavoratore, nel corso del giudizio ed in particolare con l’atto di appello, aveva modificato la domanda originaria violando così i principi generali del giusto processo. Secondo l’Istituto, la Corte d’Appello aveva errato nel non ritenere nuova e quindi inammissibile la domanda risarcitoria connessa all’errata redazione dell’estratto conto, rispetto a quella originaria di accertamento del diritto alla pensione di anzianità e di condanna al pagamento dei relativi ratei, con decorrenza anteriore a quella comunicata o comunque desumibile dall’estratto contributivo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e riconosce la mutatio libelli . Il fatto costitutivo caratterizza la domanda della parte e la difesa della controparte Secondo i giudici di ultima istanza, la trasformazione delle domande avanzate dal lavoratore rappresenta un’emendatio libelli inammissibile, poiché le due domande, benché simili, si fondano su fatti costitutivi differenti. La domanda di pensione o meglio, di un maggior assegno di pensione o di una pensione anticipata rispetto a quanto indicato nell’estratto contributivo richiede la deduzione di due elementi l’anzianità contributiva e l’età anagrafica, mentre la domanda risarcitoria per erronea indicazione del dato contributivo richiede la deduzione di una condotta ir responsabile, nel caso di specie, l’inesatta comunicazione dei dati contributivi, dalla quale è scaturito un danno da risarcire. È quindi evidente che i fatti costitutivi delle due domande siano differenti e quindi differente sia la causa petendi . Tale diversità impatta sulla potenzialità difensiva di controparte, indebolendo la sua posizione processuale mutare la domanda iniziale impedisce una puntuale difesa, da qui il divieto di mutatio libelli . Valutata la trasformazione della domanda come sussistente e quindi inammissibile, la Corte di cassazione accoglie il ricorso di INPS e si pronuncia nel merito si rigetta l’originaria domanda di riconoscimento della pensione di anzianità con decorrenza anteriore a quella indicata nel famigerato estratto conto.

Corte di Cassazione, se. VI Civile – L, ordinanza 6 luglio - 10 settembre 2020, n. 18832 Presidente Doronzo – Relatore Marchese Rilevato che la Corte di appello di Cagliari, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’Inps al risarcimento del danno in favore di M.R. in misura pari ai ratei della pensione di anzianità che le sarebbero spettati dall’1.7.2011 al 31.7.2012 , oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze alla data della sentenza ed interessi legali o rivalutazione monetaria se di importo maggiore fino al saldo a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato che, correttamente, il Tribunale avesse escluso la sussistenza del diritto alla pensione di anzianità, da data anteriore a quella riconosciuta dall’INPS, per difetto della relativa contribuzione a tale riguardo, ha ritenuto come l’estratto conto rilasciato dall’INPS indicativo di un maggior numero di contributi avesse mero valore dichiarativo della situazione contributiva e non costitutivo del diritto alla prestazione pensionistica nondimeno, la Corte distrettuale ha ritenuto emendabile la domanda nei termini formulati dalla ricorrente che, a seguito delle difese dell’INPS, aveva richiesto il pagamento della medesima somma a titolo risarcitorio per la Corte di appello non vi era stata modifica nè del petitum nè della causa petendi la domanda originaria di riconoscimento del diritto alla pensione da data anteriore era riqualificabile in termini di risarcimento del danno da decorrenza successiva avverso la decisione ha proposto ricorso l’INPS fondato su due motivi ha resistito, con controricorso, M.R. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti - unitamente al decreto di fissazione dell’udienza - ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. la parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato che con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 - è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 420 c.p.c. per non avere la Corte territoriale considerato nuova la domanda risarcitoria proposta solo nel corso del giudizio di primo grado, connessa all’erronea indicazione contenuta nell’estratto contributivo, rispetto a quella originaria, formulata nelle conclusioni del ricorso introduttivo, di accertamento del diritto alla pensione di anzianità e di condanna dei relativi ratei, con decorrenza anteriore con il secondo motivo - ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 - è dedotta violazione falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. per avere la sentenza impugnata, comunque, liquidato il risarcimento del danno in misura pari ai ratei della pensione non goduta secondo l’INPS, l’unico danno astrattamente ipotizzabile avrebbe potuto essere quello determinato dalla cessazione dell’attività lavorativa, per il venir meno del reddito da lavoro autonomo trattandosi nella specie di artigiano , in relazione al periodo in contestazione, ma giammai quello derivante dal mancato riconoscimento del beneficio pensionistico, posto che, pur in assenza della condotta dell’INPS, non vi sarebbero stati i presupposti contributivi per godere della prestazione pensionistica il primo motivo è fondato in generale, esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente ex plurimis, Cass. n. 32146 del 2018 Cass. n. 20870 del 2019 nella fattispecie, l’operata variazione integra certamente una modifica della causa petendi poiché la richiesta risarcitoria poggia su presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli fondanti la domanda prospettata nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è sufficiente osservare come la domanda di pensione richieda la deduzione dei due requisiti dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica laddove quella risarcitoria presuppone l’individuazione di una condotta responsabile in questo caso dell’Istituto per l’inesatta comunicazione dei dati contributivi, v. Cass. n. 8118 del 2018 produttiva di un pregiudizio nella sfera giuridica di colui che agisce alla diversità dei fatti costitutivi corrisponde una diversa potenzialità difensiva della controparte ne deriva l’erroneità della decisione che ha ritenuto, invece, ammissibile l’operata modifica dell’originaria domanda resta assorbito l’esame del secondo motivo che riguarda il merito della richiesta risarcitoria in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, risultando definitiva la statuizione di non sussistenza dei presupposti costitutivi del diritto a pensione con diversa decorrenza, decisa nel merito con rigetto della originaria domanda di riconoscimento della pensione di anzianità con decorrenza dal 1 luglio 2011 le spese processuali, relative ai due gradi del giudizio di merito ed a quello di legittimità, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Condanna la controricorrente alle spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità liquida, in relazione a ciascun grado di giudizio, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.