È sulla base della domanda amministrativa che si determina l’età pensionabile

Per la pensione supplementare di vecchiaia - in quanto prestazione autonoma rispetto a quella principale - si applica il regime dell’età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 18169/20 depositata il 1° settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Brescia, confermando la pronuncia di primo grado, riconosceva il diritto di un pensionato, già titolare di pensione di anzianità dal 2001, alla pensione supplementare ex art. 5 l. n. 1338/1962 - in relazione ai contributi versati alla gestione separata dal 2004 al 2007 - in ragione di una domanda amministrativa presentata nel marzo 2008. L’INPS negava la prestazione supplementare sul presupposto dell’innalzamento dell’età anagrafica a 65 anni all’epoca di presentazione della domanda per effetto della legge n. 247 del 2007 in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2008 . Sul presupposto che la domanda influi sse solo sulla decorrenza della pensione , la Corte di merito rilevava come tale diritto fosse sorto e maturato sulla base del solo versamento dei relativi contributi, tutti relativi a periodi anteriori al 2008, cagionando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per la maturazione, alla data del 31 dicembre 2007, del diritto alla pensione supplementare in base alle norme vigenti a quella data. Contro tale pronuncia l’Istituto ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo. La pensione supplementare costituisce un beneficio autonomo rispetto a quella principale In particolare, e per quanto qui interessa, l’Istituto si doleva della violazione dell’art. 1, commi 1 e 5, l. n. 247/2007 che aveva modificato i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche innalzando, tra il resto, l’età pensionabile , in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione, erroneamente disapplicati dai Giudici di merito. Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta la domanda del pensionato. In particolare, la Corte, muovendo dal disposto dell’art. 1, comma 2, del D.M. 282/1996, rileva preliminarmente come i contributi versati nella gestione, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono quindi utilizzati per la costituzione della pensione supplementare . Prestazione, quest’ultima, che costituisce rispetto a quella principale un beneficio autonomo, sia quanto a decorrenza [], che a modalità di computo dovendosi applicare il regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo . ragion per cui il regime dell’età pensionabile deve essere individuato con riferimento alla data di presentazione della domanda. Dalla natura autonoma di tale trattamento discende, nell’avviso della Cassazione, che il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi cristallizzato in epoca precedente . Tale diritto, chiarisce la Cassazione, si perfeziona infatti solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento . In ragione di ciò, conclude la Corte, per la pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell’età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione in tal senso, tra le tante, Cass. n. 22009/2019 . Principio, quello ora descritto, che a giudizio della Corte non viene intaccato dalla clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 3, Legge n. 243/2004 che, per quanto qui interessa, ha previsto che l’incremento dell’età pensionabile non si applicasse ai lavoratori in possesso dei requisisti di età e di anzianità contributiva al 31 dicembre 2007 , sul presupposto che quest’ultima operi ai soli fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità , non potendo infatti estendersi oltre i casi dalla stessa disciplinati poiché trattasi di un’eccezione alla regola generale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 23 gennaio – 1° settembre 2020, n. 18169 Presidente Berrino – Relatore Mancino Rilevato che 1. con sentenza in data 7 gennaio 2014, la Corte di Appello di Brescia, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dell’attuale intimato, titolare di pensione di anzianità dal 2001, alla pensione supplementare L. n. 1338 del 1962, ex art. 5 relativamente ai contributi versati nella gestione separata dal 2004 al 2007, con decorrenza dal primo aprile 2008, in riferimento a domanda amministrativa presentata all’INPS in data 28 marzo 2008, beneficio negato dall’INPS sul presupposto dell’innalzamento dell’età anagrafica a 65 anni all’epoca di presentazione della domanda, per effetto della L. n. 247 del 2007, entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 2. per la Corte di merito il diritto alla pensione era sorto e maturato sulla base del versamento dei relativi contributi, mentre la domanda influiva solo sulla decorrenza della pensione, per cui tutti i contributi, relativi a periodi anteriori al 2008, comportavano il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per la maturazione, alla data del 31 dicembre 2007, del diritto alla pensione supplementare in base alle norme vigenti a quella data, per effetto della clausola di salvaguardia tipizzata dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3, senza che rilevasse la data di presentazione della domanda 3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato a un motivo, al quale ha opposto difese B.S.L. , con controricorso 4. le parti hanno depositato memorie. Considerato che 5. con il motivo di ricorso l’Inps lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 1 e 5 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5 6. il ricorso è da accogliere in continuità con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui i requisiti per la pensione supplementare maturano dalla domanda amministrativa e ad essa si applica il regime dell’età pensionabile vigente al momento della domanda di pensione v., per la fattispecie comune a quella ora all’esame, Cass. nn. 22009 e 22010 del 2019 v., inoltre, fra le altre, Cass. nn. 13212 e 8735 del 2019 Cass. n. 21189 del 2018 ed ivi i precedenti richiamati, in particolare Cass. n. 438 del 1998, per la peculiare condizione costitutiva della domanda di pensione supplementare di vecchiaia Cass. nn. 25667, 15550, 15393 del 2017 Cass. n. 9293 del 2016 7. il D.M. 2 maggio 1996, n. 282, art. 1, comma 2, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 32, prevede che qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla L. n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 5, e successive modificazioni, sempreché in possesso del requisito di età di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20 8. i contributi versati nella gestione, insufficienti per dare luogo ad una pensione autonoma, vengono quindi utilizzati per la costituzione della pensione supplementare v. Cass., Sez. U, n. 879 del 2007 9. tale pensione, rispetto al trattamento pensionistico principale, costituisce un beneficio autonomo, sia quanto a decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, L. n. 1338 del 1962, art. 5, comma 2, lett. a , che a modalità di computo, anche con riferimento agli aumenti per i familiari art. 5, comma 2, lett. b e c 10. La disposizione, laddove richiama per l’individuazione del requisito anagrafico la L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 20, contiene un rinvio recettizio al regime proprio della gestione a carico della quale viene richiesta la pensione supplementare, da aggiornarsi comunque sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo 11. dalla rilevata autonomia della pensione supplementare rispetto a quella principale discende poi che il regime dell’età pensionabile dev’essere individuato con riferimento non alla data in cui si sono verificati i requisiti per l’accesso alla pensione principale, ma a quella in cui viene presentata la domanda amministrativa per la pensione supplementare, che ne condiziona la concessione, così impedendo che il diritto possa ritenersi cristallizzato in epoca precedente 12. il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona infatti solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo dal primo giorno del mese successivo ad essa, ed è regolato dalla normativa in vigore al momento di tale suo perfezionamento così Cass. n. 438 del 1998 cit. 13.deve quindi concludersi che per la pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell’età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione 14.contrari argomenti non possono trarsi dalla previsione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3, che ha previsto, per quanto qui rileva, che l’elevazione dell’età pensionabile per i trattamenti di anzianità e di vecchiaia non si applicasse ai lavoratori che avessero maturato entro il 31.12.2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della sua entrata in vigore 15.in continuità con altri precedenti di questa Corte v., fra le altre, Cass. n. 6040 del 2018 , la richiamata clausola di salvaguardia opera testualmente ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 3 e, trattandosi di un’eccezione alla regola generale, non può estendersi oltre i casi da essa disciplinati art. 14 preleggi 16. in riferimento a domanda di pensione supplementare presentata in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, art. 1 che ha ulteriormente modificato i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche di anzianità e vecchiaia, è a tale ultima disciplina che occorreva far riferimento per stabilire la maturazione o meno dei requisiti per la liquidazione della prestazione 17. la sentenza che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda 18. il delinearsi di univoci orientamenti di legittimità sulla questione dibattuta solo in epoca recente consiglia la compensazione delle spese del giudizio di merito 19. le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda compensa le spese dei gradi di merito condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000.00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.