La continenza di cause non opera con riguardo a cause pendenti in gradi diversi

In tema di continenza di cause, le norme dettate dall’art. 39 c.p.c. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione oppure sia stata decisa e non siano decorsi i termini per l’impugnazione, perché in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta.

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 14944/20, depositata il 14 luglio. Il Tribunale dichiarava improcedibile la causa introdotta da un lavoratore avverso l’Inps e la cancellazione della stessa dal ruolo, sul rilievo che la stessa causa risultasse pendente tra le medesime parti in un altro procedimento , riunito insieme ad altri e definito con sentenza. Avverso l’ordinanza il lavoratore ha proposto regolamento necessario di competenza e ha dedotto l’insussistenza dei presupposti della litispendenza, sulla base del diverso petitum delle domande proposte nei due giudizi. La Cassazione, rilevando che l’istanza di regolamento necessario di competenza è fondata , osserva che l’ordinanza è stata emessa dal Tribunale nel procedimento proposto dal lavoratore per ottenere la declaratoria di insussistenza dell’indebito di cui alla nota dell’Inps con cui l’istituto previdenziale aveva chiesto al ricorrente la restituzione della somma corrispostagli a titolo di disoccupazione. Il procedimento già definito, invece, aveva riguardato l’accertamento del diritto alla disoccupazione agricola. Chiarisce la Suprema Corte che la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza tra le stesse parti di due cause identiche per petitum e per causa petendi . Questi requisiti non ricorrono nella fattispecie in esame poiché il petitum azionato nei due diversi procedimenti è differente in quello precedentemente instaurato, il ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto a percepire l’indennità di disoccupazione agricola mentre nel procedimento successivo il medesimo soggetto ha domandato l’accertamento di insussistenza della pretesa dell’INPS ad ottenere la restituzione delle somme rogate in suo favore. Osserva la Cassazione che il rapporto tra le due cause deve, piuttosto, essere ricondotto allo schema della continenza attesa che la questione dedotta con la domanda anteriormente proposta costituisce il necessario presupposto , secondo un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, per la definizione del giudizio successivo. Precisa la Suprema Corte che in tema di continenza di cause , le norme dettate dall’art. 39 c.p.c. non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione oppure sia stata decisa e non siano decorsi i termini per l’impugnazione, perché in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta in tali ipotesi, l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell’art. 39 c.p.c., comma 2, deve essere assicurata comunque ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l’attrazione all’altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l’attrazione . Chiarito questo il ricorso viene accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 4 dicembre 2019 – 14 luglio 2020, n. 14944 Presidente Doronzo – Relatore Ponterio Rilevato Che 1. il Tribunale di Gela con ordinanza del 16.1.2019 ha dichiarato l’improcedibilità della causa n. 1205/2017 introdotta da R.C. nei confronti dell’Inps e la cancellazione della stessa dal ruolo sul rilievo che la medesima causa risultasse pendente tra le stesse parti nel procedimento n. 507/2014, riunito insieme ad altri nel procomma n. 77/2014, definito con sentenza del Tribunale di Gela n. 396/2018 2. avverso tale ordinanza R.C. che ha presentato istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha proposto regolamento necessario di competenza ed ha dedotto l’insussistenza dei presupposti della litispendenza, di cui all’art. 39 c.p.comma in ragione del diverso petitum delle domande proposte nei due giudizi, della instaurazione degli stessi dinanzi al medesimo ufficio e della definizione del procomma n. 77/14 con sentenza 3. l’Inps ritualmente citato cfr. Cass. n. 2758/02 non ha svolto difese 4. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c Considerato Che 5. l’istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., è fondata 6. l’ordinanza per cui è causa è stata emessa dal Tribunale di Gela nel procomma n. 1205/17 proposto da R.C. per ottenere la declaratoria di insussistenza dell’indebito di cui alla nota Inps del 19.1.17 con tale nota l’Istituto aveva chiesto al R. la restituzione della somma di Euro 6.549,04, corrisposta per il periodo dall’1.1.2010 al 31.12.2010 a titolo di disoccupazione agricola e non spettante a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli 7. il procomma n. 507/14, riunito al procomma n. 77/14, era stato proposto dal R. dinanzi al Tribunale di Gela per l’accertamento del diritto alla disoccupazione agricola per l’anno 2010, a seguito della nota Inps del 26.9.13 con cui era stata respinta in sede amministrativa la domanda di disoccupazione agricola per il 2010 per mancata iscrizione del predetto nell’elenco dei braccianti agricoli tale procedimento è stato definito con sentenza n. 396 del 19.12.18 8. la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza tra le stesse parti di due cause identiche per petitum e per causa petendi tali requisiti non ricorrono nella fattispecie in esame in quanto il petitum azionato nei due diversi procedimenti è differente in quello precedentemente instaurato, il ricorrente ha chiesto di accertare il proprio diritto a essere iscritto nell’elenco dei braccianti agricoli e a percepire l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2010 nel procedimento successivo il medesimo soggetto, sul presupposto dell’esistenza del proprio diritto alla disoccupazione agricola, ha domandato l’accertamento di insussistenza dell’indebito di cui alla nota Inps del 19.1.17 9. il rapporto tra le due cause deve, piuttosto, essere ricondotto allo schema della continenza attesa che la questione dedotta con la domanda anteriormente proposta costituisce il necessario presupposto, secondo un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, per la definizione del giudizio successivo cfr. Cass., S.U. n. 20596/07 sez. 6 n. 15532/11 sez. 6 n. 19460/17 10. nel caso di specie, non potrebbe tuttavia operare il meccanismo descritto dall’art. 39 c.p.c., comma 2, in quanto l’unificazione, per ragioni di continenza, di due processi davanti ad uno stesso giudice può avvenire soltanto nel rapporto tra giudici di merito forniti di uguale competenza per grado nel caso di specie, nel momento in cui è stata emessa l’ordinanza oggetto del presente ricorso nel procomma 1205/17, il procedimento anteriore n. 77/14 era stato definito con sentenza n. 396 del 19.12.18 ed era pendente il termine per l’impugnazione 11. al riguardo, si è precisato Cass. n. 16446/09 n. 9313/07 n. 3965/99 che, in tema di continenza di cause, le norme dettate dall’art. 39 c.p.comma non operano sia con riguardo a cause pendenti in gradi diversi che nella ipotesi in cui la causa preveniente sia già in fase di decisione oppure sia stata decisa e non siano decorsi i termini per l’impugnazione, perché in entrambi i casi non sarebbe comunque più possibile procedere ad una trattazione congiunta in tali ipotesi, l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell’art. 39 c.p.c., comma 2, deve essere assicurata comunque ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l’attrazione all’altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l’attrazione, sul punto cfr. Cass. 26835/17 5455/14 12. per le considerazioni svolte, deve accogliersi l’istanza di regolamento di competenza per insussistenza della litispendenza, con rinvio al Tribunale di Gela. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, dichiara insussistente la litispendenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Gela dinanzi al quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di legge.