Congedi parentali Covid-19: nuove istruzioni

L'INPS ha fornito nuove istruzioni in relazione alle modifiche apportate dal Decreto Rilancio alla durata dei congedi parentali COVID-19 e all'ampliamento del periodo di fruizione degli stessi, nonché all'estensione dei permessi retribuiti per l'assistenza ai disabili Circ. INPS 8 luglio 2020 n. 81 .

L'INPS ha fornito nuove istruzioni in relazione alle modifiche apportate dalle disposizioni del Decreto Rilancio artt. 72 e 73 DL 34/2020 alla durata del congedo COVID-19 e all'ampliamento del periodo di fruizione dello stesso, nonché all'estensione dei permessi retribuiti per assistenza ai familiari disabili gravi L. 104/92 Circomma INPS 8 luglio 2020 n. 81 . Congedo COVID-19 ampliamento del periodo di fruizione e delle giornate fruibili ed indennizzabili Con le nuove diposizioni del Decreto Rilancio - il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 è stato esteso dal 5 marzo 2020 fino 31 luglio 2020, superando, quindi, il precedente limite temporale del 3 maggio 2020 art. 72 comma 1 lett. a DL 34/2020 - è stato altresì aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l'assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni già in vigore art. 23 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 . Pertanto, i genitori possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo individuale e di coppia di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti, i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata art. 4 comma 1 L. 104/92 , iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, possono fruire di congedo COVID-19, alternativamente e per un periodo massimo individuale e di coppia di 30 giorni, anche oltre il limite di 12 anni di età. Le due modifiche interessano tutte le categorie lavorative a cui è destinato il congedo COVID-19 - i lavoratori dipendenti del settore privato - i lavoratori iscritti alla Gestione separata - i lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Congedo COVID-19 conversione d'ufficio dei periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale La domanda di congedo COVID-19, può essere presentata per un massimo di 30 giorni nel periodo dal 5 marzo e fino al 31 luglio 2020 e può riferirsi anche a periodi di astensione fruiti prima della data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5 marzo 2020. Gli eventuali periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale, fruiti dai genitori durante l'arco temporale citato fino ad un massimo di 30 giorni, sono convertiti d'ufficio in congedo COVID-19 art. 23 comma 2 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 . Tuttavia, considerato che dal 29 marzo 2020 è stata rilasciata apposita procedura di presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19 - la conversione interessa esclusivamente le domande presentate prima del 29 marzo 2020 dai lavoratori dipendenti del settore privato - la trasformazione interessa esclusivamente le domande presentate dal 17 marzo 2020 al 28 marzo 2020 dai lavoratori iscritti alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Non è possibile richiedere l'annullamento della suddetta conversione/trasformazione in congedo COVID-19 dei periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale effettivamente già fruiti. Qualora non sussistano i requisiti di legge per la fruizione del congedo COVID-19, si provvede alla definizione delle domande di congedo parentale originariamente richieste. Non sono altresì rinunciabili i periodi di congedo COVID-19 effettivamente fruiti, avendo esercitato il genitore, al momento di presentazione della domanda, la scelta di uno specifico titolo di assenza connesso alla finalità per la quale è stato istituito. Le domande di congedo parentale o prolungamento del congedo presentate a partire dal 29 marzo 2020 per periodi ricadenti nell'arco temporale ricompreso dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, non sono oggetto di conversione/trasformazione d'ufficio in domande di congedo COVID-19. Tuttavia, chi avesse presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale in luogo di una domanda di congedo COVID-19 durante i giorni di attesa della proroga della misura ad esempio dal 4 al 19 maggio 2020 potrà presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale. In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell'indennità anticipato dal datore di lavoro, devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all'INPS di nuove domande di periodi di congedo COVID-19, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell'indennità del congedo COVID-19. Anche i lavoratori iscritti alla Gestione separata con committente devono tempestivamente comunicare allo stesso la presentazione di nuove domande di periodi di congedo COVID-19 in luogo di precedenti domande di congedo parentale. Congedo COVID-19 presentazione delle domande La specifica procedura di presentazione di congedo COVID-19 utilizza la stessa procedura di Domanda di congedo parentale”, all'interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell'altro genitore, è richiesto di opzionare la scelta di presentare domanda per il congedo COVID-19, domanda per il congedo COVID-19 con figlio disabile oppure se si vuole proseguire con la presentazione della normale domanda di congedo parentale. Tramite il portale dell'INPS, il Contact center e i Patronati è possibile visualizzare i periodi oggetto di conversione/trasformazione d'ufficio in periodi di congedo COVID-19. Congedo COVID-19 cumulabilità con il bonus baby-sitting e il bonus centri estivi In alternativa al congedo COVID-19, è prevista la possibilità per i genitori di richiedere - un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting - un bonus per l'iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia, nel limite massimo complessivo di € 1.200 o, nel caso di lavoratori dipendenti del settore medico/sanitario art. 25, comma 3, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 , di € 2.000. A tal proposito ed in relazione al congedo COVID-19 - in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19 - in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo di 15 giorni di congedo COVID-19 - in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19. In caso di genitori lavoratori dipendenti del settore medico/sanitario art. 25, comma 3, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 , il limite di importo di € 600 , sopra esposto, è aumentato a € 1.000. Nel caso in cui all'interessato sia stata respinta la domanda di congedo COVID-19, presentata in data antecedente all'8 luglio 2020, il medesimo può chiedere il riesame di tale domanda oppure presentare nuova domanda di congedo COVID-19 per lo stesso o altro periodo. Eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di diniego delle domande di congedo COVID-19 sono presi in carico dalle Strutture territoriali competenti e riesaminati in autotutela. Pertanto, anche i ricorsi già presentati presso il Comitato Provinciale, sono definiti dalla Struttura territorialmente competente come riesame amministrativo in autotutela. Resta ferma la possibilità per il cittadino del ricorso all'autorità giudiziaria. Permessi retribuiti per l'assistenza a familiari disabili gravi estensione per i lavoratori dipendenti del settore privato. Il numero di giorni di permesso retribuiti è stato incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 art. 73 DL 34/2020 . L'incremento si aggiunge ai 3 giorni mensili già previsti 3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno . I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese - ferma restando la fruizione mensile dei 3 giorni ordinariamente prevista – ed anche frazionandoli in ore. Ai fini della domanda - il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di maggio e giugno, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda, per la fruizione delle suddette ulteriori giornate. In tale caso, i datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, attraverso il flusso Uniemens. Per i casi di pagamento diretto, l'indennità è erogata dall'Istituto - in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità, il lavoratore dovrà presentare la domanda secondo le modalità già previste per i permessi retribuiti. Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, fermo restando che la fruizione delle suddette giornate aggiuntive, sempreché rientrino nei mesi di maggio e giugno, potrà avvenire esclusivamente successivamente alla data della domanda. Denunce contributive per i datori di lavoro L'INPS ha inoltre fornito le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per - datori di lavoro con dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali - datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica - datori di lavoro che inviano le denunce di manodopera DMAG/Uniemens PosAgri per il personale a tempo indeterminato iscritto alla sezione agricola del Fondo per i lavoratori dipendenti FPLD - amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP. Istruzioni per la compilazione della Lista PosPa. Fonte mementopiu.t

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