Indennità Covid-19: istruzioni operative INPS

L'INPS ha indicato le modalità di fruizione delle prestazioni di sostegno al reddito in favore dei liberi professionisti, CO.CO.CO., lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali per il mese di maggio, e in favore dei lavoratori somministrati per i mesi di aprile e maggio circ. INPS 6 luglio 2020 n. 80 .

Il Decreto Rilancio ha prorogato ed esteso le prestazioni a sostegno del reddito in favore di particolari categorie di lavoratori le cui attività sono state colpite dall'emergenza Covid-19 art. 84 DL 34/2020 . L'INPS ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande, la fruizione e la cumulabilità delle suddette indennità Circomma INPS 6 luglio 2020 n. 80 . Liberi professionisti art. 84, comma 2, DL 34/2020 I liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 19 maggio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo art. 53, comma 1, TUIR , iscritti alla Gestione Separata art. 2, comma 26, L. 335/95 , non titolari di trattamenti pensionistici diretti e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono beneficiare di un'indennità pari a € 1000 per il mese di maggio 2020 se hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 individuato secondo il principio di cassa rispetto a quello percepito nello stesso periodo del 2019. Collaboratori coordinati e continuativi art. 84, comma 3, DL 34/2020 I collaboratori coordinati e continuativi CO.CO.CO. , iscritti alla Gestione Separata art. 2, comma 26, L. 335/95 , non titolari di trattamenti pensionistici diretti, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano cessato il proprio rapporto di collaborazione nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, possono beneficiare della stessa indennità di € 1000 per il mese di maggio 2020. Lavoratori in somministrazione art. 84, comma 5 e 6, DL 34/2020 I lavoratori somministrati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali codici ATECO presenti nella Circomma INPS 6 luglio 2020 n. 80 , che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 o che hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato , che non sono titolari di trattamenti pensionistici diretti, né di rapporti di lavoro dipendente, né di NASPI, possono beneficiare di un'indennità di € 600 per il mese di aprile 2020 e di un'indennità di € 1000 per il mese di maggio 2020. Lavoratori stagionali art. 84, comma 6, DL 34/2020 Ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, non titolari di trattamenti pensionistici diretti, né di reddito di lavoro dipendente, né di NASPI, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è riconosciuta un'indennità di € 1000 per il mese di maggio 2020. Presentazione delle domande I CO.CO.CO. e i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già chiesto e percepito l'indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020 artt. 27 e 29 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 non devono presentare una nuova domanda, ma l'indennità per maggio 2020 verrà erogata direttamente dall'INPS, in presenza dei predetti requisiti e secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella precedente domanda. I liberi professionisti e i lavoratori somministrati nei settori del turismo e degli stabilimenti termali devono presentare apposita domanda per poter fruire della prestazione nel mese di maggio per i liberi professionisti e nei mesi di aprile per i lavoratori somministrati , tramite il servizio Contact Center integrato oppure accedendo all'apposito servizio nel sito dell'INPS attraverso le seguenti credenziali PIN rilasciato dall'INPS sia ordinario sia dispositivo SPID di livello 2 o superiore Carta di identità elettronica 3.0 CIE Carta nazionale dei servizi CNS . Le medesime modalità di presentazione sono valide per i CO.CO.CO. e per i lavoratori stagionali che non hanno presentato la domanda di indennità per i mesi di marzo e aprile e vogliono beneficiare della prestazione per il mese di maggio. Cumulabilità e compatibilità Le indennità suddette non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con le indennità in favore dei lavoratori domestici art. 85 DL 34/2020 le indennità dal Fondo per il reddito di ultima istanza art. 44 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 le indennità in favore dei lavoratori sportivi art. 98 DL 34/2020 le indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria art. 78 DL 34/2020 mentre sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità L. 222/84 la NASPI, la DISCOLL e la disoccupazione agricola in caso di liberi professionisti e CO.CO.CO. le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, e le prestazioni di lavoro occasionale. Inoltre, le suddette indennità sono invece incompatibili con il Reddito di emergenza art. 82, comma 3, DL 34/2020 le pensioni dirette a carico dell'AGO, delle forme ad essa compatibili e della Gestione Separata art. 2, comma 26, L. 335/95 l'Ape sociale art. 1, comma 179, L. 232/2016 il Reddito di cittadinanza Rdc di importo pari o superiore a quello dell'indennità in caso di importo inferiore, verrà riconosciuto un incremento del Rdc fino a € 600 per aprile e di € 1000 per maggio la NASPI in caso di lavoratori stagionali e in somministrazione . Fonte mementopiu.it

Circolare_INPS_80_del_6_luglio_2020