Assenza prolungata e non comunicata: legittimo il licenziamento

Confermato il provvedimento con cui un’azienda ha messo alla porta un dipendente, reo di non aver comunicato la ragione della sua mancata presenza al lavoro per un periodo di oltre venti giorni. Respinta la tesi difensiva, secondo cui il lavoratore non ha provveduto alla comunicazione necessaria perché colpito da una patologia mentale.

Addio al proprio posto di lavoro se non viene comunicata ufficialmente all’azienda l’assenza per malattia . Irrilevante la patologia mentale lamentata dal dipendente, ritenuta non sufficiente dai giudici per escluderne la capacità di intendere e di volere Cassazione, ordinanza n. 13904/20, sez. Lavoro, depositata oggi . Linea di pensiero comune per i giudici di merito nessun ritorno in azienda per il dipendente che in due diversi periodi – per un totale di ventiquattro giorni – ha omesso di comunicare la ragione – presunti motivi di salute – della propria assenza sul lavoro. Riconosciuta in suo favore, però, un’indennità risarcitoria, come prevista dallo ‘Statuto dei lavoratori’. L’uomo ha spiegato, sia in primo che in secondo grado, che l’assenza ingiustificata nei due periodi contestati era da ascrivere a un comprovato impedimento, a sua volta dipendente dalla malattia psichica da cui era affetto . I giudici d’Appello hanno ribattuto che egli non aveva avvertito il datore che l’assenza era dovuta a malattia né prima né durante né dopo le assenze e hanno osservato, inoltre, che neanche nell’arco temporale compreso tra i due periodi di assenza non giustificata egli aveva ripreso la prestazione lavorativa . Per quanto concerne poi la patologia lamentata dall’uomo, i giudici hanno rilevato che l’obbligo di comunicare l’assenza per malattia viene meno solo in caso di comprovato impedimento, ma tale non poteva considerarsi la mera esistenza della patologia mentale, atteso che essa non esclude momenti di lucidità, sia pure intervallati da momenti di disturbo psichico . Col ricorso in Cassazione il lavoratore prova a ridimensionare la condotta da lui tenuta, spiegando tramite il proprio difensore che alla luce delle norme contrattuali viene sanzionato col licenziamento disciplinare il caso dell’assenza ingiustificata e non il caso della mancata comunicazione dell’assenza . Inoltre, il lavoratore aggiunge che l’assenza era giustificata, tenuto conto della sussistenza della patologia mentale che lo ha colpito, come comprovato dalla diagnosi psichiatrica contenuta nella cartella clinica allegata al fascicolo . Per i giudici del ‘Palazzaccio’, però, non si può ignorare che la norma sanziona con il licenziamento l’assenza ingiustificata e tutela l’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell’attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazione in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti . Ciò significa anche che non rileva tanto l’effettività della malattia, quanto piuttosto la diligenza nell’esecuzione della prestazione che si concreta , sottolineano i giudici, anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della impossibilità della prestazione stessa. E in questa ottica non qualunque omessa comunicazione rileva, ma solo quella che si ricollega ad un protrarsi dell’inadempimento per un tempo – quattro giorni – che le parti sociali hanno ritenuto importante . Di conseguenza, laddove non vi sia, come in questo caso, dimostrazione di una situazione che abbia impedito al dipendente di comunicare l’assenza , allora l’assenza stessa va considerata ingiustificata . Obiettivo della disciplina normativa è rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell’assenza di un suo dipendente , e la cadenza degli adempimento è preordinata a consentire all’imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell’impresa e della produzione . Tirando le somme, il protrarsi dell’assenza non assistita dall’adempimento degli obblighi di comunicazione rappresenta un inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un’assenza non giustificata , concludono i giudici.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 23 gennaio – 6 luglio 2020, numero 13904 Presidente Nobile – Relatore Blasutto Rilevato Che 1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza numero 455/2018, rigettava il reclamo proposto da Ca. Ga. e così confermava la sentenza che aveva respinto l'opposizione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale, in limitato accoglimento dell'impugnativa del licenziamento, aveva riconosciuto al ricorrente l'indennità di cui al quinto comma dell'articolo 18 della legge 300 del 1970. 2. A sostegno del reclamo, il ricorrente aveva reiterato le proprie difese, sostenendo che l'assenza ingiustificata dal lavoro nei due periodi contestati, dal 15 al 20 luglio e dal 6 al 23 agosto 2016 - per i quali il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2, datore di lavoro, gli aveva intimato il licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 36 CCNL Federambiente - era da ascrivere a un comprovato impedimento, a sua volta dipendente dalla malattia psichica da cui era affetto. 3. Nel respingere tali censure, la Corte di appello, premesso che il ricorrente non aveva avvertito il datore che l'assenza era dovuta a malattia né prima né durante né dopo le assenze e che neppure nel periodo intermedio, tra il 21 luglio e il 5 agosto, aveva ripreso la prestazione lavorativa, osservava che a norma dell'articolo 42 CCNL, l'obbligo di comunicare l'assenza per malattia viene meno solo in caso di comprovato impedimento , ma tale non poteva considerarsi la mera esistenza della patologia mentale, atteso che essa non esclude momenti di lucidità sia pure intervallati da momenti di disturbo psichico. 3.1. Osservava che, se è vero che in presenza di alcune patologie che comportano la totale incapacità di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo è da presumersi iuris tantum la sussistenza dell'incapacità naturale anche nel periodo intermedio, tuttavia la valutazione in ordine alla gravità della diminuzione di tali capacità involge un accertamento di merito e nel caso in esame l'appellante non aveva dedotto in modo specifico, con riferimento al particolare andamento della malattia, elementi tali da consentire l'inversione dell'onere probatorio alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale nell'atto di reclamo il ricorrente si era limitato, in modo generico ed estremamente laconico, a ribadire unicamente l'esistenza della patologia psichica e a dedurre, quale unico motivo di appello, che il Tribunale aveva omesso di valutare le risultanze della documentazione medica prodotta, senza peraltro richiamare alcun dato preciso risultante da detta documentazione e invocando soltanto la strutturale deficienza della sfera cognitiva e l'incapacità di comprendere la rilevanza delle proprie azioni. 4. Per la cassazione di tale sentenza il Ga. ha proposto ricorso affidato ad un motivo. Il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 è rimasto intimato. Considerato Che 1. Con unico motivo si denuncia violazione degli articoli 36 e 42 C.C.N.L. Federambiente e dell'articolo 2697 cod. civ. articolo 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ. . Si sostiene che il combinato delle due norme contrattuali sanziona con il licenziamento disciplinare il caso dell'assenza ingiustificata e non il caso della mancata comunicazione dell'assenza, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale. Si deduce poi che l'assenza era giustificata, tenuto conto della sussistenza della patologia mentale, come comprovato dalla diagnosi psichiatrica contenuta nella cartella clinica allegata al fascicolo, documentazione che non aveva formato oggetto di contestazione alcuna da parte del Consorzio, rimasto contumace in tutti i gradi del giudizio. 2. Il ricorso è infondato. 3. Esso si incentra sull'interpretazione della normativa contrattuale, assumendo parte ricorrente che il licenziamento disciplinare è comminato in caso di assenza ingiustificata e non per la mancata comunicazione dell'assenza e che nel caso in esame le assenze erano dovute a malattia e dunque giustificate, come comprovato in atti. 4. L'interpretazione proposta da parte ricorrente è errata. 5. La norma collettiva che sanziona con il licenziamento l'assenza ingiustificata tutela, infatti, l'affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nella continuità ed effettività della prestazione dell'attività lavorativa a cui si riconnettono obblighi di comunicazione in capo al lavoratore, sanzionati ove rimasti inadempiuti. Non rileva tanto l'effettività della malattia, quanto piuttosto la diligenza nell'esecuzione della prestazione che si concreta anche nella corretta e tempestiva informazione del datore di lavoro della sua impossibilità. Peraltro, non qualunque omessa comunicazione rileva, ma solo quella che si ricollega ad un protrarsi dell'inadempimento per un tempo che le parti sociali hanno ritenuto importante quattro giorni . In tale contesto, la prova non interessa tanto la effettiva sussistenza della malattia quanto, piuttosto, l'impossibilità per il lavoratore di provvedere alle dovute comunicazioni. 5.1. La locuzione salvo il caso di giustificato impedimento , attiene all'impedimento che giustifichi la mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione. In caso contrario, ossia in caso di mancata dimostrazione di una situazione che abbia impedito al dipendente di comunicare l'assenza, la stessa è considerata ingiustificata. È prevista una gradualità delle sanzioni conservative in ragione del protrarsi dell'inadempimento, in quanto la sanzione espulsiva riguarda l'ipotesi in cui l'assenza ingiustificata, nel senso sopra descritto, travalichi il quarto giorno. 6. La ratio di tale disciplina è evidente e corrisponde all'esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell'assenza di un suo dipendente la cadenza degli adempimenti è preordinata a consentire all'imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell'impresa e della produzione. Le parti sociali hanno valutato, con apprezzamento insindacabile dei contrapposti interessi, che il protrarsi dell'assenza non assistita dall'adempimento degli obblighi di comunicazione costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un'assenza non giustificata. 7. Dunque, la Corte territoriale ha correttamente interpretato ed applicato la disciplina contrattuale di riferimento e pertanto va esente dalle censure che le sono state mosse, occorrendo soltanto aggiungere che non è specificamente contestata la sentenza impugnata nella parte in cui, con accertamento di fatto, ha ritenuto che non fosse stato dimostrato in giudizio l'impedimento a comunicare l'assenza per malattia. 8. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Consorzio intimato svolta attività difensiva. 9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali nella specie, rigetto del ricorso per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto v. Cass. S.U. numero 23535 del 2019 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del D.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.