Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name Tabella normale mso-tstyle-rowband-size 0 mso-tstyle-colband-size 0 mso-style-noshow yes mso-style-priority 99 mso-style-parent mso-padding-alt 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt mso-para-margin 0cm mso-para-margin-bottom .0001pt text-align justify mso-pagination widow-orphan font-size 10.5pt mso-bidi-font-size 11.0pt font-family Verdana ,sans-serif mso-fareast-language EN-US } La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di applicabilità delle c.d. finestre mobili alla pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs. numero 503/1992, individuandone l’ambito soggettivo alla luce dell’ampio disposto di cui all’articolo 12 d.l. numero 78/2010, convertito in l. numero 122/2010.
Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name Tabella normale mso-tstyle-rowband-size 0 mso-tstyle-colband-size 0 mso-style-noshow yes mso-style-priority 99 mso-style-parent mso-padding-alt 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt mso-para-margin 0cm mso-para-margin-bottom .0001pt text-align justify mso-pagination widow-orphan font-size 10.5pt mso-bidi-font-size 11.0pt font-family Verdana ,sans-serif mso-fareast-language EN-US } Così con ordinanza numero 12286/20, depositata il 23 giugno. L’INPS ricorre in Cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello ha confermato la sussistenza dei requisiti contributivi anagrafici e sanitari della richiedente la pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs. numero 503/1992 ed escluso l’applicabilità a tale prestazione delle cosiddette finestre mobili di cui all’articolo 12 d.l. numero 78/2010, convertito in l. numero 122/2010. Preso in esame il ricorso con cui l’Istituto sostiene che l’articolo 12 d.l. numero 78/2010, convertito in l. numero 122/2010 ha previsto in via generale lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia, la Cassazione lo ritiene fondato e meritevole di accoglimento. Ed infatti, circa l’applicabilità delle c.d. finestre mobili alla pensione di vecchiaia anticipata ex d.lgs. numero 503/1992, la Suprema Corte si è già pronunciata affermativamente ed in modo uniforme atteso l’articolo 12 sopra citato, al comma 1, individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia. In particolare, la Cassazione chiarisce che si tratta non solo dei «soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le lavoratrici del settore privato», come hanno erroneamente ritenuto i Giudici di merito, «ma anche delle lavoratrici del pubblico impiego e di tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti». Pertanto, secondo la Corte, è erroneo sostenere che ai fini dell’inclusione delle pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre mobili la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, in quanto esse rientrano già nell’ampio disposto di cui all’articolo 12 d.l. 78/2010, convertito in l. numero 122/2010.
Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name Tabella normale mso-tstyle-rowband-size 0 mso-tstyle-colband-size 0 mso-style-noshow yes mso-style-priority 99 mso-style-parent mso-padding-alt 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt mso-para-margin 0cm mso-para-margin-bottom .0001pt text-align justify mso-pagination widow-orphan font-size 10.5pt mso-bidi-font-size 11.0pt font-family Verdana ,sans-serif mso-fareast-language EN-US } Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 15 gennaio – 23 giugno 2020, numero 12286 Presidente Doronzo – Relatore De Felice Rilevato che la Corte d’Appello di Trieste ha rigettato il gravame dell’Inps e confermato la sentenza del Tribunale di Udine con la quale, ritenuti sussistenti i requisiti contributivo anagrafico e sanitario, era stata accolta, con effetto dal luglio 2014, la domanda di G.L. , diretta all’attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. numero 503 del 1992 ed esclusa l’applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili di cui al D.L. numero 78 del 2010, articolo 12, convertito in L. numero 122 del 2010 la Corte territoriale ha osservato che il sistema delle finestre introdotto dalla D.L. numero 78 del 2010, articolo 12, convertito in L. numero 122 del 2010, che posticipava di un anno il diritto al conseguimento dell’assegno pensionistico, non potesse riferirsi - per motivi letterali e logici - alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata, ma si applicasse soltanto nei confronti di coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo evidente l’esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura non inferiore all’80 per cento avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un unico motivo G.L. ha resistito con tempestivo controricorso illustrato da successiva memoria è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, l’Istituto ricorrente denuncia la violazione del D.L. 31 maggio 2010, numero 78, articolo 12, convertito nella L. 30 luglio 2010, numero 122, posto che, a suo avviso, la norma avrebbe disposto in via generale lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia essa avrebbe inteso riferirsi, pertanto, non solo ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni se donne ed a 65 anni se uomini, ma - come si ricava dal dato testuale - la regola introdotta sarebbe valsa anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata il motivo di ricorso è fondato, in conformità al costante orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione dell’applicabilità delle c.d. finestre mobili di cui al D.L. numero 78 del 2010, articolo 12, convertito in L. numero 122 del 2010 alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. numero 503 del 1992 sul punto questa Corte si è pronunciata affermativamente ed in modo uniforme tra le tante, cfr. Cass. numero 24363, numero 15560, numero 15617 del 2019, numero 32591 e numero 29191 del 2018 atteso che la disposizione dell’articolo 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici - individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato , secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti è pertanto erroneo sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. 247 del 2007, articolo 1, comma 5 va altresì considerato che nessun argomento contrario all’interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero L. numero 214 del 2011 di conversione del D.L. numero 201 del 2011 che ha eliminato articolo 24, comma 5 , a far data dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. numero 78 del 2010, articolo 12, esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l’accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l’accesso a pensione rispetto ad essi resta, quindi, efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia il cit. D.Lgs. numero 503 del 1992, articolo 1, comma 8 , come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al D.L. 78 del 2010 cit., articolo 12 la stessa considerazione trae conferma anche dalla circolare INPS numero 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima L. 201 del 2011, ha affermato che nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma Fornero modificato la disciplina dell’accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia ciò implica che anche dopo la legge Fornero, le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione giova, inoltre, ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale si tratta di scelte che non hanno mai inteso porre in discussione l’originaria disciplina di favore stabilita dal D.Lgs. numero 503 del 1992, articolo 1, comma 8, la quale tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80 per cento di conseguire l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un’età più favorevole rispetto a quella prevista per la generalità dei cittadini va considerato che lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di attesa dell’apertura della finestra , dato che in tale periodo l’assicurato invalido può come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare, nonché accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. legge Fornero numero 211 del 2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica ciò in virtù del fatto che la regolamentazione dell’accesso alla pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto i primi sono stati soggetti all’innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi, che mantengono il requisito anagrafico di favore e l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia così come fissato dal D.Lgs. numero 503 del 1992, articolo 1, comma 8 il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità si dà atto che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.