Su chi ricade davvero l’onere della prova di una discriminazione?

L’art. 40 d.lgs. n. 198/2006 disciplina un regime probatorio attenuato se è vero che il convenuto deve fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, è però vero che tale onere sorge solamente se il ricorrente abbia fornito al giudice elementi fattuali – desunti anche da dati di carattere statistico – relativi ai comportamenti denunciati come discriminatori, purché siano idonei a fondare in termini precisi e concordanti la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso o della maternità.

Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una pronuncia che fa chiarezza in merito al riparto dell’onere probatorio in controversie promosse avverso le discriminazioni di cui al d.lgs. n. 198/2006. La ricorrente ha promosso ricorso avverso la società che l’aveva assunta nel settembre 2011 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi sostenendo di essere stata discriminata in ragione del sesso e della qualità di madre la donna, infatti, ha dedotto la discriminatorietà della condotta, consistita nell’aver assunto a tempo indeterminato colleghi uomini che in precedenza avevano anch’essi sottoscritto contratti di apprendistato nella sua stessa data. La domanda, respinta nella fase sommaria, era stata accolta dalla sentenza di primo grado, ma nuovamente respinta in sede di appello. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che la lavoratrice non avesse fornito un quadro probatorio connotato da precisione e concordanza quanto alla denunciata discriminazione da ciò sarebbe conseguita la mancanza di spazio per la verifica – ex art. 40 d.lgs. n. 198/2006 – dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte della società circa l’insussistenza della discriminazione stessa. Con un corposo atto, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, articolando le proprie doglianze in ben sei motivi, tutti sostanzialmente volti a contestare l’applicazione dell’ onus probandi in capo alle parti, sostenendo di averlo pienamente assolto, deducendo, in ogni caso, l’assenza, apparenza e contraddittorietà della motivazione. Dopo aver analizzato approfonditamente ogni singolo motivo di doglianza, la Cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice, effettuando alcune importanti affermazioni in diritto, non prima di aver precisato che l’oggetto ritualmente e tempestivamente portato in causa dalla stessa riguardava solamente la dis criminazione in ragione del sesso e della condizione di madre tout court e non già – come lamentato solo in fase di appello, quindi tardivamente – di madre unica affidataria di figlio minorenne. Come sancito dall’art. 40 d.lgs. n. 198/2006 vige in materia un regime probatorio attenuato , nel senso che spetta a parte ricorrente fornire elementi fattuali - da desumere anche sulla scorta di dati di carattere statistico – idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione circa l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spettando invece a parte resistente provare l’insussistenza della lamentata discriminazione. Ad avviso della Corte, nel caso di specie, giustamente la Corte di Appello ha escluso, in concreto, un onere in capo al datore di lavoro, proprio in conseguenza del mancato assolvimento da parte della lavoratrice dell’onere allegativo sulla stessa gravante, non avendo la medesima offerto – neppure sul piano statistico – elementi precisi e concordanti dai quali emergerebbe la lamentata discriminazione. La Cassazione ha ritenuto immune da censure il ragionamento contenuto nella pronuncia d’appello, non ravvisando nel caso di specie nè una assenza di motivazione, nè una sua mera apparenza la pronuncia gravata, infatti, contiene ar gomentazioni logiche e non contraddittorie , che ben consentono al lettore di comprendere l’iter motivazionale seguito dal giudicante nella formazione del proprio convincimento. Ben ha fatto, invero, la Corte di Appello a vagliare la sussistenza di elementi dai quali presumere una discriminazione prendendo come lasso temporale di riferimento il quadrimestre settembre – dicembre 2011 e non solo il mese di settembre, come voluto dalla ricorrente infatti, ragionando in termini statistici, la dilatazione dell’arco temporale , implicando l’acquisizione di un maggior numero di elementi da comparare, conferisce maggiore attendibilità alla ricostruzione di un dato fenomeno. Ebbene, nel caso di specie, vagliando il quadrimestre suddetto, era emersa la stabilizzazione tanto di lavoratori uomini, tanto di donne, essendo stato, con riferimento a queste ultime, solo genericamente affermato che sembravano non essere madri”, con conseguente non integrazione delle precise e concordanti presunzioni idonee a fare scattare l’onere della prova contraria in capo a parte datoriale. Per le ragioni sopra espresse, quindi, in assenza di una circoscritta individuazione di quali fatti decisivi i Giudici di appello avrebbero omesso di esaminare, risolvendosi le ulteriori censure nella sollecitazione a una rivisitazione del materiale di causa – non consentito in sede di legittimità – il ricorso è stato respinto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 settembre 2019 – 15 giugno 2020, n. 11530 Presidente Nobile – Relatore Pagetta Fatti di causa 1. S.R. adiva ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 38, il giudice del lavoro denunziando la discriminazione basata sul sesso e sullo status di madre di figlio minore realizzata in suo danno attraverso la mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro da parte della People s.r.l. - con la quale aveva sottoscritto, in data 8.9.2011, un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi - a fronte dell'assunzione a tempo indeterminato di colleghi di sesso maschile che avevano stipulato nello stesso giorno il medesimo contratto di apprendistato. 2. La domanda, respinta con decreto, era accolta dal Tribunale in esito all'opposizione della lavoratrice. 3. La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la originaria domanda. Ha ritenuto il giudice di appello, all'esito di analitica ricostruzione delle risultanze di causa, che la lavoratrice non avesse fornito un quadro probatorio connotato da precisione e concordanza in ordine alla denunziata discriminazione, in relazione ad entrambi i profili denunziati, di talchè non vi era spazio per la verifica D.Lgs. n. 198 del 2006, ex art. 40, dell'assolvimento da parte della società datrice dell'onere probatorio inteso alla dimostrazione della insussistenza della denunziata discriminazione. 4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso S.R. sulla base di sei motivi la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso l'ufficio Consigliere di Parità della provincia di Catanzaro, che aveva spiegato intervento volontario ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 36, non ha svolto attività difensiva. 4.1. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 37 Cost., D.Lgs. n. 198 del 2006, artt. 25, 27 e 40, del D.Lgs. n. 5 del 2010, del D.Lgs.n. 151 del 2001, art. 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76/207 aggiornata dal D.Lgs. n. 145 del 2005, degli artt. 115 e 132 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Evocati i principi giurisprudenziali in tema comportamenti discriminatori sul luogo di lavoro ed in materia di licenziamenti discriminatori assume la violazione delle norme richiamate sul rilievo di avere dato piena prova della discriminazione legata al sesso ed alla sua condizione di madre, unico genitore affidatario di figlio minore rispetto ai lavoratori maschi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nella medesima data - 8 settembre 2011 -, ulteriormente evidenziando con riferimento al quadrimestre settembre/dicembre 2011 che le uniche donne stabilizzate non erano madri nè genitori affidatari di figlio minore. 2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 37 Cost., del D.Lgs. n. 198 del 2006, artt. 25, 27 e 40, del D.Lgs. n. 5 del 2010, del D.Lgs.n. 151 del 2001, art. 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54 /2006., della Direttiva CEE n. 76 /207 e dei principi giurisprudenziali in materia. Censura la sentenza impugnata in quanto adottata in violazione dei principi in tema di attenuazione del regime probatorio e dei principi che conferiscono rilievo oggettivo, disancorato dalla verifica di una volontà del datore di lavoro finalizzata alla realizzazione della discriminazione, al trattamento deteriore subito dal lavoratore e ribadisce di avere offerto prova di essere stata discriminata in quanto donna/madre ed in quanto genitore unico affidatario di figlia minore. 2.1. In particolare, con il motivo indicato come 2 a assume la illogicità della sentenza impugnata laddove questa aveva escluso che il dato statistico rilevante ai fini della verifica della discriminazione ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, potesse essere tratto su un limitato orizzonte temporale rappresentato dalla data di stipula dei contratti di apprendistato professionalizzante denunzia sotto questo profilo la violazione dell'art. 132 c.p.c., per assoluta carenza di motivazione sul punto. 2.2. Con il motivo indicato come 2 b , richiamato il D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, in tema di utilizzabilità del dato statistico al fine di dimostrazione della denunziata discriminazione, deduce di avere offerto prova a riguardo mediante il riferimento ai colleghi maschi assunti nella medesima data con contratto di apprendistato professionalizzante e poi stabilizzati. 2.3. Con il motivo indicato come 2 c deduce il violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 37 Cost., del D.Lgs. n. 198 del 2006, artt. 25, 27 e 40, il D.Lgs. n. 5 del 2010, D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76/207, degli artt. 115 e 132 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti evidenziando come, limitando l'indagine al mese di settembre 2011, la stabilizzazione della lavoratrice M., non genitore unico affidatario di figlio minore e tanto meno madre, confermava la discriminazione analogamente a voler estendere l'indagine al periodo settembre/dicembre 2011 in quanto le tre stabilizzazioni femminili verificatesi concernevano lavoratrici non madri. 2.4. Con il motivo indicato come 2 d deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 37 Cost., del D.Lgs. n. 198 del 2006, artt. 25, 27 e 40 del D.Lgs. n. 5 del 2010, del D.Lgs.n. 151 del 2001, art. 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76 /207 aggiornata dal D.Lgs. n. 145 del 2005, degli artt. 115 e 132 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti rappresentato, in sintesi, dal risultare sia con riguardo al settembre 2011 sia con riguardo al quadrimestre settembre/dicembre 2011 essere essa S. l'unica donna, madre unica affidataria di figlio minore, a non essere stata stabilizzata assume, quindi, di avere in tal modo assolto l'onere su di essa gravante in base al regime attenuato di cui al D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40. 2.5. Con il motivo indicato come 2 e deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 37 Cost., del D.Lgs. n. 198 del 2006, artt. 25, 27 e 40 del D.Lgs. n. 5 del 2010, del D.Lgs.n. 151 del 2001, art. 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76/207, degli artt. 115 e 132 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Assume la illogicità e assenza di motivazione della sentenza impugnata per avere ritenuto dato insufficiente a fondare una concordante e precisa presunzione, come richiesto dal D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, la mancata stabilizzazione sia rispetto ai colleghi maschi assunti nella medesima data sia rispetto alle colleghe stabilizzate nel più ampio periodo considerato dalla Corte di merito, colleghe delle quali nessuna era madre. 2.6. Con il motivo indicato come 2 f deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 37 Cost., del D.Lgs. n. 198 del 2006, artt. 25, 27 e 40, del D.Lgs. n. 5 del 2010, del D.Lgs.n. 151 del 2001, art. 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76/207, degli artt. 115 e 132 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Censura di illogicità la sentenza impugnata laddove, pur dando atto correttamente che nel periodo settembre/dicembre 2011 la S. era stata l'unica donna madre non stabilizzata, contraddittoriamente e in assenza di elementi probatori di riscontro aveva affermato che altri apprendisti genitori non erano stati stabilizzati evidenzia che dagli elementi in atti non era mai emerso che altri genitori apprendisti non fossero stati assunti. 2.7. Con il motivo indicato come 2 g deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 37 Cost., del D.Lgs. n. 198 del 2006, artt. 25, 27 e 40, del D.Lgs. n. 5 del 2010, del D.Lgs.n. 151 del 2001, art. 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76 /207, degli artt. 115 e 132 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Censura di illogicità la sentenza di appello per non avere spiegato le ragioni dell'estensione del periodo di riferimento anche al gennaio 2012 e le ragioni per le quali, nonostante il regime probatorio attenuato, avesse ritenuto gravare su di essa S. la prova che le lavoratici B. e P., assunte nel gennaio 2012 e successivamente stabilizzate, non fossero madri, con inversione, quindi, dell'onere probatorio di legge, che doveva ritenersi gravare, nel regime probatorio attenuato, sulla parte datoriale. 2.8. Con il motivo indicato come 2 h deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 37 Cost., del D.Lgs. n. 198 del 2006, artt. 25, 27 e 40 del D.Lgs. n. 5 del 2010, del D.Lgs.n. 151 del 2001, art. 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76/2007, degli artt. 115 e 132 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Censura, in sintesi, la sentenza impugnata per non avere indicato le ragioni della estensione anche al gennaio 2012 del periodo di valutazione al fine della verifica della denunziata discriminazione lamentando la mancata applicazione dei principi in tema di onere probatorio attenuato per la mancata considerazione del fatto che tutti i lavoratori stabilizzati erano uomini e donne privi dello status di genitori e unici affidatari di figlio minore. 3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 37 Cost., del D.Lgs. n. 198 del 2006, artt. 25, 27 e 40, del D.Lgs. n. 5 del 2010, del D.Lgs.n. 151 del 2001, art. 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76 /207, degli artt. 115 e 132 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Censura, in sintesi, di illogicità la sentenza impugnata per avere affermato, in contrasto con il principio secondo il quale in base al regime probatorio attenuato il lavoratore doveva solo provare il trattamento deteriore da parte del datore di lavoro, che era necessaria l'allegazione e prova che il datore di lavoro mal sopportasse l'esercizio o la espressa volontà di non prestare lavoro notturno come dalla legge consentito in favore del genitore unico affidatario di figlio minore. 4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 37 Cost., del D.Lgs. n. 198 del 2006, artt. 25, 27 e 40 del D.Lgs. n. 5 del 2010, del D.Lgs.n. 151 del 2001, art. 3, della Direttiva comunitaria CE n. 54/2006, della Direttiva CEE n. 76 /207, degli artt. 115 e 132 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia. Deduce, inoltre, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Censura la sentenza impugnata deducendo che era stata offerta prova del trattamento discriminatorio e deteriore il fatto del quale assume omesso esame è costituito dalla prova dell'essere stata oggetto di trattamento discriminatorio. 5. Con il quinto motivo deduce che la sentenza è illogica ed immotivata sul rilievo che a fronte della mancata stabilizzazione di essa S. - donna, madre e genitore unico affidatario di figlio minore - ed a fronte della stabilizzazione di altre donne non madri, la prova dell'assenza di discriminazione ricadeva sulla parte datoriale, risultando per tabulas che la ricorrente era lavoratrice capace e diligente e non emergendo che la mancata stabilizzazione era collegata a ragioni di tipo economico. 6. Con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, sul rilievo della mancanza assoluta di motivazione e, comunque, di motivazione apparente. Si duole, in particolare, della mancata esplicitazione delle ragioni secondo le quali era inidoneo a suffragare il rilievo statistico il dato ancorato alla assunzione avvenuta in data 8.9.2011 ed alla comparazione con i lavoratori maschi assunti in quella medesima data e della ritenuta irrilevanza, sotto il profilo statistico, del fatto che nell'ambito del quadrimestre settembre/dicembre 2011 le uniche tre donne assunte non erano madri. 7. Il ricorso è da respingere. 8. Occorre, in primo luogo, premettere, al fine della corretta delimitazione della materia del contendere, che la sentenza impugnata ha ritenuto ritualmente dedotti con l'originario ricorso i soli profili di discriminazione attinenti al sesso ed alla maternità sentenza pag. 6, quinto cpv ed ha escluso che con l'atto introduttivo la originaria ricorrente avesse prospettato una specifica discriminazione fondata sullo stato di genitore unico affidatario di figlio minore sentenza, pag. 9, quinto cpv in ordine a quest'ultimo profilo ha argomentato anche nel merito e, premesso il diritto, D.Lgs. n. 198 del 2006, ex art. 25, comma 2 bis, del genitore affidatario di figlio minore di rifiutare la prestazione di lavoro notturno fino al compimento del 12 anno di età del minore, ha ritenuto che nel caso concreto non fosse possibile porre in relazione l'eventuale esercizio di tale facoltà da parte della lavoratrice con la mancata stabilizzazione, in assenza di prova da parte della lavoratrice che il datore di lavoro mal sopportasse l'esercizio o quanto meno la espressa volontà di esercitare la facoltà di non prestare lavoro notturno ha ulteriormente evidenziato che dagli atti di causa emergeva, anzi, che la ricorrente aveva formulato espressa richiesta di trasformare l'originario orario di lavoro da part time orizzontale in part time verticale con prestazione di lavoro notturno in determinati giorni della settimana. 8.1. Tanto premesso, in relazione alla discriminazione prospettata con riferimento allo stato di madre, unica affidataria di figlio minore, si rileva che il ricorso per cassazione non investe in alcun modo l'affermazione della Corte di merito, configurante autonoma ratio decidendi, idonea, quindi, di per sè sola a giustificare la statuizione di rigetto, in ordine alla tardività, con implicita valutazione di inammissibilità della stessa, della deduzione di discriminazione riferita a tale condizione madre unica affidataria di figlio minore . 8.2. Da tanto consegue il passaggio in giudicato della statuizione sul punto e la conseguente inammissibilità per difetto di interesse ad impugnare - cfr. Cass. Sez. Un. 10374 del 2007, Cass. n. 21431 del 2007, Cass. n. 3881 del 2006, Cass. Sez. Un. 16602 del 2005 delle censure sviluppate nei motivi di ricorso destinate ad investire, essenzialmente sotto il profilo del malgoverno delle risultanze istruttorie, della violazione del regime probatorio attenuato D.Lgs. n. 198 del 2006, ex art. 40 e della omessa motivazione, la ritenuta insussistenza in concreto della discriminazione legata a tale specifica situazione. 8.3. In ordine ai profili di discriminazione denunziati con l'originario ricorso e riferiti sia al sesso sia alla condizione di madre tout court, la Corte di merito, avuto riguardo al periodo temporale di riferimento per come sviluppatosi in corso di causa, e cioè il quadrimestre settembre/dicembre 2011, ha premesso che in detto quadrimestre la People s.r.l. aveva assunto 20 apprendisti, 13 uomini e 7 donne e che, al netto delle dimissioni in corso di rapporto e di un licenziamento per giusta causa, l'azienda aveva stabilizzato cinque uomini e a tre aveva comunicato il recesso aveva inoltre stabilizzato due donne e per tre aveva preferito non convertire a tempo indeterminato il rapporto lavorativo. Ha, quindi, osservato che il fatto che le stabilizzazioni avevano riguardato sia uomini che donne e altrettanto le mancate stabilizzazioni minava in radice la originaria doglianza di discriminazione legata al sesso, ulteriormente precisando che la limitazione della verifica ai lavoratori assunti in uno specifico giorno quello nel quale la S. aveva stipulato il contratto di apprendistato professionalizzante con altri colleghi maschi poi stabilizzati o al solo mese di settembre dell'anno 2011 non era idonea a conferire particolare valenza al dato statistico ha evidenziato che, in ogni caso, anche in relazione al mese di settembre vi era stata stabilizzazione di una lavoratrice M.S. . 8.4. Quanto alla discriminazione fondata sulla maternità, la circostanza che nel quadrimestre settembre/dicembre 2011 le sole due lavoratrici stabilizzate sembravano non essere madri è stata ritenuta dato insufficiente ad integrare le precise e concordanti presunzioni idonee a sorreggere l'assunto di una discriminazione fondata sulla maternità ciò tanto più in presenza di un dato pacifico costituito dal fatto che gli assunti nel quadrimestre di riferimento, ad eccezione della S., non erano genitori mentre nonostante lo fossero diversi apprendisti, sia uomini che donne non vennero stabilizzati mentre quanto alle dipendenti B. e P. assunte nel gennaio 2012 e stabilizzate non era dato sapere in assenza di prova da parte della lavoratrice se fossero o meno madri sentenza, pag. 8, quarto cpv . 8.5. Tanto premesso, procedendo in via prioritaria, per il carattere dirimente collegato all'eventuale accoglimento, all'esame della dedotta violazione dell'art. 132 c.p.c. denunziata in tutti i motivi di ricorso ed alla quale è riconducibile anche la censura sviluppata con il quinto motivo nella quale si denunzia illogicità di motivazione, si rileva che tale violazione è insussistente. 8.6. La esposizione sopra effettuata, sia pure in forma sintetica, delle argomentazioni della sentenza impugnata alla base del rigetto nel merito della domanda intesa a far valere la discriminazione legata al sesso ed alla condizione di madre, esclude in radice la configurabilità della violazione dell'art. 132 c.p.c., per omessa motivazione e/o motivazione apparente, ripetutamente denunziata dalla odierna ricorrente, per lo più in relazione a specifiche affermazioni della sentenza impugnata. Innanzitutto, risulta priva di pregio la deduzione v. illustrazione del sesto motivo di ricorso della mancanza assoluta di motivazione, già sotto l'aspetto materiale e grafico, assunto smentito dall'esame della sentenza impugnata e dalle sei pagine di essa dedicate alla motivazione della decisione. Neppure è configurabile una motivazione apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - la quale sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. E' stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture Cass. Sez. Un. 22232 del 2016 , oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento Cass. n. 9105 del 2017 oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum Cass. n. 20112 del 2009 . Tali carenze, che l'odierna parte ricorrente assume sulla base di considerazioni del tutto generiche ed assertive, non sono riscontrabili nella sentenza in esame della quale sono agevolmente ricostruibili i percorsi argomentativi che hanno condotto la Corte di merito, sulla base di ricostruzione fattuale emergente dagli atti di causa, ad escludere che gli elementi offerti dalla odierna ricorrente sulla quale, sia pure nei termini attenuati delineati dalla D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, gravava il relativo onere probatorio, presentassero quanto meno quei caratteri di precisione e concordanza idonei a sorreggere sotto il profilo statistico l'esistenza delle denunziate discriminazioni. 8.7. Il percorso logico giuridico della Corte di merito risulta esplicitato in termini che ne consentono la piena comprensione, anche con riferimento all'ambito del contraddittorio sviluppatosi nelle precedenti fasi, mentre esula dalla verifica dell'osservanza dell'obbligo ex art. 132 c.p.c., la critica alle concrete conclusioni attinte in ordine alla valutazione degli elementi fattuali acquisiti sui quali, invece, si sofferma ripetutamente la odierna parte ricorrente nell'illustrare il vizio di omessa motivazione. 8.8. E' in particolare da escludere ogni carenza e/o illogicità di motivazione con riguardo al più ampio arco temporale di riferimento essenzialmente il quadrimestre settembre/dicembre 2011 preso in considerazione dal giudice di appello rispetto a quello preteso dalla odierna ricorrente limitato al giorno della stipula del contratto di apprendistato professionalizzante o al più al mese di settembre 2011 in quanto l'affermazione della Corte di merito in ordine alla maggiore valenza statistica dei dati acquisiti in relazione ad un arco temporale più ampio è corretta e congrua da un punto di vista logico, infatti, ed in generale della scienza statistica l'estensione dell'arco temporale di riferimento, implicando l'acquisizione di un maggior numero di dati da comparare, conferisce maggiore attendibilità alla ricostruzione statistica di un determinato fenomeno. 9. Le censure che denunziano violazione e falsa applicazione di norme di diritto motivi primo, secondo, terzo e quarto sono, invece, inammissibili in quanto non incentrate sul significato e sulla portata applicativa delle norme indicate. Parte ricorrente non procede, infatti, come pure avrebbe dovuto, ad una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle numerose norme invocate, nè della correttezza della sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell'ipotesi normativa Cass. n. 24756 del 2007 neppure specifica le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, come prescritto, risultandone altrimenti pregiudicato il compito proprio della corte regolatrice di istituzionale verifica del fondamento della violazione denunziata Cass. n. 287 del 2016, Cass. n. 16038 del 2013, Cass. n. 3010 del 2012, Cass. n. 12984 del 2006 . 9.1. Parte ricorrente non individua alcuna affermazione in diritto della sentenza impugnata in contrasto con il regime probatorio delineato dal D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, del quale ripetutamente denunzia la violazione. Anzi, la sentenza impugnata risulta del tutto coerente con tale previsione la quale non stabilisce un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'attenuazione del regime probatorio ordinario, prevedendo a carico del soggetto convenuto, in linea con quanto disposto dall'art. 19 della Direttiva CE n. 2006/54 come interpretato da Corte di Giustizia Ue 21 luglio 2011, C-104/10 , l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della discriminazione, ma ciò solo dopo che il ricorrente abbia fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, relativi ai comportamenti discriminatori lamentati, purchè idonei a fondare, in termini precisi ossia determinati nella loro realtà storica e concordanti ossia fondati su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto , anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso Cass. n. 14206 del 2013 o, come nel caso di specie, in ragione dello stato di maternità. Nella sentenza impugnata, infatti, l'esclusione di un onere probatorio a carico della parte datoriale scaturisce dal rilievo del mancato assolvimento da parte della lavoratrice dell'onere su di essa gravante non avendo la S. offerto, neppure sul piano statistico, elementi precisi e concordanti, significativi della denunziata discriminazione. 9.2. Vero è che parte ricorrente con la formale denunzia di violazione del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, mira a contestare in realtà l'accertamento e la valutazione di significatività dei dati fattuali considerati da giudice di merito, in particolare sotto il profilo della idoneità degli stessi all'integrazione del dato statistico necessario a far scattare l'onere probatorio a carico della parte datoriale. 9.3. Sotto il primo profilo la ricostruzione fattuale alla base del decisum non risulta incrinata dalla denunzia del vizio di motivazione articolata dalla ricorrente. Invero, le censure con le quali si deduce omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, sono inammissibili in quanto non articolate in coerenza con l'attuale formulazione del vizio motivazionale che esige la deduzione di omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato o secondario cioè dedotto in funzione probatoria , evocato nel rispetto degli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369, comma 2, n. 4 Cass. Sez. Un. 8053 del 2014 . Di tale fatto parte ricorrente omette la specifica individuazione nei termini prescritti tantomeno illustra la decisività dello stesso alla luce del complessivo accertamento del giudice di merito. 9.4. Le critiche intese a censurare la valutazione di non idoneità degli elementi acquisiti a configurare un dato statistico rilevante ai fini del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 40, e, più in generale, di inadeguatezza degli elementi fattuali acquisiti a sorreggere l'assunto della discriminazione legata al sesso ed allo status genitoriale sono inammissibili. Premesso che la sentenza impugnata è pervenuta ad escludere la denunziata discriminazione, in relazione ad entrambi i profili, sulla base di un complesso accertamento di fatto che ha posto in relazione i dati acquisiti secondo una linea argomentativa logica e congrua, le critiche articolate dalla odierna ricorrente si risolvono nella sollecitazione di una generale rivisitazione del materiale di causa del quale è chiesto un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione, alla stregua del novellato art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile, ratione temporis, alla fattispecie qui scrutinata , come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte v. Cass. Sez. Un. 8053/2014 cit. . 10. A tanto consegue il rigetto del ricorso. 11. La novità e complessità delle questioni trattate, in assenza di consolidati orientamenti del giudice di legittimità all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado, la obiettiva controvertibilità dell'accertamento fattuale dimostrata dagli esiti alterni del giudizio di merito, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite. 12. Sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.