Danno da inabilità permanente: esclusa la possibilità di arrotondamenti

In tema di inabilità permanente, ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3, d.lgs. n. 38/200, il danno biologico da malattia professionale o da infortunio sul lavoro è indennizzabile solo se pari o superiore al 6%.

Lo si legge nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11057/20, depositata il 10 giugno. La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione impugnata, accoglieva la domanda di un lavoratore volta al riconoscimento dell’ origine professionale delle patologie di cui era affetto. L’INAIL ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per il fatto che l’ arrotondamento della percentuale di invalidità operato dai giudici di merito da 5,9 a 6% aveva determinato l’insorgere del diritto all’indennizzo. La doglianza risulta fondata. L’ art. 13, commi 2 e 3, d.lgs. n. 38/2000 prevede che, in tema di inabilità permanente, il danno biologico da malattia professionale o da infortunio sul lavoro è indennizzabile solo se pari o superiore al 6% . Un danno di percentuale inferiore non è dunque idoneo a determinare il diritto all’indennizzo, escludendo la possibilità di un arrotondamento al punto superiore. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta infine l’originaria domanda.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 4 dicembre 2019 – 10 giugno 2020, n. 11057 Presidente Doronzo – Relatore Esposito Rilevato che la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da F.S. per il riconoscimento dell’origine professionale delle malattie di ipoacusia bilaterale e neuroangiopatia agli arti superiori da cui era affetto la Corte territoriale aderiva ai rilievi del ctu nominato, il quale accertava la rilevanza della sola ipoacusia e, sulla base del tracciato audiometrico, quantificava complessivamente un danno biologico pari all’11,8 %, individuando una percentuale di ipoacusia percettiva professionale pari al 5,9 %, che arrotondava al 6% avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Inail sulla base di unico motivo F.S. non ha svolto attività difensiva la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato che Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, commi 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che i giudici dell’appello avevano operato un arrotondamento della percentuale dei postumi permanenti dal 5,9 al 6%, così determinando l’insorgere del diritto all’indennizzo il motivo è manifestamente fondato alla luce del tenore del citato art. 13 e del principio secondo cui In tema di inabilità permanente, il danno biologico da malattia professionale, o da infortunio sul lavoro, è indennizzabile, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 2, solo se è pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte di una percentuale di inabilità, ritenuta dal consulente tecnico di ufficio, del cinque virgola settantacinque per cento, aveva riconosciuto, operando in tal modo un aumento al punto superiore, l’indennizzo in capitale per una percentuale pari al sei per cento . Cass. n. 15245 del 03/07/2014 in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto e la sentenza cassata non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la domanda va rigettata, con compensazione delle spese dell’intero giudizio in ragione dell’esito alterno delle fasi processuali. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la originaria domanda dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.