CIGS Covid-19: gestione dei provvedimenti che modificano i Decreti di concessione

L'INPS fornisce le istruzioni operative per la gestione delle attività successive all'emanazione dei provvedimenti di modifica dei Decreti ministeriali di concessione della CIGS Covid-19 mess. INPS 19 maggio 2020 n. 2066 .

Nell'ambito dell'emergenza sanitaria, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle attività successive all'emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della CIGS Covid-19 e della modalità di pagamento della CIGO Covid-19 mess. INPS 19 maggio 2020 n. 2066 . CIGS. Decreti di annullamento l'annullamento di un DM di concessione della CIGS da parte del Ministero è determinato da un vizio di legittimità del provvedimento originariamente emanato. Per l'eliminazione di tale vizio è necessaria l'adozione di un nuovo Decreto che annulla totalmente o parzialmente, con efficacia retroattiva, il precedente. Il Decreto di annullamento parziale comporta una riduzione del periodo originariamente concesso, per cui, in tali casi, la Struttura territoriale competente deve modificare l'autorizzazione già emessa riducendo il periodo e riparametrando le ore autorizzate in modo proporzionale alle settimane residue. Decreti di sospensione l'art. 20 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 prevede, per le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale e che devono sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale della CIGO art. 19 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 , qualora dette aziende rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie. Si ricorda che le aziende che per settore di appartenenza non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga o di FIS. In tali casi il ministero del Lavoro adotta un unico Decreto Direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento di CIGS in corso indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l'azienda ha chiesto con causale COVID-19 nazionale-sospensione CIGS , sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento di CIGS. Decreti di revoca La revoca, a differenza dell'annullamento, non deriva da un'originaria illegittimità del provvedimento concessorio, bensì da un successivo mutamento della situazione di fatto che rende necessaria la modifica parziale del provvedimento stesso. Ne sono un esempio i Decreti di riduzione parziale del periodo di CIGS su richiesta della ditta stessa, che dichiara al Ministero che non sussistono più le condizioni per usufruire delle integrazioni salariali a partire da una determinata data. Decreti di modifica della modalità di pagamento il ministero del Lavoro può adottare Decreti che prevedono la modifica della modalità di pagamento delle integrazioni salariali straordinarie, da conguaglio a pagamento diretto ai lavoratori. Tali Decreti, di norma, sono emanati nel corso del periodo di validità del trattamento su richiesta dell'azienda e a seguito dell'aggravamento delle condizioni finanziarie della stessa. In alternativa, il Ministero può decretare l'annullamento del pagamento diretto originariamente concesso, in esito alla verifica della mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello stesso. In tal caso l'integrazione salariale straordinaria concessa rimane efficace, ma la prestazione deve essere anticipata ai lavoratori dall'azienda e poi recuperata dalla stessa tramite conguagli su Uniemens. Richieste di esonero dal pagamento del contributo addizionale in tale fattispecie l'eventuale variazione dell'autorizzazione di CIGS già emessa proviene da una richiesta dell'azienda e non è determinata da un decreto ministeriale. Le aziende, infatti, possono richiedere alla Struttura territoriale INPS che ha emesso l'autorizzazione CIGS, l'esonero dal versamento del contributo addizionale, sussistendone i relativi requisiti. Superamento dei limiti di ore fruibili per contratto di solidarietà in questa particolare fattispecie, la modifica dei trattamenti di CIGS già concessi viene determinata da una specifica nota del Ministero, in esito ad accertamenti dell'INL, inoltrata dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali alle competenti Strutture territoriali. Gli organi ispettivi Circ. Min. Lav. 11 febbraio 2016 n. 27 hanno il dovere di verificare il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria, così come previsto nell'accordo allegato all'istanza di integrazione salariale straordinaria con causale contratto di solidarietà . CIGO. Il pagamento della prestazione d'integrazione salariale ordinaria viene effettuato dall'impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga e, successivamente, è recuperato dall'azienda tramite conguaglio. Tuttavia, in caso di documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, la stessa può chiedere il pagamento diretto della prestazione. Nei casi di CIGO per causali COVID-19, l'INPS ricorda che non è necessario fornire alcuna documentazione circa le difficoltà finanziarie dell'impresa. Tale modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta, oltre che al momento della presentazione della domanda di concessione della CIGO, anche successivamente, se le condizioni che danno titolo a detta richiesta si manifestano dopo la presentazione della domanda. Fonte mementopiu.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

INPS_messaggio_del_19_maggio_2020_n._2066