Covid-19: ulteriori indicazioni INPS sulla sospensione dei termini

L'INPS fornisce indicazioni circa la sospensione dei termini per il versamento dei contributi delle Gestioni previdenziali interessate dalle disposizioni previste dal Decreto Liquidità” circolare INPS 16 maggio 2020 n. 59 .

Facendo seguito a quanto già indicato dall'Istituto Circ. INPS 12 marzo 2020 n. 37 e Circ. INPS 9 aprile 2020 n. 52 , l'INPS fornisce alcune istruzioni circa la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, con particolare riferimento alle Gestioni previdenziali interessate dalle disposizioni del Decreto Liquidità”. Sospensione dei versamenti La sospensione dei versamenti prevista dal DL Liquidità” art. 18 DL 23/2020 opera disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per 1 solo mese. I versamenti per i mesi di aprile e di maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato. Inoltre, i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 sono sospesi, anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa. Le aziende agricole assuntrici di manodopera che si avvalgono della sospensione degli adempimenti ed inviano le denunce di manodopera agricola relativa al primo trimestre 2020 scadenza ordinaria mese di aprile 2020 entro il mese di maggio 2020 sono tenute ad effettuare i versamenti della relativa contribuzione entro la scadenza ordinaria del 16 settembre 2020. Si precisa, infine, che per le sue caratteristiche la norma non configura un aiuto di Stato. Aziende con dipendenti Le aziende, mediante l'inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all'interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti. L'Istituto provvede all'attribuzione del codice di autorizzazione 7G”, che assume il nuovo significato di Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18”. Pertanto, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione, sono quelli con scadenza legale nell'arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende devono inserire nell'elemento , , i codici di nuova istituzione sotto riportati, già comunicati con messaggio Mess. INPS 24 aprile 2020 n. 1754 - N970”, avente il significato di sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2” - N971”, avente il significato di sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4” - N972”, avente il significato di sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”. Artigiani e commercianti Rientrano nell'ambito di applicazione della sospensione dei termini anche i soggetti che risultano titolari di imprese la cui forma giuridica sia ditta individuale e impresa familiare. La sospensione dell'obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze Scadenza versamento 18 maggio 2020 Contributi sospesi I rata contribuzione sul minimale anno 2020 Il ministero del Lavoro ha comunicato che possono avvalersi della sospensione gli iscritti alle gestioni in possesso dei requisiti previsti, compresi i soci lavoratori di società. In questo caso la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi devono essere riferiti all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione. Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti mediante l'inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all'interno del flusso Uniemens, nell'elemento di - il valore 28, avente il significato di Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 1 e 2”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”. - il valore 29, avente il significato di Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, commi 3 e 4”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”. - il valore 30, avente il significato di Sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18, comma 5”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020”. I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione sono quelli con scadenza legale nell'arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020. Per i liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, nel periodo di sospensione, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. Aziende agricole assuntrici di manodopera Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, per questi soggetti e anche per i lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare , non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione opera, invece, per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi. Le aziende agricole che si avvalgono della sospensione dei versamenti con scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 marzo 2020 sono tenute a presentare apposita domanda utilizzando i servizi on-line, a breve disponibili. Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica Le Aziende aventi natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che hanno ricevuto il codice autorizzativo, per cui è prevista la sospensione dei termini di versamento, ma non gli adempimenti informativi, dovranno trasmettere nei termini il flusso Uniemens-ListaPosPA dei mesi di marzo ed aprile 2020, valorizzando in questo caso anche gli specifici elementi dedicati alla sospensione contributiva. Proroga al 16 aprile dei pagamenti in scadenza al 16 marzo 2020 I versamenti, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 art. 21 DL 23/2020 . Si tratta di una proroga rispetto a quanto indicato nel DL Cura Italia art. 60 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020 . Fonte mementopiu.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Circolare_numero_59_del_16_05_2020