Il litisconsorte INPS

Nelle azioni per la regolarizzazione del rapporto contributivo, il litisconsorzio con l’ente previdenziale è necessario poiché l’obbligo datoriale di pagare i contributi si configura, nell’ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di facere e non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore. Se il litisconsorzio non fosse necessario, la sentenza di condanna ad adempiere all’obbligo contributivo, oltre a non essere direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l’ente previdenziale, stante l’indisponibilità delle obbligazioni contributive e l’indiscutibile terzietà dell’ente rispetto al rapporto di lavoro, il che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8956/2020, depositata il 14 maggio. Un lavoratore domandava la condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore di INPS , della contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito . La questione giunge sino alla Corte di Cassazione che, a prescindere dalle censure delle parti, rileva la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, non essendo l’INPS mai stato chiamato in causa . Il litisconsorzio con l’INPS due orientamenti. Negli anni sono coesistiti due orientamenti circa la necessità o meno di un litisconsorzio con l’ente previdenziale nelle controversie in cui si lamenti il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro. Un primo orientamento, cristallizzato anche dalle Sezioni Unite sent. n. 3678/2009 individua la necessità di litisconsorzio con l’INPS in ragione del riflesso processuale degli interessi coinvolti, tutti meritevoli di tutela e tutti connessi, anche dal punto di vista processuale il lavoratore ha interesse alla realizzazione dei presupposti per la tutela assicurativa INPS ha interesse a limitare il riconoscimento di rendite et similia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro il datore di lavoro ha interesse a non trovarsi esposto agli effetti pregiudizievoli di un giudicato formatosi all’esito di un giudizio svolto in sua assenza. Un secondo orientamento, invece, esclude il litisconsorzio con INPS nei giudizi promossi dal lavoratore, contro il datore di lavoro, per ottenere la regolarizzazione della prestazione assicurativa. In tali casi, qualora venga in contestazione solo il rapporto di lavoro o qualche elemento del medesimo, il litisconsorzio con INPS non è necessario e ciò sul presupposto per cui l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato imprescindibile presupposto del rapporto contributivo costituirebbe una questione pregiudiziale , risolvibile incidenter tantum , dal giudice, senza efficacia di giudicato al di fuori della causa in cui avviene l’accertamento. Caso diverso è invece quello di specie ove non è in contestazione solo il rapporto di lavoro o la sua qualificazione , b ensì la contribuzione correlata ai periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito . L’aggettivo correlata” significa obbligatoriamente rapportata alla prestazione erogata e quindi non subordinata, quanto al suo verificarsi, né alla preventiva autorizzazione dell’ente previdenziale, né ad alcuna valutazione del singolo assicurato. Detto aggettivo esprime dunque con forza il necessario coinvolgimento degli interessi per mezzo del litisconsorzio necessario .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 marzo – 14 maggio 2020, n. 8956 Presidente Manna – Relatore Cavallaro Fatti di causa Con sentenza depositata il 25.3.2014, la Corte d’appello di Potenza, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di N.L. volta a condannare Unicredit s.p.a. a versare all’INPS, quale gestore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente delle aziende di credito, di cui al D.M. n. 158 del 2000, la somma di Euro 42.952,65 a titolo di contribuzione correlata alla retribuzione mensile utile per la determinazione dell’assegno ordinario di accompagnamento. La Corte, in particolare, ha ritenuto che erroneamente l’istituto di credito avesse circoscritto la base di calcolo del contributo alle sole voci fisse, dovendo invece la contribuzione correlata essere calcolata su tutto quanto percepito quale controprestazione mensile lavorativa dell’ultimo anno, giusta la previsione dei contratti collettivi. Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione Unicredit s.p.a., deducendo quattro motivi di censura. N.L. ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale fondato su un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 156 e 161 c.p.c. e nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione, per avere la Corte di merito pronunciato nel dispositivo condanna al pagamento della somma di Euro 42.952,65 a titolo di contribuzione correlata, laddove nella parte motiva della sentenza la stessa somma è indicata come base retributiva per il calcolo della contribuzione correlata. Con il secondo motivo del ricorso principale, si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che il rapporto di lavoro dell’odierna parte controricorrente fosse rimasto sospeso, laddove invece si era interrotto per dimissioni volontarie il giorno precedente all’ammissione al trattamento del Fondo. Con il terzo motivo del ricorso principale, ci si duole di violazione dell’art. 10, comma 7 e D.M. n. 158 del 2000, art. 12 e dell’art. 68 CCNL di settore dell’11.7.1999, per avere la Corte territoriale, sulla scorta dell’erronea affermazione censurata al secondo motivo, individuato nella L. n. 153 del 1969, art. 12 la fonte normativa utile a disciplinare la nozione di retribuzione imponibile utile ai fini del calcolo della contribuzione correlata. Con il quarto motivo del ricorso principale, si deduce nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e violazione e falsa applicazione del D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 13, e art. 2964 c.c., per avere la Corte territoriale pronunciato condanna al pagamento della contribuzione correlata senza tener conto dell’intervenuta decadenza dal versamento dei contributi medesimi. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, del D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 ss. e del D.Lgs. n. 184 del 1997, per non avere la Corte di merito statuito sulla necessità di procedere alla rivalutazione periodica della contribuzione correlata, data la sua natura di contribuzione volontaria. Preliminarmente all’esame dei motivi, va rilevata la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio. Come s’è detto supra, in narrativa, la sentenza impugnata, accogliendo la domanda introduttiva del giudizio proposta dall’odierno controricorrente, ha condannato Unicredit s.p.a. a versare all’INPS somme dovute a titolo di contribuzione correlata. Non risulta, però, che l’INPS sia mai stato chiamato in giudizio. E sebbene in vicenda affatto analoga alla presente questa Corte abbia avuto modo di affermare che, essendo la posizione dell’INPS solo quella di soggetto destinatario del predetto versamento , non sarebbe nei suoi confronti configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario così Cass. n. 17162 del 2016, in motivazione , reputa il Collegio che a tale affermazione non possa essere data continuità, ostandovi argomenti logici e sistematici desumibili sia dalla natura della c.d. contribuzione correlata di cui al D.M. n. 158 del 2000 che, più in generale, dalle ricadute di ordine processuale della struttura del rapporto dedotto in giudizio. Circa la natura della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, da calcolarsi com’è noto sulla base della retribuzione di cui al D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 7, questa Corte ha chiarito che si tratta di contribuzione di carattere obbligatorio l’obbligo del Fondo di provvedere ad accreditare la contribuzione presso la gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore costituisce infatti oggetto di una autonoma obbligazione di diritto pubblico, che deriva dalle espresse disposizioni del D.M. n. 158 del 2000 che regolano compiutamente tanto il meccanismo di accreditamento quanto la finalità della contribuzione stessa, significativamente definita correlata siccome obbligatoriamente rapportata alla prestazione erogata e, dunque, non subordinata, quanto al suo verificarsi, nè ad alcuna preventiva autorizzazione dell’ente previdenziale nè tampoco ad alcuna valutazione del singolo assicurato circa l’utilità che gliene possa derivare ai fini pensionistici, come invece tipicamente accade nelle ipotesi di c.d. contribuzione volontaria Cass. n. 4433 del 2019 . Ciò chiarito, è evidente che la soluzione della questione relativa alla necessità o meno di un litisconsorzio con l’ente previdenziale nella controversia con cui si lamenti, da parte del lavoratore, il mancato versamento della contribuzione correlata da parte del datore di lavoro, deve risultare coerente con gli approdi ermeneutici cui questa Corte è progressivamente pervenuta per ciò che concerne la più generale questione delle parti necessarie del giudizio in cui un lavoratore chieda la condanna del proprio datore di lavoro al pagamento all’ente previdenziale dei contributi dovuti sulla propria prestazione lavorativa e ciò indipendentemente dal fatto che, nella specie, la normativa di settore ponga formalmente a carico del Fondo il versamento all’INPS della contribuzione correlata, trattandosi di onere che grava in ultima analisi sull’istituto di credito alle cui dipendenze ha prestato servizio il lavoratore prima dell’accesso al Fondo medesimo. Al riguardo, è dato rilevare che, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, sono coesistiti per lungo tempo due distinti orientamenti. Secondo il primo di essi, la domanda con la quale il lavoratore subordinato chieda la condanna del datore di lavoro al versamento all’INPS di contributi evasi, al fine della tutela della sua posizione assicurativa, richiede la presenza in causa dell’ente previdenziale, quale diretto interessato all’accertamento giudiziale sull’esistenza e durata del rapporto di lavoro e sulla misura della retribuzione, nonché quale destinatario del pagamento così, tra le numerose, Cass. nn. 2452 del 1975, 2638 del 1976, 379 del 1989, 12946 del 1999 . Tale orientamento ha ricevuto sistemazione definitiva ad opera di Cass. S.U. n. 3678 del 2009, la quale, pronunciandosi in materia di azione promossa dal lavoratore per ottenere la costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, comma 5, per essersi il datore di lavoro sottratto al versamento all’INPS della relativa riserva matematica e per il cui versamento lo stesso datore resta obbligato, ha affermato la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dell’anzidetto datore di lavoro e dell’INPS, ravvisandone la giustificazione in considerazione del riflesso, sotto il profilo processuale, che assumono gli aspetti sostanziali rappresentati, rispettivamente, dall’interesse del lavoratore alla realizzazione dei presupposti della tutela assicurativa con la condanna dell’INPS alla costituzione della rendita vitalizia e del datore di lavoro inadempiente al versamento della riserva matematica , dall’interesse dell’INPS a limitare il riconoscimento della rendita vitalizia ai casi di esistenza certa e non fittizia di rapporti di lavoro e dall’interesse del datore di lavoro a non trovarsi esposto, ove il giudizio si svolga in sua assenza, agli effetti pregiudizievoli di un giudicato ai suoi danni a causa del riconoscimento di un inesistente rapporto lavorativo, lontano nel tempo. E, seppure senza alcun esplicito riferimento a Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit., analogo principio di diritto è stato affermato da Cass. n. 19398 del 2014, che, nel riconoscere la sussistenza di un interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il versamento, ha bensì ammesso la possibilità che egli chieda in giudizio l’accertamento dell’obbligo contributivo del datore di lavoro, al fine di sentirlo condannare al versamento dei contributi che sia ancora possibile giuridicamente versare nei confronti dell’ente previdenziale, a condizione però che entrambi siano stati convenuti in giudizio, a pena d’inammissibilità della domanda nello stesso senso, da ult., Cass. n. 14853 del 2019 . Parallelamente a tale indirizzo, tuttavia, ne è coesistito per lungo tempo un altro la cui ultima eco si può scorgere proprio in Cass. n. 17162 del 2016, dianzi cit. , che, argomentando dal rilievo secondo cui l’esigenza dell’estensione del contraddittorio a tutti i soggetti del rapporto previdenziale non sussisterebbe qualora venga in contestazione soltanto il rapporto di lavoro o qualche elemento del medesimo o ancora quando, instaurati validamente fra i soggetti interessati il rapporto di lavoro ed il rapporto previdenziale, la contestazione sia limitata al conseguimento di prestazioni derivanti dall’uno o dall’altro, ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente di previdenza nel giudizio promosso dal lavoratore contro il datore di lavoro per la regolarizzazione della posizione assicurativa così, tra le tante, Cass. nn. 2684 del 1973, 66 del 1984, 442 del 1986, 72 del 1998, 10377 del 2000, 3941 del 2004 e ciò sul presupposto per cui, in controversie del genere, l’esistenza e/o l’atteggiarsi del rapporto di lavoro subordinato, che rappresenta l’imprescindibile presupposto del rapporto contributivo, costituirebbe un punto pregiudiziale, risolvibile incidenter tantum dal giudice e senza efficacia di giudicato al di fuori della causa in cui l’accertamento avviene. Reputa il Collegio che il primo dei due orientamenti debba essere qui ribadito, ancorché con i chiarimenti e le precisazioni che seguono. Nell’esaminare la natura giuridica dei contributi previdenziali obbligatori, questa Corte ha da tempo riconosciuto che essi partecipano della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell’origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l’espletamento delle loro funzioni sociali così Cass. S.U. n. 10232 del 2003 e, più recentemente, Cass. n. 2130 del 2018 , e ha correlativamente escluso, in coerenza con l’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all’azione di recupero dei contributi omessi Cass. nn. 2001 del 1972, 6911 del 2000 è infatti evidente che, ammettendo un’azione del genere, si verrebbe a confondere l’indubbio interesse di fatto che il lavoratore possiede rispetto al regolare svolgimento del rapporto contributivo con una situazione soggettiva di diritto avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, nessuna contitolarità egli può vantare Cass. n. 7104 del 1992 o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all’ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui art. 81 c.p.c. . D’altra parte, se ciò è vero, deve riconoscersi che ciò che viene impropriamente denominata come azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo , e che la costante giurisprudenza di questa Corte ha da tempo ammesso pur in costanza di rapporto di lavoro e perfino anteriormente alla prescrizione dei contributi cfr. già Cass. n. 3747 del 1974 e, tra le più recenti, Cass. n. 1179 del 2015, sulla scorta di Cass. n. 26990 del 2005 , altro non può essere che una species dell’azione risarcitoria che al lavoratore spetta ex art. 2116 c.c., comma 2, per il caso in cui il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi previdenziali e dall’omissione gli sia derivato un danno, contraddistinta dalla peculiarità che, invece di una domanda risarcitoria a proprio favore, il lavoratore formula una domanda di condanna al pagamento dei contributi a beneficio dell’ente previdenziale, quale misura finalizzata alla rimozione del danno prova ne sia che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in caso di accoglimento della domanda, la condanna deve essere limitata al pagamento dei contributi per i quali non sia intervenuta la prescrizione, ancorché quest’ultima non sia stata eccepita in giudizio, stante il divieto di ordine pubblico di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi prescritti Cass. n. 1703 del 1991 , e che a tale condanna è estranea la previsione dell’art. 429 c.p.c., trattandosi di somme di cui è creditore non il lavoratore, ma l’ente previdenziale Cass. S.U. n. 15278 del 2001 . Ciò chiarito, però, diventa palese che le medesime ragioni di ordine logico e sistematico esaminate da Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit., a sostegno della necessità del litisconsorzio necessario con l’ente previdenziale allorché l’azione risarcitoria abbia ad oggetto la costituzione della rendita vitalizia, debbono valere anche nel caso in cui oggetto della domanda del lavoratore sia direttamente la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell’ente previdenziale dei contributi omessi fermo restando che esula dalle presenti considerazioni ogni indagine circa la configurabilità di una legittimazione straordinaria del lavoratore a sostituirsi all’ente previdenziale e di un suo interesse in concreto a farlo, si deve piuttosto aggiungere, a suffragio della necessità del litisconsorzio con l’ente previdenziale, che l’obbligo datoriale di pagare integralmente i contributi dovuti si configura, nell’ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore, e che la sentenza di condanna ad un facere siffatto, oltre a non essere in alcun modo direttamente utile per il lavoratore, non avrebbe effetto alcuno verso l’ente previdenziale, stante l’indisponibilità delle obbligazioni contributive e l’indiscutibile terzietà dell’ente previdenziale medesimo rispetto al rapporto di lavoro, che gli renderebbe inopponibile qualsiasi giudicato Cass. n. 4821 del 1999 e, prima ancora, qualsiasi interruzione della prescrizione dei contributi Cass. n. 7104 del 1992, cit. ed è appena il caso di ricordare che, giusta la ricostruzione di Cass. S.U. n. 3678 del 2009, cit., l’esigenza della partecipazione al processo di tutti i soggetti della situazione sostanziale dedotta in giudizio si giustifica in funzione dell’obiettivo di non privare la decisione indipendentemente dalla sua natura di condanna, di accertamento o costitutiva dell’unitarietà connessa con l’esperimento dell’azione proposta, ossia quando, in assenza anche di uno soltanto dei soggetti coinvolti, la sentenza risulti inidonea a produrre un qualsiasi effetto giuridico anche nei confronti degli altri che è proprio ciò che, in assenza dell’ente previdenziale, sarebbe nella specie inevitabile. Le superiori considerazioni, peraltro, evidenziano la necessità di una revisione delle implicazioni di ordine processuale che Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019 hanno ritenuto di trarre dalla mancata partecipazione al processo dell’ente previdenziale. Fermo, infatti, il condivisibile rilievo che la condanna a favore di terzo è istituto di carattere eccezionale, che può trovare giustificazione solo in presenza di un’espressa previsione legislativa quali ad es. l’art. 18, commi 2 e 4 St. lav., e il D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2 , deve per converso rilevarsi che, per principio generale dell’ordinamento processuale, il caso in cui la parte chieda in giudizio un bene della vita la cui attribuzione non può aver luogo senza che al giudizio partecipi un terzo non dà luogo ad un’ipotesi di inammissibilità della domanda, come appunto ritenuto da Cass. nn. 19398 del 2014 e 14853 del 2019, ma integra viceversa un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e ciò, ripetesi, a prescindere da ogni considerazione riguardante le condizioni dell’azione o la fondatezza nel merito della domanda, che sono questioni che possono essere delibate soltanto nel contraddittorio fra tutti gli interessati. Pertanto, considerato che la nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado del processo e dunque anche in questa sede di legittimità, con il solo limite del giudicato cfr. tra le più recenti Cass. nn. 26388 del 2008, 9394 del 2017 , derivandone ex art. 354 c.p.c. la necessità di rimettere le parti avanti al primo giudice affinché provveda alla sua instaurazione ex novo, previa integrazione del contraddittorio giurisprudenza costante fin da Cass. n. 2786 del 1963 , la sentenza impugnata va cassata e le parti rimesse avanti al primo giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette le parti avanti al primo giudice, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.