La tutela privatistica e pubblicistica della malattia professionale da Coronavirus

Lo tsunami del coronavirus”, meglio definito come Covid–19, sta flagellando l’intero pianeta, con una ricaduta spaventosa, oltre che sulla salute dei cittadini di interi continenti, anche sulla realtà economico-sociale, determinando l’adozione di misure straordinarie in campo sanitario e giuridico.

La cornice normativa emergenziale in Italia . In Italia, il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato nel nostro paese, lo stato di emergenza, per sei mesi dalla data del provvedimento, al fine di consentire l’emanazione delle necessarie ordinanze di Protezione civile, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico ha deliberato, inoltre, lo stanziamento dei fondi necessari per dare attuazione alle misure precauzionali derivanti dalla dichiarazione di emergenza internazionale effettuata dall’O.M.S A disciplinare la materia nella fase di emergenza è intervenuto, a seguito del decreto legge numero 11/2020 e dei dd.PP.CC.MM. in data 4 marzo, 8 marzo e 11 marzo 2020, anche il decreto legge del 17 marzo 2020, numero 18, pubblicato nella G.U. numero 70 del 18 marzo 2020, che ha previsto nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in tutti i settori, anche nel settore previdenziale. Successivamente, a regolamentare la normativa emergenziale, è stato emesso il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020, pubblicato nella G.U. numero 76 in pari data, che ha fornito ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23 febbraio 2020, numero 6, ed ha impartito disposizioni innovative in ordine ai poteri del Prefetto, ampliandoli in maniera significativa. Da ultimo, nel tentativo di semplificare la normativa emergenziale e cercare di dare una veste costituzionale ai precedenti provvedimenti normativi, sono intervenuti il decreto legge numero 19 del 25 marzo 2020 e il D.P.C.M. in data 1° aprile 2020. Il provvedimento normativo del 25 marzo 2020 ha precisato che possono essere adottate, una o più misure, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili più volte fino al 31 luglio 2020. Si è posta fine, così, alla vortiginosa e discutibile legiferazione incontrollata da parte dell’esecutivo. L’art. 1 del citato d.P.C.M in data 22 marzo 2020, alla lettera a , prevede che sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto . Alla lettera c si precisa, poi, che le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile . L’elenco delle attività produttive indicate nel citato allegato 1 è stato ridotto a seguito dell’accordo raggiunto dal Governo con le organizzazioni sindacali in data 25 marzo 2020 in merito alle modifiche all’elenco delle attività indispensabili. Queste misure, unitamente a quelle precedentemente adottate, sono state sostanzialmente confermate dal citato decreto legge numero 19 del 24 marzo 2020. Nel caso di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure in questione potranno essere adottate ai sensi dell’art. 32 l. numero 833/1978 il quale attribuisce al Ministero della salute il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti in materie di igiene e sanità pubblica, con vis quindi derogatoria. L’efficacia delle disposizioni previste dai DD.PP.CC.MM. sopra indicati, nonché di quelle previste dalle Ordinanze del Ministro della salute adottate di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stata prorogata fino al 13 aprile 2020 con il menzionato D.P.C.M. in data 1° aprile 2020 e sarà probabilmente ulteriormente procrastinata. Vengono, poi, ampliati in maniera significativa i poteri, attribuiti al Prefetto di sospensione delle attività produttive, tranne per quelle indicate nell’allegato 1 del citato decreto legge numero 19/2020 e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e , previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva . Prosegue il comma e disponendo che sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, numero 146 . Di agevole applicazione è il richiamo a tale ultima legge numero 146/1990 Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge , per le precise indicazioni contenute nel provvedimento normativo, le numerose interpretazioni giurisprudenziali e le decisioni della citata Commissione di garanzia. La tutela dell’infortunio di lavoro da Coronavirus. Ambiti privatistici e pubblicistici . Gli ambiti privatistici. L’approfondimento concerne la possibilità di indennizzo derivante da polizza assicurativa e/o INAIL per la copertura dei rischi derivante dall’infezione Covid-19 danni permanenti e/o morte contratta dai lavoratori di un’azienda, con codice ATECO autorizzato o con comunicazione al Prefetto, che hanno continuato a svolgere attività lavorativa. In via preliminare, presupposto indefettibile di un qualsivoglia ristoro, in ogni caso, è costituito dall’obbligo posto in capo al datore di lavoro di comunicare agli organi preposti l’eventuale variazione del rischio biologico derivante dal Covid-19 per la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente ad esempio, la possibilità di sottoporre ad una visita straordinaria i lavoratori più esposti . Inoltre, gli adempimenti del datore di lavoro devono riguardare anche la vigilanza sugli adempimenti del lavoratore per evitare il configurarsi di una culpa in vigilando . In particolare, nell’ipotesi di dipendente che svolga mansioni a contatto con il pubblico, il quale, nel corso dell’attività lavorativa, venga a contatto con un caso sospetto di Coronavirus, il prestatore di lavoro stesso, anche tramite, il proprio datore di lavoro, è tenuto a comunicare tale circostanza ai servizi sanitari competenti, nonché a rispettare le indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati. Infatti, tra l’altro, anche il Garante per la Privacy invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e delle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti . Si precisa che, in seguito al parere dello stesso Garante del 17 marzo 2020 ed alle proteste dei sindacati, le aziende hanno stabilito di limitarsi ad effettuare una mera informativa in ordine ai comportamenti da tenere, rendendo volontaria la misurazione della temperatura. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, appare condivisibile una soluzione prospettata da una dottrina cfr Sara Cadelano in Ambiente Diritto del 2020 che suggerisce di consentire al datore di lavoro, in questi casi, di avvalersi del medico competente per l’effettuazione dei suddetti controlli, in maniera tale da minimizzare i dati e, contestualmente, tutelare la sicurezza del lavoro e dei lavoratori come previsto dal decreto legislativo n, 81/2008 e ss,mm.ii., T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro , prassi utilizzata da molti uffici pubblici e privati. Infatti, ai sensi dell’art. 2087 c.c. la misurazione della temperatura corporea ed il rilascio di dichiarazioni aventi i contenuti sopra indicati possono essere considerati come misura di gestione preventiva dell’emergenza, a condizione che la sorveglianza sanitaria dei dipendenti sia demandata al medico competente e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori” . A tal fine il datore di lavoro dovrà procedere ad aggiornare il documento di valutazione del rischio D.V.R. , indicando il medico competente che stabilisca tali pratiche come adatte a prevenire il rischio di diffusione del Coronavirus, con criteri di diligenza e prudenza. Il lavoratore ha, quindi, l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati il dipendente che svolge mansioni di front office, nel caso in cui venga in contatto con un caso sospetto di Coronavirus, anche tramite il datore di lavoro, dovrà comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti ed attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari. Venendo all’esame degli aspetti privatistici della problematica in questione, alcune polizze assicurative escludono i danni derivanti da malattie professionali . Tuttavia, dall’esame di altre tipologie di polizze, si evince che a parziale deroga delle esclusioni, la garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purchè venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura . E’ significativo osservare, per gli aspetti di interesse, che spesso viene previsto che la garanzia non vale per le malattie professionali conseguenti I. Alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa II. Alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa. Su tali obblighi, si rimanda a quanto precisato in premessa. Si ritiene, pertanto, che anche nel caso di contagio da virus Covid-19 possa sussistere una tutela assicurativa così come garantita da talune polizze assicurative, alle condizioni nelle stesse indicate. La tutela da parte dell’ INAIL Venendo all’esame della possibilità di ristoro del danno da malattie professionali, viene in soccorso, in maniera puntuale, la circolare della direzione centrale rapporto assicurativo Sovrintendenza sanitaria centrale dell’INAIL numero 13 in data 3 aprile 2020, con la quale l’istituto fornisce alcune indicazioni in merito alla sospensione dei termini di decadenza per le richieste di prestazioni e la revisione delle rendite INAIL, nonché per la tutela degli infortuni sul lavoro per infezione dal Coronavirus. Come noto, il sistema di tutela INAIL non protegge la persona del lavoratore in quanto tale e ogni pregiudizio in cui egli incorra, ma interviene soltanto per gli eventi dannosi collegati con l’attività lavorativa e, quindi, per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali. Con questa direttiva l’INAIL chiarisce un passaggio fondamentale e, cioè, che l’occasione di lavoro per il rischio Covid-19 non si applica solo al personale sanitario. Per questo vige il principio legale di origine Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti ad un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo Coronavirus . Anche per gli altri cicli produttivi si applica tale presunzione A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano lavoratori che operano in front office , alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari . Inoltre, le tutele quali infortuni di lavoro sono estese anche a ulteriori cicli lavorativi Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi gravi, precisi e concordanti tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice . Pertanto, il rischio da Covid-19, laddove ecceda il rischio della popolazione generale, è lavorativo a tutti gli effetti e in diverse circostanze lavorative. Dopo aver delineato in modo puntuale il quadro normativo vigente, i termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni, la direttiva si sofferma sulla tutela infortunistica INAIL nei casi accertati di infezione da coronavirus SARS-Covid-19 in occasione di lavoro. In particolare viene richiamato l’art. 42, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, il quale stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus SARS - CoV-2 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’ INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro, I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli artt. 19 e seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati . La circolare delimita, poi, l’ambito di tutela assicurativa precisando che secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’INAIL tutela tali affezioni morbose inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus a qualsiasi soggetto assicurato dall’istituto. La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa INAIL, spettante nei casi contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati dall’ INAIL . A proposito della dizione occasione di lavoro , si richiama la sentenza della Corte di Cassazione numero 9913 del 13 maggio 2016 che ha precisato che, affinchè l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’INAIL, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Quindi, tale espressione comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore. Sulla base di tali principi la tutela infortunistica si ritiene debba essere estesa anche al lavoratore in telelavoro, anche se non espressamente previsto dalla direttiva in argomento. Il primo periodo del comma 2 del citato art. 42 ribadisce che, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus SARS-Cov-2 in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all’ INAIL, che prende in carico e assicura la relativa tutela dell’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. Si rappresenta l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia – infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell’invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela INAIL Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso. Resta fermo, inoltre, l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all’istituto il certificato medico di infortunio. In proposito, i datori di lavoro devono continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio , ai sensi dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124 e successive modificazioni e integrazioni. Si sottolinea, in proposito, che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto. Per quanto riguarda la disciplina dell’infortunio in itinere , l’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, numero 38, sancisce che l’assicurazione infortunistica opera nell’ipotesi di infortunio occorso al lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo Coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere . In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga, che si appalesa discutibile e che potrebbe avere influenza sulla concessione della prestazione previdenziale, vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti. Pertanto, è opportuno che il datore di lavoro effettui una raccomandazione esplicita e formale ai lavoratori su tale obbligo. Infine, la direttiva precisa che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell’ INAIL e dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per l’andamento infortunistico di cui agli artt. 19 e seguenti del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, concernente l’approvazione delle nuove tariffe dei premi INAIL e le relative modalità di applicazione. Pertanto, in analogia alle altre tipologie di infortuni, come per esempio gli in infortuni in itinere , gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell’Azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di caricamento” indiretto in sede di determinazione dei tassi medi di lavorazione. Pertanto, l’indennizzo non va ad incidere negativamente sugli oneri contributivi delle Aziende. In relazione all’accertamento della tipologia, il sistema più sicuro per una corretta diagnosi da Coronavirus è rappresentato dal tampone faringeo e, quindi, la prova certa sarebbe l’attestazione positiva dell’avvenuto contagio. Tuttavia, secondo una parte della dottrina cfr Guglielmo Corsalini in Questione Giustizia” dell’8 aprile 2020 potrebbe essere sufficiente la prova per presunzioni, in considerazione dei sintomi manifestati, della specifica professione ad esempio, operatore sanitario o della peculiarità delle mansioni ad esempio, commesso di supermercato , della diffusione del virus nel territorio e di altri fattori noti dai quali sia comunque possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti per giungere ad una diagnosi almeno di alta probabilità, se non di certezza, della malattia. Ma su questo aspetto, bisognerà attendere l’orientamento dell’istituto previdenziale e della magistratura. Per quanto riguarda la questione se l’evento venga protetto come infortunio o come malattia professionale, è pacifico che, in ambito previdenziale, l’azione di fattori microbici o virali, che, penetrando nell’organismo umano, ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomico-fisiologico, sia da considerarsi causa violenta, per cui l’evento viene protetto come infortunio sul lavoro si parla anche di malattia-infortunio” . In tal senso si è sempre pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, sin dalle sentenze numero 5764/1982, numero 8058/1991 e numero 3090/1992, recepite dall’ INAIL con circolari del 1° luglio 1993, numero 74 del 23 novembre 1995 e del 1° dicembre 1998. Si può, quindi, affermare che la malattia da Coronavirus garantisce una più ampia tutela dell’evento, quantomeno perché così l’istituto interviene non solo nell’ipotesi in cui il lavoro ne sia stato la causa come avverrebbe, ai sensi dell’art. 3 T.U. numero 1124/65, se si trattasse di tecnopatia , ma anche quando il lavoro ne rappresenti la semplice occasione art. 2 del citato T.U. . Con riferimento alla indennizzabilità nel caso di concausa del danno, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p. per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dalla regola dell’equivalenza delle condizioni, sicchè va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, anche soltanto quale fattore accellerante cfr, tra le tante, Cass. numero 535/1998, Cass. numero 13959/2014, Cass. numero 28454/2018 . Ultima questione è quella relativa all’indennizzo dell’inabilità temporanea in relazione al periodo in cui il lavoratore si trovi in quarantena o in isolamento domiciliare per fini precauzionali in conseguenza della malattia da Coronavirus immediatamente dopo la guarigione o per l’intervenuto accertamento della positività al virus. Si tratta di situazioni di impedimento assoluto al lavoro che, alla pari di quelle derivanti da stati patologici veri e propri, meritano tutela nel caso in cui siano state causate o semplicemente occasionate dal lavoro, e ciò avviene quando la quarantena sia conseguente a patologia contratta al lavoro. L’assunto trova ancora conferma nel citato art. 42 del d.l. numero 18/2020, dove si legge Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro . Alla luce delle disposizioni normative e delle direttive dell’INAIL è indubbio che la tutela da parte dell’INAIL è assicurata anche nel caso di infortunio derivante dal contagio da Covid-19. Coloro che hanno contratto il virus sul lavoro avranno di conseguenza diritto, per ricordare le prestazioni più importanti, all’indennizzo per il periodo di inabilità temporanea assoluta e all’indennizzo in capitale o alla rendita per i postumi permanenti in caso di morte, ai loro familiari spetterà la rendita ai superstiti. Pertanto, nei casi in cui le polizze assicurative prevedano tale tutela, si potrebbe effettuare la denuncia sia alla compagnia assicurativa sia all’INAIL, fermo restando che il conseguimento di una prestazione esclude l’altra. Conclusioni. Certamente la disciplina prevista dal d.l. numero 18/2020 e dalla circolare numero 13/2020 dell’INAIL, sia pure non esaustiva, presenta aspetti di rilevante novità diretti ad incidere non solo su singole fattispecie, ma sulla stessa configurazione del sistema dei rapporti fra il lavoratore ed il regime previdenziale. Non vi è dubbio che sotto tale angolatura la disposizione stravolge alcuni principi ormai consolidati nel nostro ordinamento e rafforza la tutela dei lavoratori in un momento di particolare difficoltà socio-economica. In questo modo è stato assicurato il bilanciamento con altri diritti, quali quello alla dignità, alla reputazione, all’autodeterminazione, elementi base per garantire la vita di un individuo in una società democratica. La violazione di tali diritti sicuramente può costituire un pregiudizio per la dignità personale, tenuto conto che la posizione lavorativa dei cittadini dovrà essere pienamente tutelata. Si ritiene, inoltre, che le misure non dovranno essere confinate alla fase emergenziale. In conclusione, si deve rilevare che siamo di fronte ad un fenomeno di tale gravità, che i suoi effetti si rifletteranno anche sul funzionamento di tutto il nostro sistema economico e sociale, in tutte le sue componenti, compreso quello della tutela del lavoratore, con una inevitabile compressione dei diritti fondamentali dell’individuo, anche se temporanea e opportunamente controllata da organi terzi ad esempio, prefetture . A tale riguardo, gli interventi previsti dal d.l. numero 18/2020 e dalla citata circolare numero 13/2020, appaiono un primo utile strumento operativo . Non può, tuttavia, sottacersi il fondato timore che le lentezze procedurali dell’istituto previdenziale, aggravatesi in questa fase emergenziale da un massiccio ricorso allo strumento del telelavoro, vanifichino la portata della normativa o ne sminuiscano l’ambito di efficacia. Alla luce di queste considerazioni resta laconicamente da augurarsi che ad una maggiore ed auspicata efficacia dell’istituto previdenziale, si accompagni un’azione sempre più qualificata ed incisiva delle organizzazioni sindacali, dei patronati e dei consulenti del lavoro. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al Decreto Coronavirus