Sospensione dei termini e infezione da COVID-19 sul luogo di lavoro: indicazioni INAIL

L'INAIL, in relazione a quanto già stabilito dal Decreto Cura Italia , fornisce le prime indicazioni circa la sospensione dei termini per il conseguimento delle prestazioni e la tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus sul posto di lavoro circ. INAIL 3 aprile 2020 n. 13 .

Il Decreto Cura Italia , in ragione della situazione di emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro paese ha disposto, tra le altre misure, che - a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INAIL e dall'INPS è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione artt. 34 e 42, comma , DL 18/2020 - nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Questo tipo di prestazione è erogata anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro art. 42, comma , DL 18/2020 . Sono di seguito riportate le prime istruzioni operative fornite dall'INAIL in merito. Termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni. A causa dell'emergenza da COVID-19, dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi - il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL - i termini di decadenza e prescrizione delle prestazioni INAIL - i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'INAIL, che scadano nel periodo indicato art. 83 DPR 1124/65 . Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro. Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, l'INAIL eroga le prestazioni previste pet l'infortunio sul lavoro in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. Tali prestazioni spettano ai lavoratori - dipendenti - parasubordinati - sportivi professionisti dipendenti - appartenenti all'area dirigenziale. Per le seguenti categorie di lavoratori vige la presunzione semplice di origine professionale, considerata la elevatissima probabilità che gli stessi, per la natura del loro lavoro, vengano a contatto con il Coronavirus - operatori sanitari - lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti - personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi. Una volta accertato il contagio, il medico competente deve trasmettere telematicamente il certificato medico, necessario ai fini dell'erogazione delle prestazioni INAIL, art. 53, ccomma -10, DPR 1124/65 che deve riportare - i dati anagrafici completi del lavoratore e del datore di lavoro - la data dell'evento/contagio - la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus o la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio - per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate. Solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia di infortunio all'INAIL. La tutela INAIL decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro - attestato da certificazione medica per avvenuto contagio - coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus contagio che può essere accertato anche successivamente all'inizio della quarantena . Gli eventi lesivi derivanti da infezioni da Coronavirus - in occasione di lavoro - non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico artt. 19 e s. DI 27 febbraio 2019 . Casi di dubbia competenza INPS/INAIL. Nei casi di dubbia competenza Circ. INAIL 2 aprile 2015 n. 47 , relativi ai lavoratori per i quali vige la convenzione tra INAIL e INPS per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune e per i quali è escluso il contagio da Coronavirus in occasione di lavoro, la tutela INAIL non è dovuta ed è necessario procedere alla segnalazione del caso all'INPS, con l'allegazione di tutta la documentazione sanitaria necessaria. Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni. Nel caso di decesso del lavoratore, spetta ai familiari anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro art. 1, comma , L. 296/2006 . La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con INAIL che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo. Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID 19. Gli eventi di contagio da Coronavirus accaduti durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro sono configurabili come infortunio in itinere art. 12 D.Lgs. 38/2000 . In merito all'utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessario l'uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica. Fonte mementopiu.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

INAIL_Circolare_del_3_aprile_2020_n._13