Sospensione termini delle domande di prestazioni previdenziali: chiarimenti INPS

L'INPS comunica che dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per l'esperimento dell'azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali circ. INPS 4 aprile 2020 n. 50 .

Dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per l'esperimento dell'azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a dette prestazioni, nonché per l'accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto anche ai fini dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto , e rendita vitalizia Circ. INPS 4 aprile 2020 n. 50 . I termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali si intendono riferiti a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge non solo per l'esperimento dell'azione giudiziaria, ma anche per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alle prestazioni previdenziali. I termini di decadenza, non essendo decorsi alla data del 23 febbraio 2020, restano sospesi fino al 1° giugno 2020. L'INPS precisa che sono sospesi i termini di decadenza per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti per le seguenti prestazioni - pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci - indennità APE sociale - pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all'amianto - svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti - pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria - assegno ordinario di invalidità. Le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci e all'indennità APE sociale presentate, rispettivamente, dopo il 1° marzo 2020 e dopo il 31 marzo 2020, e comunque entro il 1° giugno 2020, ai fini del monitoraggio degli oneri, si considerano presentate, rispettivamente, entro il 1° e il 31 marzo 2020. Le domande di pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria, i cui termini di presentazione indicati dalla legge scadono nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 1° giugno 2020, ancorché presentate oltre i termini previsti, e comunque entro il 1° giugno 2020, si considerano utilmente presentate entro tali termini. L'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per un periodo di 3 anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i 120 giorni successivi alla scadenza suddetta. Le domande di conferma presentate oltre 120 giorni dalla scadenza sono considerate nuova domanda. Considerato lo stato emergenziale dichiarato dalle autorità pubbliche, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, l'INPS chiarisce che, nelle more di detta sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge. Fonte mementopiu.it

INPS_Circolare_del_4_aprile_2020_n._50