Decreto Cura Italia: prime indicazioni operative INPS

L'INPS fornisce le prime istruzioni operative necessarie per accedere ad alcune delle numerose misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie contenute nel c.d. Decreto Cura Italia mess. INPS 20 marzo 2020 n. 1288 mess. INPS 20 marzo 2020 n. 1287 mess. INPS 20 marzo 2020 n. 1286 mess. INPS 20 marzo 2020 n. 1281 .

Il c.d. Decreto Cura Italia DL 18/2020 ha introdotto numerose misure per sostenere i lavoratori, le imprese e le famiglie durante l'emergenza sanitaria da COVID-19. Nelle tabelle sottostanti sono riepilogate le prime istruzioni operative fornite dall'INPS necessarie, in attesa delle Circolari dell'Istituto, per accedere a - indennità economica per lavoratori autonomi e per alcune categorie di lavoratori subordinati - cassa integrazione e assegno ordinario - proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione - bonus baby sitting, congedi parentali speciali e permessi per assistenza ai disabili gravi. Indennità economica per lavoratori autonomi e per alcune categorie di lavoratori subordinati Argomento Campo di applicazione Misura dell'indennità Presentazione della domanda Fonte Indennità per i lavoratori autonomi e i co.co.co art. 27 DL 18/2020 - liberi professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo art. 53, comma 1, DPR 917/86 iscritti alla Gestione separata INPS 2 - co.co.co con rapporto attivo al 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata INPS 2 € 600 mensili, non soggetti ad imposizione fiscale In via telematica all'INPS utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall'Istituto. Le domande saranno disponibili entro la fine di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche. Mess. INPS 20 marzo 2020 n. 1288 Indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO art. 28 DL 18/2020 Lavoratori iscritti alla seguenti gestioni 2 - artigiani - commercianti - coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Indennità per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti balneari art. 29 DL 18/2020 Lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 3 Indennità per i lavoratori agricoli art. 30 DL 18/2020 Operai a tempo determinato OTD e altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché - possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente - non siano titolari di pensione Indennità per i lavoratori dello spettacolo art. 38 DL 18/2020 Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, con i seguenti requisiti - almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo - abbiano prodotto nel 2019 un reddito non superiore a € 50.000 - non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto né di un rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 1 Le indennità non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. 2 Ai fini dell'accesso all'indennità, queste categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria. 3 Ai fini dell'accesso all'indennità, questi lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020. Proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione Argomento Disciplina Fonte Domande di disoccupazione NASPI e DISCOLL proroga dei termini art. 33 DL 18/2020 Per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 , i termini per la presentazione delle domande di NASPI art. 6, comma 1, D.Lgs. 22/2015 e DISCOLL art. 15, comma 8, D.Lgs. 22/2015 sono ampliati da 68 a 128 giorni. Per le domande presentate oltre il termine ordinario artt. 6, comma 2, e 15, comma 9, D.Lgs. 22/2015 la prestazione decorre comunque dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Nella ipotesi di presentazione di domande di NASPI e DISCOLL oltre il termine ordinario di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, la prestazione decorrerà dal 68° giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. Le domande riferite ad eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020, che sono state respinte perché presentate fuori termine oltre il sessantottesimo giorno , verranno riesaminate d'ufficio. Sono ampliati di 60 giorni i termini per - la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità art. 8, comma 3, D.Lgs. 22/2015 - l'assolvimento degli obblighi previsti per il lavoratore o il collaboratore in caso di svolgimento di attività durante la percezione della NASPI e della DISCOLL artt. 9, comma 2 e 3, 10, comma 1, e 15, comma 12, D.Lgs. 22/2015 . Mess. INPS 20 marzo 2020 n. 1286 Domande di disoccupazione agricola art. 32 DL 18/2020 . Il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola è prorogato al 1° giugno 2020 pertanto, le domande saranno considerate validamente presentate anche dopo il 31 marzo 2020 e fino al giorno 1° giugno 2020. Congedi parentali speciali, permessi per assistenza ai disabili gravi e bonus baby sitting Argomento Disciplina Presentazione della domanda 1 Fonte Congedo parentale speciale” per lavoratori dipendenti art. 23 DL 18/2020 2 Dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo. Periodo massimo del congedo continuativo o frazionato 15 giorni. I genitori con figli dai 12 ai 16 anni possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo 15 giorni senza alcuna indennità e senza copertura figurativa. Indennità pari al 50% della retribuzione calcolata come per l'indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti art. 23, comma 2, D.Lgs. 151/2001 . Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa . Lo stesso congedo si applica senza alcun limite di età in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata art. 4, comma 1, L. 104/92 , iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo 2020, hanno già in corso un periodo di congedo parentale ordinario” non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d'ufficio dall'INPS nel congedo di cui trattasi. I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo 2020, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale art 33 D.Lgs. 151/2001 , non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità. I genitori non fruitori , che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali ordinari” possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all'INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso. I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave , che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del mese di marzo. I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni , devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS. Mess. INPS 20 marzo 2020 n. 1281 Congedo parentale speciale” per lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e per lavoratori autonomi iscritti all'INPS art. 23, comma 3, DL 18/2020 2 Dal 5 marzo 2020 i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e i lavoratori autonomi iscritti all'INPS hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni , di uno specifico congedo. Non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva. Periodo massimo del congedo continuativo o frazionato 15 giorni. Indennità - Iscritti alla Gestione separata per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità - Lavoratori autonomi per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Lo stesso congedo si applica senza alcun limite di età in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata art. 4, comma 1, L. 104/92 , iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. I genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso. I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni possono presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del mese di marzo. I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del mese di marzo. I periodi di congedo parentale ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19. Permessi per assistenza ai disabili gravi I lavoratori dipendenti che assistono un familiare con handicap grave, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge 3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile possono fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni. I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato , devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l'incremento delle giornate fruibili. Bonus per servizi di baby sitting art. 23, comma 8 DL 18/2020 Dal 17 marzo 2020, in alternativa al congedo parentale speciale”, i lavoratori possono scegliere di usufruire di un bonus per l' acquisto di servizi di baby-sitting da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo in cui sarebbe spettato il congedo. Limite massimo € 600. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia art. 54-bis DL 50/2017 . Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS , subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La domanda deve essere presentata all'INPS in modalità telematica, a partire dalle prime settimane di aprile, attraverso uno dei seguenti canali - WEB - www.inps.it - sezione Servizi online & gt Servizi per il cittadino & gt autenticazione con il PIN dispositivo oppure SPID, CIE, CSN & gt Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” & gt Bonus servizi di baby-sitting” - CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 gratuito da rete fissa o numero 06 164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante - PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. Per l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus devono registrarsi come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell'apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali & gt Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell'INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando l'appropriazione” delle somme nell'ambito di tale procedura. 1 I lavoratori dipendenti pubblici non devono presentare domanda all'INPS ma alla propria Amministrazione di riferimento 2 Il congedo non è fruibile se l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito o se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. È possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 - con i giorni di permesso retribuito per assistenza ai disabili così come estesi dal Decreto Cura Italia 6 + 12 per marzo e aprile - con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. Cassa integrazione e assegno ordinario Argomento Campo di applicazione Durata massima Presentazione della domanda Modalità di pagamento Deroghe alla disciplina ordinaria Fonte Cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 nazionale” art. 19 DL 18/2020 - imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas - cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative contenute nel DPR 602/70 - imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco - cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato - imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica - imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi - imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato - imprese addette agli impianti elettrici e telefonici - imprese addette all'armamento ferroviario - imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica - imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini - imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo - imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. 9 settimane La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 utilizzando la nuova causale denominata COVID-19 nazionale” 1 2 . Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa - - non è dovuto il pagamento del contributo addizionale - non si tiene conto dei seguenti limiti 52 settimane nel biennio mobile 24 mesi 30 per le imprese del settore edilizia e lapideo nel quinquennio mobile 1/3 delle ore lavorabili - i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste - non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. Mess. INPS 20 marzo 2020 n. 1287 Aziende in CIGS art. 20 DL 18/2020 Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. - - Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa. - Assegno ordinario - lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti - i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività - lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti. - La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica sul sito dell'INPS e non è necessario allegare allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti 3 . In deroga alla disciplina ordinaria, il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. - - non è dovuto il pagamento del contributo addizionale - non si tiene conto del tetto contributivo aziendale - non si tiene conto limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale FIS , dei 24 mesi nel quinquennio mobile e di 1/3 delle ore lavorabili - i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste - non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. CIGS in deroga COVID-19 Tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti 4 . Per i datori di lavoro che occupano - più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro - fino a 5 dipendenti , non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica. 9 settimane La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. Le domande di accesso devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Le Regioni inviano all'Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori SIP , la lista de beneficiari. Esclusivamente pagamento diretto. A tal fine, il datore di lavoro deve inoltrare il modello SR 41”. Non si applica - il requisito dell'anzianità di lavoro - il contributo addizionale - la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga. 1 Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l'azienda non deve redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l'elenco dei lavoratori beneficiari. 2 Le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale. Il periodo concesso con causale Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti. 3 Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda. 4 Sono esclusi dal campo di applicazione i datori di lavoro domestico, quelli che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà, i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. Fonte mementopiu.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

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