Emergenza Coronavirus: sospensione del versamento di contributi e premi INAIL

L'INPS ha fornito le istruzioni operative inerenti alla sospensione degli adempimenti e degli obblighi previdenziali disposta per far fronte all'emergenza epidemiologica d.l. n. 9/2020 in relazione alle diverse gestioni interessate Circ. INPS 12 marzo 2020 n. 37 .

Il DL 9/2020 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali comprese le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in alcuni territori interessati dal diffondersi del virus COVID-2019, nonché per il settore turistico-alberghiero nell'intero territorio dello Stato. L'INPS ha fornito le prime istruzioni relative alle misure previste dal decreto, precisando che le stesse saranno attualizzate alla luce delle nuove ulteriori norme emanate dal Governo. Sospensione dei versamenti di contributi e premi Campo di applicazione Soggetti interessati Periodo di riferimento Precisazioni Recupero dei contributi sospesi 1. Comuni appartenenti alla c.d. zona rossa” individuati dalla legge All. 1 DPCM 1° marzo 2020 - Lombardia Bertonico Casalpusterlengo Castelgerundo Castiglione D'Adda Codogno Fombio Maleo San Fiorano Somaglia Terranova dei Passerini - Veneto Vo' - datori di lavoro privati anche datori di lavoro domestico 1 e aziende del settore agricolo - lavoratori autonomi artigiani, commercianti, agricoli 2 - committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata 2 Scadenza legale di adempimento e di versamento nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 ● la sospensione è applicabile solo - agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall'emergenza - in relazione ai lavoratori che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall'emergenza - in caso di accentramento contributivo, ai contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori indicati ● nella sospensione sono compresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento ● dal 1° maggio 2020 ● anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo ● non si applicano sanzioni e interessi 2. Imprese turistico-ricettive CSC 70501, 50102, 70501 , agenzie di viaggio e turismo e tour operator CSC 70401 che hanno il domicilio fiscale, la sede legale od operativa nel territorio dello Stato - datori di lavoro privati - lavoratori autonomi commercianti 2 - committenti obbligati alla Gestione separata 2 Scadenza legale di adempimento e di versamento nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020 Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione Entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione 1 Nell'arco temporale indicato scade il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativo al primo trimestre 2020. La sospensione opera anche per i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento”. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento è sospesa se ricade entro il 30 aprile 2020. 2 Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione contributiva comprende la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze. Trasmissione denuncia Uniemens. La sospensione riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens. 1. Azienda con un'unica matricola o autorizzata all'accentramento contributivo, ma avente sedi operative sia nei comuni interessati dalla sospensione, sia al di fuori delle predette aree permane l'obbligo di trasmissione della denuncia Uniemens compilata in maniera completa, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree sopra indicate. 2. Aziende committenti con più unità produttive all'interno ed al di fuori dei territori interessati dalla sospensione permane l'obbligo di trasmissione della denuncia Uniemens per i soli lavoratori non operanti nelle aree indicate. 3. Aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione riguarda la trasmissione dei flussi di denuncia della manodopera relativi ai periodi retributivi del primo trimestre 2020 e i versamenti con scadenza 16 marzo 2020, relativi al 3° trimestre 2019. Per le aziende autorizzate all'accentramento contributivo con posizioni attive nei comuni interessati dalla sospensione, resta fermo l'invio completo delle denunce di manodopera. Fonte mementopiù.it

Circolare_numero_37_del_12_03_2020