E-mail denigratorie contro i colleghi: niente licenziamento

Vittoria per il dipendente di una società di noleggio auto. Confermata in Cassazione la decisione della Corte d’Appello, che ha ritenuto priva di rilevanza disciplinare la condotta contestata dall’azienda.

Parlare male dei compagni di lavoro non basta per giustificare il licenziamento deciso dall’azienda. Esemplare la vittoria di un dipendente di una società di ‘noleggio auto’, finito nel mirino per alcune e-mail contenenti frasi denigratorie riguardanti diversi colleghi Cassazione, ordinanza n. 5673/20, sez. Lavoro, depositata il 2 marzo . Licenziamento. A censurare la linea aziendale hanno provveduto prima i giudici del Tribunale e poi quelli della Corte d’appello, ritenendo illegittimo, in entrambi i gradi di giudizio, il licenziamento per giusta causa” intimato a un lavoratore finito sotto accusa per il contenuto di e-mail denigratori riguardanti i colleghi”. Quella condotta, seppur deprecabile, non rivestiva alcuna rilevanza disciplinare”, hanno osservato i giudici di merito, e questa osservazione ha depotenziato il provvedimento adottato dalla società datrice di lavoro. Vincolo. A sigillare la vittoria del lavoratore arriva ora la decisione della Cassazione, che definisce inammissibile il ricorso” proposto dall’azienda e conferma, quindi, il pronunciamento della Corte d’appello. Inutili tutte le obiezioni proposte dai legali della società. I Giudici del ‘Palazzaccio’ tengono comunque a ribadire i confini” di valutazione laddove si controverta della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento”. A questo proposito, l’attribuzione di un contenuto precettivo ad una norma è operazione da effettuarsi anche per le norme contenenti le cosiddette clausole generali o, comunque, concetti giuridici indeterminati, anche se non se ne possono negare le peculiarità legate alla circostanza che in tali disposizioni si richiamano concetti elastici, che necessitano di una integrazione che accentua lo spazio lasciato all’interprete, delegato ad effettuare un giudizio di valore che concretizza la norma oltre i rigidi confini dell’ordinamento positivo” e le necessarie specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge”. Tuttavia, l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’articolo 2119 del Codice Civile – cioè il ‘recesso per giusta causa’ – compiuta dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità, a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale”. Ebbene, in questa vicenda, l’azienda non identifica quali siano i parametri integrativi della clausola generale che sarebbero stati violati dai giudici di merito”. In ordine poi agli elementi fattuali che il giudice deve valutare per verificare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento”, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che per stabilire in concreto l’esistenza di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro e che deve dunque avere la natura di grave negazione degli elementi essenziali di tale rapporto, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare”. In questa vicenda, però, l’azienda si limita a contestare l’accertamento degli addebiti come operato dai giudici di merito”, senza in alcun modo specificare perché quanto accertato e ritenuto da costoro non sarebbe sussumibile nell’ambito dell’articolo 2119 del Codice Civile, limitandosi ad allegare aspetti da cui dovrebbe rilevare una sanzione espulsiva, aspetti, questi, non rilevanti”.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 17 ottobre 2019 – 2 marzo 2020, n. 5673 Presidente Nobile – Relatore Piccone Rilevato che - con sentenza in data 26 febbraio 2018, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza resa dal giudice di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta avverso l'ordinanza con cui il medesimo Tribunale aveva accolto l'impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato a Lu. Ma. dalla società Sicily by Car S.p.A. con nota del 23.11.2016 - in particolare, il giudice di secondo grado, confermando, sul punto, quanto reputato dal Tribunale, ha ritenuto che il contenuto di email asseritamente denigratorie riguardanti i colleghi mandate dal dipendente, non rivestiva alcuna rilevanza disciplinare - avverso tale pronunzia propone ricorso la società con un unico complesso motivo - resiste, con controricorso, il Ma Considerato che - con l'unico motivo di ricorso si propongono, in realtà, oltre dieci censure che attengono violazioni di legge, vizi di motivazione e nullità della sentenza - il motivo per come è formulato deve ritenersi del tutto inammissibile - giova premettere al riguardo, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità cfr., fra le più recenti, Cass. n. 6519 del 06/03/2019, nonché, Cass. n. 11603 del 14/05/2018 , il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa - ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti va in primo luogo rilevato che parte ricorrente omette di considerare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod.proc.civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti , ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co . cod.proc.civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia cd, doppia conforme v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016 Cass. n. 23021 del 2014 - quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla tempestività della procedura disciplinare, e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo della critica alla valutazione giudiziale delle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme , rispetto ai principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al cd. minimo costituzionale , sia nella parte in cui attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado - quanto alle censure con cui, in varie forme, si denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell'art. 2119 c.c., occorre ribadire i confini del sindacato di questa Corte a mente dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. ove si controverta della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento - infatti, l'attribuzione di un contenuto precettivo ad una norma è operazione da effettuarsi anche per le norme contenenti le cd. clausole generali o, comunque, concetti giuridici indeterminati, anche se non se ne possono negare le peculiarità legate alla circostanza che in tali disposizioni si richiamano concetti elastici, che necessitano di una integrazione che accentua lo spazio lasciato all'interprete, delegato ad effettuare un giudizio di valore che concretizza la norma oltre i rigidi confini dell'ordinamento positivo - le necessarie specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge ex plurimis, Cass. n. 18715 del 2016 Cass. n. 6901 del 2016 Cass. n. 6501 del 2013 Cass. n. 6498 del 2012 Cass. n. 25144 del 2010 - nondimeno, l'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standards , conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale cfr. Cass. n. 5095 del 2011 Cass. n. 9266 del 2005 - invece, nella specie, parte ricorrente non identifica quali siano i parametri integrativi della clausola generale che sarebbero stati violati dai giudici di merito, limitandosi esclusivamente a ribadire che secondo il suo giudizio ed alla luce della giurisprudenza anteatta, il fatto addebitato non costituirebbe giusta causa di licenziamento, talché, anche per questo profilo, la sentenza impugnata non risulta efficacemente censurata - d'altro canto, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno affermato sent. n. 5 del 2001 che il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva di una norma, ma il vizio di cui al n. 3* dell'art. 360, co. 1, c.p.c. comprende anche l'errore di sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa - tale vizio si riferisce ad un momento successivo a quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto ed investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nell'affermazione erronea dell'esistenza o dell'insussistenza di una norma, ovvero della attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata violazione di legge in senso proprio la falsa applicazione consiste invece nell'assumere la fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla così, Cass. n. 18782 del 2005 v. pure Cass. n. 15499 del 2004 - il vizio di sussunzione è configurabile anche in caso di norme che contengano clausole generali o concetti giuridici indeterminati ma, per consentirne lo scrutinio in sede di legittimità, è indispensabile, così come in ogni altro caso di dedotta falsa applicazione di legge, che si parta dalla ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito altrimenti si trasmoderebbe nella revisione dell'accertamento di fatto di competenza di detti giudici - in ordine agli elementi fattuali che il giudice deve valutare per verificare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che, per stabilire in concreto l'esistenza di una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro e che deve dunque avere la natura di grave negazione degli elementi essenziali di tale rapporto, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare - l'accertamento in ordine alla ricostruzione di detti fatti e del come si siano realizzati nella vicenda storica che origina la controversia compete ai giudici di merito, tenuti anche ad effettuare la valutazione di tali fatti al fine di esprimere un giudizio complessivo dei medesimi che spieghi le ragioni per cui da essi si sia tratto il convincimento circa la sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento - poiché si tratta di giudizi di fatto, gli stessi possono essere scrutinati in sede di ' legittimità solo nei limiti consentiti da una prospettazione del vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. nella formulazione temporalmente appropriata ed inoltre, il giudice di cassazione può sindacare la sussunzione operata dall'impugnata sentenza della fattispecie concreta nell'alveo dell'art. 2119 c.c. correttamente interpretato e, tuttavia, i dati fattuali di partenza non possono essere che quelli accertati e valutati dal giudice del merito, rispetto ai quali può essere verificata in sede di legittimità la corretta riconduzione alla fattispecie astratta - atteso che gli elementi da valutare ai fini dell'integrazione della giusta causa di recesso sono molteplici è necessario verificare, in sede di legittimità la rilevanza dei singoli parametri ed il peso specifico attribuito a ciascuno di essi dal giudice del merito, onde saggiare l'adeguatezza del giudizio complessivo che ne è scaturito dalla loro combinazione e la coerenza della sussunzione nell'ambito della clausola generale - quest'ultima si presenta come una decisione fondata sulla selezione e valutazione di una pluralità di elementi e, pertanto, la parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di sussunzione, non può limitarsi ad invocare una diversa combinazione dei parametri ovvero un diverso rilievo di ciascuno di essi, ma deve piuttosto denunciare che la combinazione e il peso dei dati fattuali, per come definito dal giudice del merito, non consente comunque la riconduzione alla nozione legale di giusta causa di licenziamento, deducendosi, altrimenti, che è stato omesso l'esame di un parametro tra quelli individuati dalla giurisprudenza ai fini dell'integrazione della giusta causa avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe potuto condurre ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità in termini Cass. n. 18715 del 2016 - in tal caso, tuttavia, il vizio è attratto nella sfera di applicabilità dell'art. 360, co. 1, n. 5, con i limiti che ne derivano, e solo in un momento successivo potrà essere eventualmente argomentato che l'errata ricostruzione in fatto della fattispecie concreta, determinata dall'omesso esame di un parametro decisivo, ha cagionato altresì un errore di sussunzione rilevante ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per falsa applicazione di legge - nella specie, invece, parte ricorrente, oltre a contestare l'accertamento degli addebiti come operato dai giudici di merito, in alcun modo specifica perché quanto accertato e ritenuto da costoro non sarebbe sussumibile nell'ambito dell'art. 2119 c.c. limitandosi ad allegare aspetti da cui dovrebbe rilevare una sanzione espulsiva, aspetti questi, non rilevanti per la giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. n. 6901 del 2016 Cass, n. 16682 del 2015 Cass. n. 2018 del 1995 - nessuno di tali fatti, anche per la loro stessa pluralità, può ritenersi autonomamente decisivo nel senso già specificato, talché le censure al riguardo si risolvono nella prospettazione di una generica rivisitazione del giudizio di merito, non consentita in questa sede - alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo - sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, Co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, L. n. 228 del 2012 P.Q.M . La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.