Assegno di natalità: istruzioni INPS

L'INPS illustra la disciplina del c.d. bonus bebè”, esteso dalla Legge di Bilancio 2020 anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 circ. INPS 14 febbraio 2020 n. 26 .

L'assegno di natalità c.d. bonus bebè” è una misura volta a incentivare e sostenere la natalità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2015 art. 1, comma 125, l. 190/2014 . L'INPS fornisce tutte le indicazioni per la gestione della misura a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020 circomma INPS 14 febbraio 2020 n. 26 . Queste le principali novità introdotte art. 1, comma 340, L. 160/2019 - l'estensione dell'ambito di applicazione della misura anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia in caso di adozione - la maggiorazione del 20% dell'importo dell'assegno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 - la previsione di nuovi e diversi importi annui in base a determinate fasce ISEE. Fasce di reddito ISEE Importo annuo Non superiore a € 7.000 € 1.920 € 2.304 in caso di figlio successivo al primo Tra € 7.000 e € 40.000 € 1.440 € 1.728 in caso di figlio successivo al primo Superiore a € 40.000 € 960 € 1.152 in caso di figlio successivo al primo L'assegno potrà essere erogato massimo per 12 mensilità, pertanto la misura della prestazione per gli eventi avvenuti nel 2020 sarà calcolata in funzione del valore dell'ISEE in corso di validità al momento della domanda, nei limiti di un importo minimo di € 960 annui. Casi particolari - in assenza di un'ISEE in corso di validità, l'assegno verrà ugualmente corrisposto in presenza degli altri requisiti relazione di genitorialità, convivenza con il minore ecc. - se l'ISEE viene presentato successivamente alla presentazione della domanda, l'importo dell'assegno potrà essere integrato della differenza spettante dalla data di presentazione della DSU .- se l'ISEE viene rilasciato con omissioni o difformità, il richiedente può regolarizzare la situazione presentando idonea documentazione oppure una nuova DSU, o in alternativa rettificando la DSU con effetto retroattivo. La domanda di assegno di natalità deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il modulo SR163”, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. L'INPS procede al pagamento del beneficio in singole rate mensili, in base al valore dell'ISEE, secondo le modalità indicate nella domanda. Il diritto alla prestazione decade in caso di perdita di uno dei requisiti di legge art. 25, comma 7, l. 184/83 , oppure in caso di - decesso del figlio - revoca dell'adozione - decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale - affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda - affidamento del minore a persona diversa dal richiedente. Fonte mementopiu.it

Circolare_INPS_del_14_febbraio_2020_n._26