Notifica intempestiva, nullità sanabile con la rinnovazione

Nel rito del lavoro, la violazione del termine di 25 giorni, intercorrenti tra la data di notifica dell’atto d’appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, ma la nullità di quest’ultima è sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c

Lo ribadisce l’ordinanza della Cassazione n. 2903/20, depositata lo scorso 7 febbraio. Il caso. Dichiarato dalla Corte distrettuale improcedibile l’appello proposto da una lavoratrice avverso la decisione di primo grado nei confronti del Ministero della Salute, per avvenuta notifica del ricorso in difetto del rispetto del termine di cui all’art. 435, comma 3, c.p.c., avverso tale decisione la stessa propone ricorso per cassazione. In particolare, la ricorrente denuncia il fatto che la Corte d’Appello ha equiparato due fattispecie distinte tra loro, ossia quella dell’omessa notificazione del ricorso e del decreto e quella della notificazione intempestiva che, secondo costante giurisprudenza, può essere sanata con la rinnovazione da disporre ad opera del giudice, essendo irrilevante che il giudice avesse o meno richiesto termine per rinnovare l’atto. La rinnovazione della notificazione. A tal proposito, la Suprema Corte ribadisce che nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di 25 giorni intercorrenti tra la data di notifica dell’atto d’appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, ma la nullità di quest’ultima è sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c Infatti, l’art. 291 c.p.c. prevede che il giudice, garante della regolare instaurazione del contraddittorio, qualora il convenuto non si costituisca e ricorra un vizio di nullità della notificazione, previo rilievo del medesimo, fissi un termine per la rinnovazione della notifica stessa. Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 24 settembre 2019 – 7 febbraio 2020, n. 2903 Presidente Curzio – Relatore Esposito Rilevato che La Corte di appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello proposto da L.A. avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti della predetta parte e del Ministero della Salute alla prima udienza la Corte d’appello, in mancanza di costituzione dell’appellato, rilevato che la notifica del ricorso in appello era avvenuta il 7/9/2017 per l’udienza di discussione del 25/9/2017, in difetto del rispetto del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3, e ritenuto che non ricorressero i presupposti applicativi per la concessione di un termine ai sensi dell’art. 291 c.p.c., anche in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, poiché la nullità della notificazione non derivava da ragioni estranee alla volontà della parte, nè la rinnovazione era stata richiesta, dichiarava improcedibile l’appello avverso la sentenza L.A. propone ricorso per cassazione sulla base di unico motivo Il Ministero resiste con controricorso la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata. Considerato che Con l’unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 164, 291, 421 e 435 c.p.c. - Nullità della sentenza e del procedimento art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. - Carenza e contraddittorietà della motivazione, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 in relazione alla regolare presenza dell’Avvocato dello Stato per conto dell’appellata, risultante dal verbale di causa del 25/9/2017, rilevando che la Corte d’appello aveva equiparato tra loro, onde negare la concessione del termine per la rinnovazione della notifica, due fattispecie nettamente distinte, ovvero quella dell’omessa notificazione del ricorso e del decreto e quella della notificazione intempestiva e che, per costante giurisprudenza di legittimità, la notificazione eseguita ma intempestiva era affetta da nullità sanabile con la rinnovazione, da disporre ad opera del giudice, rimanendo irrilevante che il difensore avesse o meno richiesto termine per rinnovare l’atto che l’articolato motivo di censura è fondato si veda al riguardo, con ampia ed esaustiva motivazione in ordine ai consolidati arresti giurisprudenziali sul punto, Cass. n. 9404 del 17/04/2018 Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell’art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell’atto di appello e quella dell’udienza di discussione, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest’ultima, sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell’appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.”, conforme Cass. n. 12691 del 13/05/2019 questa Corte ha già avuto modo di rilevare Cass. n. 22166 del 12/09/2018 che, a fronte di una disciplina espressa e completa che modula i tempi e i modi per ottenere la sanatoria delle invalidità diverse dall’inesistenza della vocatio in ius, non è ammissibile che l’interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa conformazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, attribuendo rilevanza alle giustificazioni del ritardo o al contegno delle parti in udienza e facendo scaturire dall’invalidità effetti diversi e più gravi quale l’improcedibilità dell’appello di quelli delineati dal sistema proprio delle norme processuali il testo dell’art. 291 c.p.c. prevede, infatti, esclusivamente che il giudice, quale garante della regolare instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e ricorra un vizio di nullità della notificazione, previo rilievo del medesimo, fissi un termine per la rinnovazione, senza che a diversa soluzione possa giungersi, come pretenderebbe la Corte territoriale, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo in proposito la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di rilevare, con riferimento a diversa sanzione di improcedibilità comminata dal giudice di merito, che il principio del giusto processo, di cui al richiamato art. 6 CEDU, non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso e che occorre prestare altresì la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014 non merita conferma, pertanto, l’interpretazione formalistica della norma processuale adottata dalla Corte territoriale, che induce a esiti pregiudizievoli in termini di diniego di accesso alla tutela giurisdizionale in base alle svolte argomentazioni va accolto il ricorso e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito che si atterrà ai principi enunciati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.