Proroga dell’opzione donna: indicazioni operative

L’INPS fornisce alcune indicazioni operative per accedere al trattamento pensionistico anticipato “opzione donna”, recentemente prorogato dalla Legge di Bilancio 2020 (circolare INPS del 7 febbraio 2020 n. 18).

La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato la possibilità di accedere il trattamento pensionistico anticipato dell’opzione donna (articolo 1, comma 476, l. n. 160/2019): a decorrere dal 1° gennaio 2020 possono accedere al pensionamento anticipato le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2019, hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età almeno pari a 58 anni se dipendenti e 59 anni se autonome. Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita (articolo 12 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010). Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico si applica il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili ), vale a dire il periodo che deve intercorrere tra la maturazione dei requisiti e l'effettiva decorrenza della pensione: 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, se ricorrono i requisiti richiesti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020. La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere anteriore al 2 gennaio 2020. (Fonte: mementopiu.it )

Circ._INPS_7_febbraio_2020_n._18