Una finestra sulla pensione

Lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, previsto ex art. 12 d.l. n. 73/2010, convertito in l. n. 122/2010, opera nei confronti di tutti gli assicurati, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata anche per invalidità.

Con la sentenza n. 2382/2020, depositata il 3 febbraio 2020, la Corte di Cassazione consolida il proprio orientamento in tema di applicabilità delle c.d. finestre mobili alle pensioni di vecchiaia anticipata. Si lavora – tutti – un po’ di più. Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione è chiamata a precisare se lo slittamento di dodici mesi previsto dall’art. 12 d.l. n. 73/2010, convertito in l. n. 122/2010, si applichi alla generalità degli assicurati o solo a coloro che avrebbero raggiunto i requisiti d’età previsti dalla norma, nell’anno della sua entrata in vigore. La Suprema Corte chiarisce che la norma dispone - in via generale - lo slittamento di dodici mesi per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia. Essa quindi non si riferisce solo ai soggetti esplicitamente individuati dalla norma, ossia coloro che maturano, dal gennaio 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia a 60 anni se donne o a 65 se uomini , ma anche a tutti gli altri assicurati e quindi anche ai pensionati di vecchiaia anticipata, come il controricorrente. Il tenore letterale della norma. In sostanza, gli ermellini consolidano la loro interpretazione della norma de quo avvalorandone il tenore letterale. Il comma primo dell’art 12 d.l. 73/2010 individua un ambito di applicazione soggettivo molto ampio che comprende i soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le lavoratrici del settore privato , le lavoratrici del pubblico impiego” e tutti i soggetti che negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici orientamenti”. La locuzione negli altri casi” deve essere interpretata come clausola di chiusura, inclusiva delle pensioni di vecchiaia anticipiate. Non v’è quindi ragione di escludere lo slittamento di un anno per quest’ultima categoria di pensioni. La coerenza del sistema post Fornero. A conclusione del proprio iter logico, la Corte di Cassazione precisa che lo slittamento dell’età pensionabile risulta compatibile con gli interventi legislativi successivi alla norma de quo e, segnatamente, alla c.d. Riforma Fornero che ha modificato l’accesso alla pensione di vecchiaia soltanto per i lavoratori e le lavoratrici, dipendenti ed autonomi, assoggettati al regime ordinario di età, senza toccare i requisiti d’accesso alle pensioni di vecchiaia anticipata, le quali continuano a godere di una disciplina di favore. E’ infatti tutt’oggi consentito agli invalidi oltre l’80% di anticipare la pensione di vecchiaia rispetto alla generalità degli assicurati, in conformità all’art. 1 comma 8 d.lgs. 503/1992. Si deve quindi escludere che gli invalidi abbiano subito a causa dello slittamento un trattamento gravatorio, poiché sia lo slittamento sia la Riforma Fornero, mantengono un certo favor per le pensioni anticipate di vecchiaia.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 22 ottobre 2019 – 3 febbraio 2020, n. 2382 Presidente Curzio – Relatore Riverso Rilevato che la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 274/2018, ha rigettato il gravame dell’Inps e confermato la sentenza con la quale, ritenuti sussistenti i requisiti contributivo anagrafico e sanitario, era stata accolta, con effetto dall’1/8/2013, la domanda di D.A. , diretta all’attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. n. 503 del 1992 essendo stata verificata la sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari ed esclusa l’applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili ex art. 12, di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 convertito in L. n. 122 del 2010 A fondamento della pronuncia la Corte osservava che il sistema delle finestre introdotto dalla normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 convertito in L. n. 122 del 2010 , non si potesse riferire - per motivi letterali e logici - alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata e si applicasse invece soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo evidente l’esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura non inferiore all’80%. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo, illustrato da memoria D.G.R. , D.G.E. e D.G.O. , eredi aventi causa di D.A. , sono rimasti intimati. È stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Ritenuto che con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12 convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 , posto che, ad avviso dell’Istituto, la norma ha disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia e si riferiva, pertanto, non solo ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia a 60 anni se donne ed a 65 anni se uomini, dato che - come si ricava dal dato testuale - la regola introdotta operava anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata. 2.- Il ricorso fondato, in conformità all’orientamento giurisprudenziale che si è formato sulla questione dell’applicabilità delle c.d. finestre mobili di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 convertito in L. n. 122 del 2010 alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. n. 503 del 1992. Sul punto questa Corte si è pronunciata affermativamente ed in modo uniforme tra le tante Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018 perché, la disposizione dell’art. 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia. 3.- Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 63 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che negli altii casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti . È sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell’ampio disposto alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso citato D.L. n. 78 del 2010, art. 12 e già impiegato in termini simili ed in via generale dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 5 . 4.- Va pure considerato che nessun argomento contrario all’interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero L. n. 214 del 2011 di conversione del D.L. n. 201 del 2011 che ha eliminato art. 24, comma 5 , con decorrenza dal i gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data a requisiti più gravosi rispetto al passato per l’accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l’accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia il citato D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8 , come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al citato D.L. n. 78 del 2010, art. 12. 5.- La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare INPS n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima L. n. 201 del 2011, ha infatti affermato che nulla è modificato in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non inferiore all’80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma Fornero modificato la disciplina dell’accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia ciò comporta che anche dopo la legge Fornero le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. 6.- Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo cogenti principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D’altra parte si tratta di scelte che, come già detto, non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con il D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8 che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all’80% l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto, non comporta necessariamente l’abbandono del posto di lavoro durante l’anno di arresa dell’apertura della finestra , dato che in tale periodo l’assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. 7.- Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. L. Fornero n. 211 del 2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, cui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica. E ciò perché la regolamentazione dell’accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge Fornero cit. i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8. 8.- Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata al giudice indicato in dispositivo per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.