Opposizione all’ordinanza ingiunzione: quando si applica la sospensione feriale dei termini?

A seguito del d.lgs. n. 150/2011 sulla semplificazione ed unificazione dei riti, l’unico criterio idoneo a stabilire se vi siano e quali siano le controversie in materia di opposizioni all’ordinanze ingiunzioni assoggettate o meno alla disciplina della sospensione feriale dei termini, non può che essere un criterio di ordine sostanziale, non essendovi più alcun altro criterio normativo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, con la sentenza n. 2034/20, depositata il 29 gennaio. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dal giudizio di opposizione promosso dal datore di lavoro avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale gli era stato intimato il pagamento delle sanzioni dovute per l’impiego irregolare di due lavoratrici subordinate. A fronte della soccombenza riportata in primo grado, il datore di lavoro proponeva appello, ma la Corte territoriale dichiarava la tardità dell’impugnazione, sulla base del fatto che non si sarebbe potuta applicare la sospensione feriale dei termini, trattandosi di una controversia di lavoro ex artt. 409 e 442 c.p.c. per la quale non opera la sospensione dei termini di cui agli artt. 1 e 3 l. n. 742/1969. In particolare, secondo la Corte d’Appello, la controversia in questione, oltre ad essere assoggettata al rito del lavoro ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 150/2011, riguardava anche una causa di lavoro, concernendo l’opposizione ad una ordinanza ingiunzione emessa per la violazione di norme concernenti il rapporto di lavoro subordinato. È ancora valido il criterio formale”? Secondo i Giudici di seconde cure, non si sarebbe più potuta seguire la soluzione adottata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 63/2000, secondo la quale, ai fini dell’applicazione della sospensione feriale dei termini, doveva attribuirsi rilievo al dato formale” della previsione, nell’ambito dell’art. 35 l. n. 689/1981, di un rito diverso da quello di lavoro quest’ultimo previsto dallo stesso art. 35 solo per le opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse per violazioni consistenti nella – o da cui derivava la – omissione totale o parziale del versamento dei contributi. La Corte territoriale rilevava come la pronuncia delle Sezioni unite fosse intervenuta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011, che ha modificato la disciplina dettata dalla l. n. 689/1981, prevedendo l’applicabilità del rito del lavoro a tutte le controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione instaurate dopo l’entrata in vigore del menzionato decreto legislativo e non soltanto a quelle previste dall’art. 35 l. n. 689/1981. La Cassazione ricostruisce il quadro normativo. Prima della novella legislativa del 2011, l’art. 35 l. n. 689/1981 imponeva di distinguere due riti con riguardo a differenti tipologie di ordinanze ingiunzioni e di sanzioni, relativamente alla materia delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie da una parte, quello relativo alle sanzioni amministrative riferite alla materia dell’omesso o parziale versamento di contributi o comunque connesse all’omesso versamento rito del lavoro davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro e, dall’altra, il rito riferito a tutte le altre sanzioni amministrative diverse dall’omesso o parziale versamento di contributi rito speciale della l. n. 689/1981 davanti al pretore . Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011 in materia di semplificazione dei riti, la soluzione individuata dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 63/2000, fondata sulla diversità dei riti, non appare più giustificabile perché la distinzione posta dall’art. 35 l. n. 689/1981 non esiste più, essendo stata abrogata tutte le cause in questione soggiacciono ad un medesimo rito e non possono che essere assoggettate ad una medesima disciplina della sospensione feriale e non solo . Oggi, pertanto, l’unico criterio idoneo a stabilire se vi siano e quali siano le controversie in materia di opposizioni all’ordinanze ingiunzioni assoggettate o meno alla disciplina della sospensione feriale dei termini, è necessariamente un criterio di ordine sostanziale, non essendovi più alcun altro criterio normativo. Le diverse ipotesi. La Suprema Corte ipotizza diversi scenari alternativi alla soluzione dalla stessa prospettata. Innanzitutto, si potrebbe affermare che, per effetto del trascinamento dello stesso rito lavoro a tutte le controversie in materia di opposizione alle ingiunzioni per le più eterogenee materie , si applichi la medesima disciplina della sospensione dei termini prevista soltanto per le controversie del lavoro, della previdenza ed assistenza. Oppure, per converso, si potrebbe sostenere che non si applichi più a nessuna delle predette controversie la sospensione dei termini per effetto dell’estensione a tutte del medesimo rito lavoristico. O ancora, si potrebbe ipotizzare un’illegittima ultrattività della normativa processuale precedente e continuare a distinguere ai fini della sospensione feriale dei termini tra ordinanze ingiunzioni in materia di previdenza consistenti in omissioni di premi o connesse o non consistenti ed ordinanze ingiunzioni in materia di lavoro ed, in generale, in materie differenti dall’uno e dall’altro settore . Ma ciascuna delle predette soluzioni presenta problemi logici e di natura sistematica di rilievo, non essendo presente nell’ordinamento alcun diverso criterio normativo, idoneo a distinguere le stesse cause sul piano processuale. La Cassazione opta per il criterio sostanziale”. La soluzione indicata dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 63/2000 basata sulla qualificazione legale desunta dall’art. 35 della l. n. 689/1981 non può essere più seguita e deve essere necessariamente superata. E poiché a seguito della più volte ricordata riforma di cui al d.lgs. n. 150/2011 non vi è alcun altro criterio che consenta di distinguere le une dalle altre, è giocoforza fare riferimento ad un criterio di natura sostanziale, in modo da unificare sotto la medesima disciplina tutte le cause che abbiano natura omogenea di controversie di lavoro e previdenza, non solo ai fini della sospensione feriale ma anche per la competenza, le spese, i tributi, oltre che appunto per il rito . Torna, quindi, applicabile l’orientamento precedente alla sentenza n. 63/2000, espresso, ad esempio, dalla sentenza della Cassazione n. 71/1998. Tale orientamento ha rilevato, in particolare, che nelle controversie in oggetto sono dedotte questioni che attengono all’esistenza ed alla disciplina del rapporto di lavoro, non rilevando, in contrario, che la violazione non sia fatta valere dal lavoratore bensì da un organo amministrativo e che essa investa, eventualmente, un interesse eccedente quello del lavoratore stesso. Si tratta, infatti, delle cause per sanzioni irrogate ora dall’Ispettorato Unico del Lavoro per violazioni delle disposizioni in materia di legislazione protettiva del lavoro ad es., per mancata registrazione dei lavoratori dipendenti dei libri paga e matricola per la violazione della disciplina in materia di assunzione, per il mancato rispetto dell’orario di lavoro, del riposo settimanale, delle ferie, della disciplina delle dimissioni, ecc. . Tuttavia, a fronte dell’importanza della questione e del possibile overruling giurisprudenziale, con la pronuncia in commento, la Sezione Lavoro della Cassazione rimette il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza interlocutoria 18 dicembre 2019 – 29 gennaio 2020, n. 2034 Presidente Curzio – Relatore Riverso Rilevato CHE la Corte d’appello di Torino sezione lavoro, con la sentenza n. 979/2018, ha dichiarato la tardività dell’appello proposto da D.P. avverso la sentenza con cui il tribunale di Asti aveva respinto la sua opposizione all’ordinanza ingiunzione con la quale gli era stato intimato il pagamento delle sanzioni dovute perché in qualità di datore di lavoro aveva impiegato in modo irregolare due lavoratrici subordinate. A fondamento della pronuncia la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata fosse stata pubblicata il 20.5.2016, all’esito del giudizio di primo grado regolato dal rito del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6. Mentre il ricorso in appello era stato depositato il 21.12.2016 e quindi oltre il termine lungo di sei mesi tenuto conto che, ai fini del computo della tempestività dello stesso appello, non si potesse applicare la sospensione feriale dei termini trattandosi, ad avviso della stessa Corte, di una controversia di lavoro ex artt. 409 e 442 c.p.c. alla quale la prevista sospensione dei termini non si applica ai sensi della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 come novellato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 2, conv. dalla L. n. 166 del 2014 . Ed invero, secondo la Corte d’appello di Torino, la controversia in esame, oltre che pacificamente assoggettata al rito del lavoro dettato dagli artt. 409 c.p.c. e ss ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 , riguardava anche una causa di lavoro, concernendo l’opposizione ad una ordinanza ingiunzione emessa per la violazione di norme concernenti il rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, nel nuovo contesto normativo determinato dal D.Lgs. n. 150 del 2011 - in relazione all’opposizione all’ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni per il lavoro - non poteva più seguirsi, ad avviso della Corte d’appello, la soluzione adottata delle Sez. Unite della Cassazione con la sentenza n. 63/2000 la quale aveva affermato che ai fini dell’applicazione della sospensione feriale dei termini dovesse attribuirsi rilievo al dato formale della previsione nell’ambito della L. n. 689 del 1981, art. 35, di un rito diverso da quello di lavoro quest’ultimo previsto dallo stesso art. 35 solo per le opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse per violazioni consistenti nella - o da cui derivava la - omissione totale o parziale del versamento dei contributi. Ricordava perciò la Corte territoriale che, sulla scorta della predetta disciplina, le Sez. Unite giunsero di conseguenza ad affermare il principio secondo cui Il procedimento di opposizione a ordinanza - ingiunzione relativa all’applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, non rientra tra quelli per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 3, dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, nè l’inapplicabilità della suddetta sospensione può ritenersi nelle ipotesi di violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie, sulla base dell’assunto che tali controversie rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro, in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dalla L. n. 689 del 1981, art. 35, violazioni consistenti nell’omissione totale o parziale dei contributi e premi o violazioni dalle quali derivi l’omesso o parziale versamento di contributi e premi , norma che ha la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, con le sole eccezioni espressamente previste, al regime di sospensione dei termini in periodo feriale ne consegue che l’osservanza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa va sempre valutata alla stregua del suddetto regime sospensivo, quale che sia la materia oggetto della violazione amministrativa, con esclusione dei casi sopra menzionati di eccezionale applicabilità del rito del lavoro espressamente previsti dal citato L. n. 689 del 1981, art. 35 . Ciò posto, la Corte torinese osservava come la suddetta pronuncia fosse intervenuta in epoca ed in relazione a fattispecie antecedenti l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 il quale ha modificato la disciplina dettata dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22, 22 bis e 23. L’orientamento della Suprema Corte doveva essere pertanto rivisto perché, per un verso, a tutte le controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione instaurate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 6.10.2011 e non soltanto a quelle previste dalla L. 689, art. 35, si applicava il rito del lavoro e perché, per altro verso, fra tali controversie rientravano pacificamente non soltanto le opposizioni all’ordinanza ingiunzione emesse per la violazione di norme in materia lavoristica o previdenziale, ma anche quelle in cui la violazione riguarda disposizione di legge in materia del tutto differenti. Pertanto il criterio per così dire formale dell’assoggettamento della controversia al rito del lavoro non poteva più essere determinante per stabilire se la controversia rientrasse o meno tra quelle a cui L. n. 742 del 1969 ex art. 3 non si applicava la sospensione dei termini nel periodo feriale. Secondo la Corte d’appello doveva recuperarsi quindi l’orientamento precedente, in particolare espresso dalla sentenza della Cass. n. 71/1998, secondo cui il richiamo operato dall’art. 3 citato agli artt. 409 e 442 c.p.c. fosse da riferire non tanto al tipo di rito applicabile quanto piuttosto alla natura della controversia, avendosi pertanto che la sospensione dei termini non operasse tutte le volte in cui la lite, avente ad oggetto immediato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione, implicasse a monte, come nel caso in esame, l’accertamento dell’esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato in conformità del resto all’orientamento giurisprudenziale sull’art. 409 c.p.c. che individuava le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato con particolare ampiezza. Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione D.P. con un motivo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo hanno resistito con controricorso. È stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Ritenuto CHE 1.- con un unico motivo il ricorso deduce la violazione degli artt. 409, 434 e 442, c.p.c., della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, per avere la Corte d’appello di Torino ritenuto di non poter applicare la sospensione feriale dei termini alla fattispecie in esame opposizione ad ordinanza ingiunzione in considerazione del rito applicabile ossia del lavoro e della materia del contendere sanzioni amministrative irrogate dall’Ispettorato territoriale del lavoro per irregolarità nell’assunzione di due lavoratori laddove invece, secondo il ricorrente, occorreva riconoscere, in conformità alla sentenza delle Sez. Un. 63/2000 ed alla successiva consolidata giurisprudenza, che la sospensione feriale dei termini, sulla scorta della L. n. 689 del 1981, art. 35, fosse applicabile all’opposizioni alle ordinanze ingiunzioni in materia di sanzioni lavoristiche. 2.- La Corte di Cassazione è chiamata quindi a dire se le cause di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni in materia di sanzioni per il lavoro, cui si applica oggi il rito del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, vadano considerate, nel nuovo contesto normativo, controversie di lavoro ex art. 409 c.p.c. alle quali si applica la L. n. 742 del 1969, art. 3, che esclude la sospensione feriale dei termini per le controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c. oggi artt. 409 e 442 c.p.c. . 3.- Ritiene questo Collegio che la soluzione della questione processuale implicata dal ricorso vada rimessa alle Sezioni Unite per le seguenti ragioni. 4.- Sulla specifica questione, vigente il rito speciale della L. n. 689 del 1981, le Sezioni Unite con la citata sentenza n. 63/2000, affermarono che le cause di opposizione in questione non configurassero controversie di lavoro, cui estendere la disciplina della L. n. 749 del 1969 sulla sospensione feriale dei termini, attribuendo precipuo valore al dato formale della previsione, all’interno della L. 689 del 1981, art. 35, circa l’applicabilità del rito del lavoro limitatamente alle controversie relative alle opposizioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie consistenti nell’omesso o parziale versamento di contributi ed a quelle comunque connesse all’omissione contribuiva categoria nella quale non rientravano le opposizioni in materia di sanzioni per il lavoro ed alle quali, quindi, per le Sez. Unite, si applicava il regime generale di sospensione feriale dei termini, come se si trattasse di una normale causa civile. 5.- Ritiene ora questo Collegio che la questione meriti di essere rimeditata all’interno del mutato assetto normativo conseguente alla diversa regolamentazione dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011 in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, che ha unificato i riti in materia di opposizione all’ordinanza ingiunzione art. 6. abrogato il giudizio speciale previsto dalla L. di depenalizzazione, art. 23 art. 34 abrogato la disciplina della competenza prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis art. 34 inciso sulla stessa base normativa della distinzione delineata in questa materia dalla L. n. 689 del 1981, art. 35, commi 2, 3, 4 e 7, abrogando la distinzione tra rito speciale del lavoro e rito speciale in materia di sanzioni amministrative lavoristiche e previdenziali. 6.- La L. n. 689 del 1981, art. 35, imponeva infatti di distinguere due riti relativi a differenti tipologie di ordinanze ingiunzioni e di sanzioni, relativamente alla materia delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie . 6.1. Da una parte quello relativo alle sanzioni amministrative riferite alla materia dell’omesso o parziale versamento di contributi o comunque connesse all’omesso versamento comma 4 . 6.2. E dall’altra il rito riferito a tutte le altre sanzioni amministrative che non consistono nell’omesso o parziale versamento di contributi e che non sono allo stesso connesse comma 7 . Quindi alla prima classe di controversie, relative all’opposizione in materia di violazioni consistenti nell’omissione di contributi e premi o da cui deriva l’omissione di contributi e premi , l’art. 35, comma 4, disponeva l’applicazione del rito delle controversie del lavoro davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro . Per tutte le altre opposizioni relative ad ordinanze e controversie in materia di previdenza e assistenza l’art. 35, comma 7, disponeva l’applicazione del rito speciale della L. n. 689 del 1981 che si svolgeva pur sempre davanti al pretore. 6.3. Poiché la L. n. 689 del 1981, art. 35, non menzionava le ordinanze ingiunzioni in materia di sanzioni per il lavoro la giurisprudenza, per quanto riguarda il rito, riteneva, per esclusione, che alle stesse si applicasse il rito speciale della L. n. 689 del 1981 applicato pure come già detto alle ordinanze in materia di previdenza e assistenza non consistenti in e non connesse a omissione di contributi secondo l’art. 35, comma 7 , nonché a tutte le altre opposizioni relative ad ordinanze ingiunzioni vertenti su qualsiasi altra genere di violazione. 7.- Quindi, riassumendo, per quanto riguarda la materia del lavoro e della previdenza, prima Aie rientrante nella cognizione di un giudice del lavoro siccome delineata dagli art. 409 e 442 c.p.c., la disciplina delineata dalla L. n. 689 del 1981 imponeva di distinguere tre differenti tipologie di ordinanze ingiunzioni assoggettate a due riti differenti 1 l’opposizione all’ordinanza ingiunzione relativa a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione di contributi e premi o da cui deriva l’omissione di contributi e premi comma 4 2 l’opposizione all’ordinanza ingiunzione relativa a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie non consistenti nell’omissione di contributi e premi nè connesse ad omissioni contributive comma 7 3 l’opposizione all’ordinanza ingiunzione relativa a violazioni in materia di lavoro. 8.- In particolare, su questa ultima categoria di opposizioni riferite alle sanzioni per il lavoro, le Sez. Unite hanno notato nella predetta sentenza n. 63/2000 Nulla è stato disposto espressamente con riguardo alla materia propriamente lavoristica, ma una piana applicazione del canone ermeneutico incluso unius est esclusio alterius, unitamente al rilievo dell’identità del rito che caratterizza i giudizi in tale materia ed in quella previdenziale, implica come conseguenza necessaria che, in ogni ulteriore ipotesi di violazione amministrativa afferente all’area delle situazioni giuridiche passive correlate a rapporti di lavoro in atto, pregressi o costituendi, non possa non valere lo stesso criterio, enunciato dal detto art. 35, comma 7, di riconducibilità del giudizio di opposizione alla disciplina processuale dettata dalle legge speciale. Il principio generale è, dunque, quello della prevalenza di tale disciplina e della previsione di ipotesi eccezionali di prevalenza del rito del lavoro . Sulla scorta della rilevata prevalenza del rito della L. n. 689 del 1981 le Sez. Unite riconobbero quindi alla L. n. 689 del 1981, art. 35, la funzione di valutazione legale tipica della natura del giudizio di opposizione come idoneo a soggiacere, al regime di sospensione dei termini in periodo feriale con le sole eccezioni espressamente previste di eccezionale applicabilità del rito del lavoro espressamente previsti dal citato art. 35 . 9.- In realtà, in una prospettiva diacronica, andava considerato che nell’originaria disciplina processuale delineata dalla L. n. 689 del 1981 dall’art. 35 e dall’art. 22 e ss. , una distinta considerazione della materia lavoristica ovvero dei procedimenti di opposizione ad ordinanze ingiunzione in materia di sanzioni per il lavoro non aveva ragione d’essere perché la stessa legge, art. 34, lett. m , intitolato esclusione dalla depenalizzazione aveva escluso ab imis dalla depenalizzazione i reati previsti dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l’assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35 . Non sembrerebbe così esatto che il legislatore della L. n. 689 del 1981 nulla avesse disposto per la materia lavoristica ed avesse perciò incluso la materia del lavoro nella disciplina generale del rito previsto dalla stessa L. n. 689 del 1981, art. 22. Perché, al contrario, per un verso la stessa L. n. 689 del 1981 aveva escluso qualsiasi assoggettamento degli illeciti in questione a tale rito come effetto dell’esclusione dalla depenalizzazione dei reati previsti dalle leggi relative ai rapporti di lavoro anche per quanto riguarda l’assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali . E per altro verso il legislatore aveva avuto invece ben presente il collegamento salvo quanto previsto dal successivo art. 35 tra la stessa materia lavoristica e la successiva disciplina prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 35, che ha trasformato in illeciti amministrativi le sole contravvenzioni previste dalle leggi in materia di assistenza e previdenza. 10.- Il problema del raccordo dei riti relativi alle due materie affini si è posto semmai in seguito, per effetto delle successive leggi che, pur avendo disposto la depenalizzazione dei reati in materia lavoristica o introdotto nella stessa materia nuove sanzioni amministrative , non si sono preoccupate di accomunare la disciplina del rito applicabile alle relative opposizioni ad ordinanze ingiunzioni allo stesso rito del lavoro vigente per la materia previdenziale comportanti omissioni contributive. 11.- Tuttavia, ciononostante, per quanto riguarda il profilo della competenza, il legislatore che è intervenuto su questa materia dopo la L. n. 689 del 1981 si è invece preoccupato di emanare una disciplina significativamente unitaria per le due materie, accomunando davanti al tribunale le due categorie di opposizione in oggetto, in deroga alla regola generale della competenza del giudice di pace nel frattempo introdotta. 12.- Infatti il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, attuativo della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205, avente ad oggetto la depenalizzazione dei reati minori, nonché la riforma del sistema sanzionatorio della L. 24 novembre 1981, n. 689, all’art. 98 ha introdotto nella L. n. 689 del 1981, l’art. 22 bis, il quale, mentre fissa come principio generale che l’opposizione alle sanzioni amministrative si propone davanti al giudice di pace, precisa che l’opposizione stessa si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia a di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro b di previdenza e assistenza obbligatoria . Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, quindi ha istituito la competenza del Tribunale per il caso di sanzioni amministrative connesse alla violazione degli obblighi nella materia della tutela del lavoro nonché della previdenza ed dell’assistenza senza tuttavia procedere all’armonizzazione dei riti ancora distinti sulla scorta della L. n. 689 del 1981, art. 35. 13.- Pertanto si dovrebbe riconoscere che tanto nella L. n. 689 del 1981, tanto nel successivo D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ed anche come si dirà nel D.Lgs. n. 150 del 2011 non era sfuggito al legislatore il problema dei rapporti tra le due materie affini del lavoro e della previdenza , rientranti nell’orbita di interesse del giudice del lavoro, siccome delineata dagli artt. 409 e 442 c.p.c. Dato che - come si è visto - la L. n. 689 del 1981 escludeva dalla depenalizzazione le violazioni in materia di lavoro salvo quanto previsto dall’art. 35 successivo nella materia della previdenza con una tipica clausola di riserva che serve ad evidenziare il collegamento tra due materie . Mentre il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nell’attuare una ampia depenalizzazione dei reati minori e nell’istituire la speciale competenza per materia del giudice di pace stabilendo come principio generale che l’opposizione alle sanzioni amministrative si propone davanti al giudice di pace, ha fatto salva la competenza del Tribunale quando la sanzione fosse stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in materia di previdenza e assistenza obbligatoria. 14.- Vero è, peraltro, che nonostante la presenza di questi pregnanti elementi normativi, sull’identificazione della natura delle cause in materia di sanzioni lavoristiche come cause non appartenenti al novero delle controversie del lavoro ex art. 409 c.p.c. è finito per prevalere, con l’indicata sentenza delle Sez. Un., l’argomento formale del loro assoggettamento al rito speciale della L. n. 689 del 1981 piuttosto che del lavoro argomento desunto dalla perdurante vigenza della normativa di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 35, in materia di riti, che imponeva di trattare le due materie della previdenza e del lavoro con riti diversi, secondo la disciplina prima evocata. 15.- Deve essere peraltro avvertito che nella stessa sentenza n. 63/2000 le Sez. Un. avevano pure sostenuto con una certa incoerenza, come si dirà che le cause in questione in materia di sanzioni per il lavoro non configurassero controversie di lavoro nemmeno sul piano sostanziale, in quanto nelle cause di opposizione ad ordinanza ingiunzione prevarrebbe il profilo dell’accertamento negativo della legittimità della pretesa punitiva dell’amministrazione pubblica sicché il relativo oggetto sarebbe incentrato sul provvedimento amministrativo, mentre il rapporto di lavoro scemerebbe a presupposto meramente occasionale. Anche tale osservazione di natura sostanziale, sull’oggetto prevalente delle cause in discorso ripresa di recente anche dall’ordinanza della sesta sez. lav n. 8673/2018 , non sembra a questo Collegio ostativa dell’invocata riconsiderazione sulla disciplina processuale applicabile alle medesime controversie. Per una varietà di ragioni. 16.- Anzitutto perché la premessa teorica, su cui poggia la medesima valutazione sostanziale operata dalle Sez. Unite nella sentenza n. 63/2000 e richiamata nella cit. ordinanza n. 8673/2018 - e secondo cui l’oggetto del giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione andrebbe costruito come giudizio d’impugnazione del provvedimento tendente all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione - è stata in seguito abbandonata e risulta superata nella successiva sentenza delle Sez. Unite n. 1786/2010 la quale ha optato per una soluzione diversa, affermando che in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice . Le Sez. Unite più recenti n. 1876/2010 hanno così aderito alla tesi secondo cui il sindacato del giudice del merito in materia di ordinanze ingiunzione si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato essendo oggetto dell’opposizione il rapporto sanzionatorio e non il provvedimento d’irrogazione. Pertanto, in tale prospettiva, la natura ed i presupposti sostanziali dell’infrazione amministrativa acquistano pure un peso determinante ai fini dell’identificazione dell’oggetto del giudizio, come questa stessa Corte, in seguito alla citata sentenza delle Sez. Un. 1786 del 2010, ha più volte affermato riconoscendo come pacifico che l’opposizione all’ordinanza ingiunzione sia strumento per portare la controversia nella sua interezza di fronte al giudice competente Cass. nn. 25124/18, 2959/2016, 17799/2014 . 17.- In secondo luogo, va considerato che la stessa valutazione operata dalla Sez. Un., sulla natura sostanziale delle controversie di opposizione alle ordinanze ingiunzioni in materia di sanzioni per il lavoro come cause non di lavoro , appare effettuata in via subordinata ed è fortemente condizionata dal peso assegnato, nell’impianto motivazionale, alla soluzione che per le Sez. Un. sarebbe stata positivamente delineata dalla L. n. 689 del 1981, art. 35, con l’applicazione alle medesime cause del rito speciale indicato nella stessa legge, art. 23, salva la previsione del rito del lavoro nell’art. 35 per le sole cause di opposizione in materia contributiva disciplina da cui le Sez. Un. hanno ricavato - come ratio decidendi - una valutazione legale tipica della natura della causa di opposizione come non rientrante, con esclusione dei soli casi sopraindicati, nel novero delle controversie di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c.”. 18.- Del resto, che a fondamento della stessa valutazione operata dalla Sez. Un., non vi fosse, nè vi potesse essere, un criterio di natura ontologica, bensì un argomento di mero diritto positivo, è dimostrato proprio dal fatto che l’analogo profilo del controllo sul provvedimento con cui si esercita la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione - presente ovviamente anche nelle cause in materia di opposizioni all’ordinanze ingiunzioni per sanzioni in caso di omissioni contributive o connesse ad omissioni contributive - non avesse impedito alla L. n. 689 del 1981 di affermare che a queste cause si applicasse il rito del lavoro ed alle stesse Sez. Un. 63/2000 di configurare le relative cause, sulla scorta della mera diversità di rito, come controversie di lavoro e previdenza alla stregua di quelle di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c. e di riconoscere quindi per esse soltanto l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini in conformità alla legge. Laddove, invece, se fosse stata effettivamente decisiva la considerazione sostanziale in discussione - secondo cui ogni giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione sarebbe un giudizio incentrato sempre sull’esercizio della potestà punitiva pubblica - la sentenza della Sez. Un. si rivelerebbe affetta da una irrimediabile contraddizione interna dato che, in tal caso, neppure le opposizioni relative ad ordinanza ingiunzioni per omissioni contributive o connesse ad omissioni contributive avrebbero potuto essere qualificate come controversie di lavoro e previdenza ed assoggettate alla disciplina di queste sull’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini. Ecco perché l’operata valutazione sostanziale deve essere considerata alla stregua di un argomento di mero sostegno ad abundantiam alla decisione presa ancorché non privo di contraddizione rispetto alla distinzione formale dei riti su cui è invece incentrata la decisione e la soluzione prescelta dalle stesse Sez. Unite nella sentenza n. 63/2000. 19.- Deve essere anche rilevato che se, ciononostante, si intendesse prescindere dal contesto normativo in cui venne resa la pronuncia n. 63/2000 delineato dalla particolare disciplina dettata dalla L. n. 689 del 1981, art. 35 e si volesse attribuire un valore assoluto alla cennata considerazione sostanziale effettuata dalle Sez. Un. sulla natura delle cause in materia di opposizione all’ordinanze ingiunzione per sanzioni di lavoro, come cause non rientranti nell’art. 409 c.p.c., andrebbe nondimeno rilevato che, dopo il D.Lgs. n. 150 del 2011, in difetto della possibilità di ancorarla e supportarla ad un qualche dato testuale all’interno della L. n. 689 del 1981 come era invece nel 2000 all’epoca della pronuncia , la stessa valutazione delle Sez. Un. finirebbe per riflettersi su tutte le cause in materia di ordinanze ingiunzioni comprese quelle contributive che prima trovavano una distinta disciplina nella L. n. 689 del 1981, art. 35 non essendo più possibile oggi alcun diverso trattamento. 19.1. Dovrebbe quindi affermarsi che oggi anche le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti in o connesse a omissioni contributive - e con le quali si applicano anche i contributi unitamente alle sanzioni a mente della L. n. 689 del 1981, art. 35, commi 2 e 3 - non siano controversie ex artt. 409 e 442 c.p.c. con tutto ciò che ne consegue non solo ai fini dell’applicabilità alle stesse cause della sospensione dei termini, ma anche ai fini degli aspetti fiscali, delle spese, ecc arrivando di questo passo a mettere in dubbio, pur nell’ambito della competenza del medesimo tribunale, la loro devoluzione alla cognizione del giudice del lavoro ed a superare la specializzazione attribuita a questo organo in materia di contribuzione previdenziale ex art. 442 c.p.c 20.- Appare necessario, a questo punto, mettere in rilievo come la questione della natura della controversia in materia di sanzioni lavoristiche, eserciti i propri effetti oltre il tema della sospensione feriale dei termini, finendo per incidere anche su altri non meno importanti aspetti processuali relative alle stesse cause, come quelli relativi ai profili fiscali D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 13 , della regolamentazione delle spese processuali art. 152 bis disp. att. c.p.c. , ed appunto su quello della distribuzione delle stesse cause all’interno dello stesso organo giudiziario competente il tribunale e la Corte d’appello , fino a lambire il tema della cognizione della stessa sezione lavoro di questa Corte di cassazione, che di fatto se ne occupa. 20.1.- Ed invero sulla base dell’affermata natura non lavoristica, le cause in materia di sanzioni per il lavoro sono state e tuttora sono attribuite all’interno dei diversi uffici giudiziari del Paese in modo eterogeneo e provengono a questa Corte di cassazione ora da sezioni civili, ora da sezioni lavoro delle diverse Corti d’appello in quanto si è ritenuto che l’adozione di un rito diverso da quello del lavoro finisse per incidere sulla stessa competenza interna dell’organo ed in definitiva sulla sua specializzazione funzionale. 20.2.- La diversità del rito è finita per determinare una diversa competenza interna e ad incidere sulla distribuzione degli affari all’interno dello stesso giudice. I due gruppi di controversie per sanzioni in materia lavoristica o previdenziale che la legge demandava alla cognizione dello stesso organo prima il pretore, poi al tribunale al posto del giudice di pace sembrano essersi ripartite all’interno del tribunale e prima della pretura tra giudici addetti al lavoro e giudici addetti al civile e solo alcune volte vengono sempre trattate, attraverso la via tabellare, dai giudici del lavoro che se le vedono assegnate, però, come se fossero dei giudici civili . Il che ha determinato, ed ancora determina, non poche disfunzioni e contraddizioni in questa materia, anche per i cittadini e gli operatori che a tale importante settore della giurisdizione devono accedere. 20.3.- Nè per ovviare a tali conseguenze negative è stato sufficiente opporre che l’art. 35 prevedesse solo due riti il rito regolato dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, ed il rito del lavoro ma non due distinte competenze, nè esterne nè interne posto che demandava le cause in questione allo stesso giudice prima il Pretore e poi il tribunale per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 . 20.4.- E neppure è stato sufficiente rilevare che l’indicazione di un rito non possa mai prevaricare la competenza, neppure interna, dell’organo a cui le cause devono essere assegnate secondo la loro sostanza. Sia perché il perimetro della competenza del giudice del lavoro va individuato applicando parametri normativi differenti, relativi appunto all’individuazione sostanziale delle controversie del lavoro e della previdenza ed assistenza. Sia perché all’interno di tale perimetro costituito dalle controversie del lavoro di cui all’art. 409 c.p.c. lo stesso giudice del lavoro applica riti differenti come il rito monitorio il rito del comportamento antisindacale il rito c.d. Fornero il rito d’urgenza il rito delle discriminazioni ed avrebbe potuto applicare quindi fino al D.Lgs. n. 150 del 2011 anche lo stesso rito speciale previsto dalla L. n. 689 del 1981 come peraltro alcuni giudici del lavoro facevano attraverso la predetta attribuzione tabellare . 20.5.- Insomma nella materia in esame delle sanzioni per il lavoro e per la previdenza dalla previsione di due riti diversi, i giudici di merito ne hanno tratto l’indicazione che le cause di opposizione in oggetto -riferite cioè all’opposizione ad ordinanze ingiunzioni per sanzioni in materia di lavoro - non fossero controversie di lavoro ex art. 409 c.p.c. non solo ai fini della sospensione feriale dei termini, ma anche per la competenza interna. Mentre lo fossero quelle alle quali si applicava il rito del lavoro per le ordinanze ingiunzione in materia di previdenza. Come se la legge avesse previsto che non se ne potesse occupare lo stesso giudice del lavoro il Pretore del lavoro prima, ed ora, il giudice monocratico del tribunale applicando un rito speciale, come esso fa in molti altri casi. 20.6.- In sede di legittimità invece gli unici precedenti che si occupano di questa questione, entrambi provenienti dalla Sezione Lavoro, sembrano andare in direzione opposta a quello che pare l’orientamento dominante seguito negli uffici di merito. Così ad es. con la sentenza n. 1062 del 18.1.2008 la Corte di cassazione ha espressamente affermato che la competenza sull’opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa dalla direzione provinciale del lavoro per violazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie spetti al tribunale in funzione di giudice del lavoro e non al giudice di pace . Mentre già in precedenza la sentenza della Corte di cassazione del 5.3.2004 n. 4564 parla di un giudizio svolto davanti al giudice del lavoro ratione materiae tenuto ad applicare il rito della L. n. 689 del 1981. 21.- Ora, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011 in materia di semplificazione dei riti, questo modus operandi contrassegnato da prassi eterogenee, incertezze applicative, approssimazione non appare più giustificabile perché la distinzione tra i riti posta dalla L. n. 689 del 1981, art. 35, più non esiste essendo stata abrogata. Tutte le cause in questione soggiacciono ad un medesimo rito e non possono che essere assoggettate ad una medesima disciplina della sospensione feriale e non solo . Nel nuovo assetto normativo occorre procedere quindi dalla razionalità sottesa al D.Lgs. n. 150 del 2011 in materia di semplificazione dei riti e valorizzare la nuova disciplina la quale incide in modo determinante sul quadro normativo che si è descritto. Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, infatti, da una parte, ha ribadito la devoluzione al tribunale senza aggettivi piuttosto che al giudice di pace, tra le altre, di tutte le cause in materia di a di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro b di previdenza e assistenza obbligatoria . Dall’altra parte, ha previsto, che tutte le cause in materia di opposizione all’ordinanze ingiunzioni debbano essere trattate con il rito del lavoro come denominato all’art. 1 tutte, nessuna esclusa. 22.- Eliminata così, alla radice, la distinzione tra i riti, desumibile dalla L. n. 689 del 1981, art. 35, ed applicato a tutte le controversie in materia di ordinanze ingiunzioni lo stesso rito del lavoro D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 6, l’unico criterio idoneo a stabilire oggi se vi siano e quali siano le controversie in materia di opposizioni all’ordinanze ingiunzioni assoggettate o meno alla disciplina della sospensione feriale dei termini, rimane necessariamente un criterio di ordine sostanziale. Non essendovi alcun altro criterio. 23.- Ed esso va necessariamente ricavato dagli artt. 409 e 442 c.p.c. Salvo voler affermare che, per effetto del trascinamento dello stesso rito lavoro, a tutte le controversie in materia di opposizione alle ingiunzioni per le più eterogenee materie si applichi la medesima disciplina della sospensione dei termini prevista soltanto per le controversie del lavoro, della previdenza ed assistenza. Oppure, per converso, sostenere che non si applichi più a nessuna delle predette controversie la sospensione dei termini per effetto dell’estensione a tutte del medesimo rito lavoristico. O ancora voler ipotizzare un’illegittima ultrattività della normativa processuale precedente e continuare a distinguere ai fini della sospensione feriale dei termini tra ordinanze ingiunzioni in materia di previdenza consistenti in omissioni di premi o connesse o non consistenti ed ordinanze ingiunzioni in materia di lavoro ed in generale in materia differenti dall’uno e dall’altro settore . 24.- Ma ciascuna delle predette soluzioni, alternative a quella qui prospettata, presenta problemi logici e di natura sistematica di rilievo dal momento che, essendo stata eliminata la diversità dei riti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 35, nell’attuale contesto normativo non è più possibile giustificare nessuna diversità di soluzioni per le classi di controversie prima identificate e rientranti nell’orbita della cognizione di un giudice del lavoro. Non essendo presente nell’ordinamento alcun diverso criterio normativo, idoneo a distinguere le stesse cause sul piano processuale. 25.- Del pari nessuna possibilità esiste oggi di poter distinguere, dal punto di vista processuale, all’interno delle cause di opposizione all’ordinanze ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, quelle consistenti nell’omissione di contributi e premi o connesse all’omissione di contributi art. 35, comma 4 e quelle non consistenti nell’omissione di contributi e premi nè connesse all’omissione art. 35, comma 7 . 26.- La soluzione indicata dalle Sez. Un. 63/2000 basata sulla qualificazione legale desunta dalla L. n. 689 del 1981, art. 35, non può essere quindi più seguita e deve essere necessariamente superata. E poiché a seguito della più volte ricordata riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, non vi è alcun altro criterio che consenta di distinguere le une dalle altre, è giocoforza fare riferimento ad un criterio di natura sostanziale in modo da unificare sotto la medesima disciplina tutte le cause che abbiano natura omogenea di controversie di lavoro e previdenza, non solo ai fini della sospensione feriale ma anche per la competenza, le spese, i tributi, oltre che appunto per il rito . 27.- Ed è quindi a questo proposito che nella soluzione della questione che si ricerca, in mancanza di altro criterio, si inserisce con tutto il suo peso l’elaborazione che, fin dall’indomani della L. n. 533 del 1973, la giurisprudenza del lavoro ha effettuato nell’identificazione delle cause costituenti controversie di lavoro, muovendo dalla particolare ed ampia formula utilizzata dal legislatore del 1973 nell’art. 409 c.p.c. controversie relative a per delimitare il relativo perimetro applicativo. Tale giurisprudenza afferma, da sempre che, ai fini della individuazione delle cause ex art. 409 c.p.c. relative a rapporti di lavoro debbono intendersi come tali non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto come antecedente logico necessario, pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa. 28.- Torna quindi applicabile in materia di identificazione delle controversie ex artt. 409 e 442 c.p.c. - cui non si applica la sospensione feriale dei termini - l’orientamento precedente alla Sez. Un. 63/2000, espresso ad esempio dalla sentenza della Cass. n. 71 del 07/01/1998 richiamata anche dalla Corte d’appello di Torino . 28.1.- Tale orientamento ha rilevato anzitutto che nelle controversie in oggetto sono dedotte questioni che attengono alla esistenza ed alla disciplina del rapporto di lavoro, non rilevando in contrario che la violazione non sia fatta valere dal lavoratore bensì da un organo amministrativo e che essa investa, eventualmente un interesse eccedente quello del lavoratore stesso. Si tratta infatti delle cause per sanzioni irrogate ora dall’Ispettorato Unico del Lavoro per violazioni delle disposizioni in materia di legislazione protettiva del lavoro ad es. per mancata registrazione dei lavoratori dipendenti dei libri paga e matricola per la violazione della disciplina in materia di assunzione, per il mancato rispetto dell’orario di lavoro, del riposo settimanale, delle ferie, della disciplina delle dimissioni, per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, o per i casi di somministrazioni vietate di manodopera come si verificano negli appalti illeciti, ecc. Cause che sono spesso collegate ad omissioni contributive e di premi come accade sempre in quelle relative all’assunzione al lavoro in nero o irregolare o in materia di orario di lavoro, riposi, ferie, appalti, ecc. e che discendono spesso da un verbale di accertamento unico redatto dai diversi organi ispettivi INPS, INAIL ed Ispettorato del Lavoro a seguito di accessi ispettivi congiunti. Oltre che vertere sulle modalità di conduzione del rapporto di lavoro, l’essenza di tale cause investe spesso il presupposto della esistenza stessa di un rapporto di lavoro subordinato mascherato spesso da altra tipologia di rapporto , chiave d’ingresso, oltre che ragione d’essere, per l’introduzione del soggetto che lavora nel complesso mondo normativo del diritto del lavoro e della previdenza sociale, sia sostanziale sia processuale non solo sanzioni, non solo contributi, ma anche le disposizioni protettive, la contrattazione collettiva, il rito del lavoro ed il giudice del lavoro per l’appunto . 28.2.- In secondo luogo il predetto orientamento ha rilevato che il citato L. n. 742 del 1969, art. 3 che esclude la sospensione feriale per le controversie di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c. non ha per oggetto un tipo di rito il rito disciplinato dagli artt. 409 c.p.c. e ss. e artt. 442 c.p.c. e ss. bensì un tipo di controversie il parametro per l’individuazione dell’esclusione non è pertanto la natura del procedimento applicato bensì la natura della controversia decisa dedotta attraverso le indicazioni recate dalle indicate norme artt. 409 e 442 c.p.c. . 28.3.- La citata pronuncia Cass. Sez. n. 71 del 07/01/1998 ha pure osservato che poiché l’art. 409 c.p.c., n. 1, ha per oggetto le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato , la natura della controversia non è deducibile dalle sue parti ed in particolare dalla loro identificazione nelle parti del rapporto di lavoro , bensì attraverso il fatto da cui la domanda trae origine il rapporto di lavoro. E, pertanto la controversia rientra nello spazio dell’indicata norma non solo ove trovi nel rapporto di lavoro il proprio petitum o la propria causa petendi bensì ove il rapporto di lavoro pur non costituendo la causa petendi della controversia si presenti come antecedente e presupposto necessario non meramente occasionale della situazione di fatto in ordine alla quale si invoca tutela Cass. 28 febbraio 1992 n. 2479 e 17 luglio 1990 n. 7304 . 28.4.- Nelle controversie relative alle violazioni dei precetti in materia di lavoro, in realtà, il fatto dal quale trae origine la domanda fatta valere con l’opposizione attiene sempre all’esistenza e/o allo svolgimento di un rapporto di lavoro. La controversia è sempre relativa a . un rapporto di lavoro il quale non può essere degradato quindi a fatto meramente occasionale. Non rileva invece in tale ottica la circostanza che la violazione non sia fatta valere dal lavoratore bensì da un organo amministrativo a tanto normativamente legittimato in quanto il fatto che la controversia non si svolga fra le parti del rapporto bensì fra datore ed organo amministrativo resta un elemento irrilevante al fine della indicata natura. Essendo relative a rapporti di lavoro, le controversie di cui si discute devono quindi rientrare nel perimetro dell’art. 409 c.p.c., n. 1, e di conseguenza, in virtù del formale richiamo, nello spazio della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e non sono quindi coinvolte nella sospensione dei termini prevista da questa legge. 29.- D’altra parte va osservato che l’auspicato cambiamento, con l’adozione del criterio sostanziale, si rivela pure indispensabile per armonizzare la soluzione da adottare sulla specifica questione di causa, ai criteri adoperati - e che quindi questa stessa Corte di Cassazione già adotta - allo scopo di identificare le controversie lavoristiche o previdenziali non soggette alla disciplina della sospensione feriale, a prescindere dal rito adottato. 29.1.- Occorre considerare infatti che, in generale, la giurisprudenza di legittimità quando bisogna giudicare ai fini in questione - dell’inapplicabilità della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - per cause non di opposizione ad ordinanze ingiunzioni assoggettate a riti diversi da quello del lavoro, afferma costantemente che costituisca causa di lavoro o previdenziale quella in cui è controverso un credito di lavoro o previdenziale, mentre è irrilevante il rito fallimentare, monitorio attraverso cui esso viene fatto valere v. Cassazione n. 21163/2018, 16494/2013, 17044/2011, 24655/2009 17953/2005 11910/2003, 604/1994 n. 604, 376/1995. Da ultimo, la cit. Cassazione n. 21163/2018 ha riconosciuto l’applicabilità dello stesso criterio sostanziale nell’ipotesi di opposizione per l’ammissione allo stato passivo di un fallimento di alcuni crediti previdenziali ed ha ribadito che la controversia di natura previdenziale non sia soggetta alla sospensione dei termini feriali anche se trattata dal giudice fallimentare con il relativo rito. 29.2.- Parimenti va rilevato che, anche nella particolare materia delle opposizioni all’ordinanze ingiunzioni, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, sempre la giurisprudenza di questa Corte Cass. Sez. 6 L, Ordinanza n. 8673 del 2018, Cass. 22/02/2017, n. 4652, Cass., sez. VI ordinanza n. 22389 del 2015 - quando si occupa di ordinanze ingiunzioni per sanzioni non di lavoro - afferma, altrettanto costantemente, che l’esclusione della sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per le controversie di lavoro non dipende dal rito da cui la causa è disciplinata, ma si riferisce alla sua natura e che, pertanto, le controversie in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, sebbene regolate dal rito del lavoro ex D.Lgs. n. 150 del 2011, restano soggette alla sospensione feriale dei termini. 29.3.- Va notato che, in questo secondo caso, le pronunce provengono da sezioni della Corte di cassazione diverse dalla Sezione lavoro, si riferiscono a materie differenti da quella di lavoro e sottendono l’adozione di quel criterio sostanziale che se adoperato anche nei confronti dell’ordinanze in materia lavoristica porterebbe a riconoscere che la sospensione feriale dei termini non si possa invece applicare. 29.4.- Rispetto alla categoria di ordinanze ingiunzioni in oggetto si tratta quindi soltanto di estendere, coerentemente, gli stessi criteri sostanziali, sopraindicati, già applicati dalla sez. lavoro e dalle sez. civili allorché si tratta di individuare le materie che hanno o non hanno sostanza di controversie di lavoro. Non potendosi invece giustificare che, per le sole controversie in materia di sanzioni lavoristiche, si sostenga l’esistenza di una sorta di tertium genus che abbia allo stesso tempo natura sostanziale di lavoro e che però rimanga assoggettato alla sospensione feriale dei termini come se si trattasse di causa non di lavoro. Del resto, come già detto, quand’anche si volesse optare per questa ibrida soluzione, essa oggi non sarebbe più giustificabile per mancanza di idoneo supporto normativo in relazione alla particolare categoria di controversia. 29.5.- Nessuna influenza può invece avere, ai fini della questione in oggetto, quella giurisprudenza di legittimità v. ad es. Cass. nn. 16863/15 e 25504/17 che - allo scopo di riaffermare la competenza del giudice di pace nelle ordinanze ingiunzioni nei termini regolati ora indicati dal D.Lgs. n. 150 del 2011 - sostiene che nelle cause in materia di opposizioni all’ordinanza ingiunzione non venga in rilievo la materia sostanziale essendo le stesse cause deputate all’accertamento delle condizioni di legge per l’irrogazione della sanzione. Ed invero nel caso in discussione non è in gioco la competenza che rimane assegnata al tribunale , nè l’auspicata soluzione mira al superamento della ripartizione della competenza attuata dalla legge tra giudice di pace e tribunale. Al contrario, la soluzione qui propugnata, sulla natura di tali cause come cause di lavoro, intende mantenere ovviamente la competenza nell’ambito del tribunale ed incide semmai sul tema della ripartizione interna delle cause nell’ambito dello stesso organo ed ufficio con la devoluzione delle stesse cause al giudice del lavoro presso il tribunale invece che al giudice addetto agli affari civili dovendosi tenere conto - a tale precipuo scopo - della particolare ampiezza con cui la stessa legge l’art. 409 c.p.c. delimita il perimetro delle cause attribuite al giudice del lavoro controversie relative a . 29.6.- Neppure può rilevare in contrario, ai fini in discussione, la giurisprudenza prima menzionata che pronunciando - dopo il D.Lgs. n. 150 del 2011 - su ordinanze ingiunzioni in materie differenti da quelle del lavoro, afferma giustamente che non si applichi la disciplina che nega la sospensione dei termini per le cause di lavoro, sulla scorta dell’insufficienza dell’adozione del relativo rito ed affermando che occorra adottare una logica di natura sostanziale. Come già rilevato, queste decisioni non hanno infatti per oggetto controversie in materia di lavoro o di previdenza ed assistenza obbligatoria. Esse pertanto, non solo non sono in contrasto con quanto viene sollecitato con la presente ordinanza che ritiene inapplicabile la sospensione dei termini alle controversie di natura lavoristica e previdenziale ma al contrario si muovono all’interno della stessa logica sostanziale ed adoperano lo stesso criterio di giudizio che qui si invoca anche per le opposizioni ad ordinanze in materia di lavoro, in conformità alla loro vera natura. 29.7.- Infine, contro la soluzione qui proposta, nemmeno si può obiettare che attraverso la stessa si arriverebbe all’assurdo di sostenere l’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini o la devoluzione al giudice del lavoro in tutte le diverse ed eterogenee ipotesi in cui l’opposizione all’ingiunzione deve essere di competenza del Tribunale, essendo tutte disciplinate dal rito del lavoro. E cioè, oltre che per le violazioni di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, lett. a e b concernenti la tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro di previdenza e assistenza obbligatoria , anche per quelle in materia di c di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette d di igiene degli alimenti e delle bevande e valutaria, f di antiriciclaggio, ecc. ecc. 30.- La soluzione qui proposta non può però prestare il fianco a nessuna delle obiezioni sora indicate, e neppure a quest’ultima obiezione, perché, essa non mira ad una applicazione generalizzata dalla disciplina della sospensione o della competenza interna del giudice del lavoro in base al rito bensì - al contrario - vuole ricavare l’identificazione della relativa disciplina nel rispetto dei criteri sostanziali desumibili dagli artt. 409 e 442 c.p.c. e valorizzare la giurisprudenza sopraindicata che, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, per applicare la sospensione alle cause non di lavoro adopera il medesimo criterio sostanziale Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8673 del 2018 come peraltro Cass. 22/02/2017, n. 4652, Cass., sez. VI ordinanza n. 22389 del 2015 . In definitiva nella soluzione del problema di cui si discute occorre soltanto applicare la legge vigente che individua la competenza nel tribunale D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 , stabilisce il rito del lavoro D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 e prevede che alle cause aventi sostanza di controversie di lavoro e previdenza L. n. 742 del 1969, art. 3 non si possa applicare la sospensione dei termini come questa stessa Corte afferma in negativo quando la applica a cause che non hanno tale sostanza Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8673 del 2018, Cass. 22/02/2017, n. 4652, Cass., sez. VI ordinanza n. 22389 del 2015 . 31.- D’altra parte va ribadito che, in mancanza di qualsiasi distinzione come quella desumibile prima dall’art. 35 cit., sostenere oggi che le cause in materia di ordinanze ingiunzioni non configurino cause di lavoro, significherebbe devolvere ad un giudice estraneo alla materia sostanziale di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., non solo la cognizione sulle ordinanze ingiunzioni riferite alla materia del lavoro, ma anche tutta la cognizione relativa ad ordinanze ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie consistenti nell’omesso o parziale versamento di contributi o connesse all’omesso versamento di contributi o anche non connesse ad omissioni contributive . E non si vede come sia gestibile da un giudice non specializzato la cognizione delle cause relative a tale settore dell’ordinamento, tanto più se si pensa che - come già detto - in base alla residua disciplina dell’art. 35, tuttora vigente, con le stesse ordinanze ingiunzioni può essere ingiunto non solo il pagamento delle sanzioni amministrative ma anche il pagamento dei contributi previdenziali. 31.1.- Prescindere dalla natura sostanziale di queste cause, significa quindi non soltanto negare che ad esse non si applichi la sospensione feriale dei termini, ma anche rinunciare alla specializzazione del giudice del lavoro ed affermare perciò che le stesse cause debbano essere devolute al tribunale civile. E non solo. Significa impedire pure la praticabilità di processi cumulativi davanti allo stesso giudice, anche quando le stesse cause - come spesso accade - nascano da verbali di accertamento congiunti e riposino sui medesimi fatti sostanziali che costituiscono i presupposti tanto per le omissioni contributive, tanto per le sanzioni amministrative previdenziali e lavoristiche. 31.2.- Ciò espone pure all’eventualità di conflitti di giudicati che si verificano più frequentemente quanto più le relative cause vengano decise in momenti differenti e da giudici differenti. 31.3.- Oltre al rischio di giudicati contraddittori, parcellizzare queste questioni, dividendole in tante cause diverse, ancorché derivanti da un unico presupposto, è anche contro il principio di celerità e del giusto processo. 31.4.- Ma anche contro il principio di effettività che sarebbe invece necessario potenziare in materia di controlli sulla legalità del lavoro alla luce della realtà effettuale ex art. 3 Cost., comma 2 , anche attraverso la garanzia della competenza specializzata dell’organo chiamato a decidere le relative controversie. Sotto questo aspetto, prescindere dalla natura di queste cause significa in sostanza indebolire l’apparato sanzionatorio del lavoro già contrassegnato per ragioni di risorse anzitutto, ma anche per ragioni latu sensu culturali da un elevato deficit di effettività, nonostante la cornice costituzionale dentro cui appare iscritto. 32.- Significa inoltre rinunciare all’uniformità di disciplina anche sotto ulteriori aspetti di non minor peso sul piano pratico e logico giuridico. Come ad esempio il regime fiscale proprio delle controversie di lavoro v. ad es. D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 e art. 9, commi 1 e 1bis . Ed il regime delle spese processuali stabilito dall’art. 152 bis disp. att. c.p.c. per le PA assistite dai funzionari amministrativi nelle controversie di lavoro e previdenza. Va osservato infatti che nelle cause di opposizione all’ordinanza ingiunzione l’autorità amministrativa può stare in giudizio con propri funzionari come la PA in materia di pubblico impiego ex art. 427 bis c.p.c., o l’INPS nelle cause di invalidità ex art. 445 bis c.p.c. . In materia di spese processuali a favore della PA assistita in giudizio dai propri dipendenti provvede l’art. 152 bis disp. att c.p.c. e questa Corte di cassazione di recente sentenze n. 9878/2019 e n. 19034/2019 ha affermato che tale norma costituisca disposizione che si applica non solo alla materia del pubblico impiego ex art. 417 bis c.p.c. come sembrerebbe in base al testo della norma ma a tutte le cause in materia di controversie di lavoro e previdenziali e ciò in virtù del titolo, della collocazione e della ratio della norma in quanto le varie disposizioni che prevedono di affidare la rappresentanza in giudizio ai funzionari amministrativi sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti . Pertanto, nell’ipotesi in cui l’INPS stia in giudizio con i propri funzionari, la Corte di cassazione ha affermato che i ricorrenti soccombenti siano tenuti a rifondere le spese processuali anche nelle cause assistenziali di accertamento tecnico preventivo stabilito dall’art. 445 bis c.p.c Per contro nelle cause di opposizione all’ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni lavoristiche il regime dell’art. 152 disp. att. c.p.c. non potrebbe essere applicato in quanto non si tratterebbe appunto di controversie di lavoro sicché il datore di lavoro soccombente che ha violato la normativa sul lavoro non può essere condannato a rifondere le spese processuali alla PA. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in questa materia, l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio in tal caso, pertanto, in favore dell’ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota in tali termini da ultimo Cass. 30597/2017, ma in precedenza v. Cass. nn. 26855/2013, 11389/2011, 18066/2007 17674/20004, 12232/2003 . 33.- Va ancora rilevato che nell’ottica della rilettura che qui si sollecita non possono essere ignorati i mutamenti e le evoluzioni intervenute nell’ordinamento lavoristico dopo la sentenza delle Sez. Unite n. 63/2000. 33.1.- Se sul piano processuale con il D.Lgs. n. 150 del 2011 sono stati unificati i riti, con prevalenza nella materia sanzionatoria del rito del lavoro. 33.2.- Sul piano sostanziale, da un lato, si sono invece ampliate le istanze di tutela del lavoro dipendente oltre i tradizionali confini della fattispecie del lavoro subordinato v. ad es. D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 2 ed il D.L. n. 101 del 2019, conv. in L. n. 128 del 2019, in materia di collaborazioni eterorganizzate , attraverso una normativa che pone anche il problema dell’estensione della disciplina sanzionatoria propria del lavoro subordinato ad es. in materia di collocamento, registrazioni obbligatorie, buste paga, cessazione del rapporto, dimissioni, ecc. . Nel silenzio della legge è necessario cioè stabilire anche l’an della tutela sanzionatoria in tutto o in parte il che implica – ovviamente - prima di tutto l’identificazione a monte della fattispecie della collaborazione eterorganizzata che si ottiene delimitandone l’area, da una parte, rispetto al lavoro subordinato e dall’altra rispetto al lavoro meramente collaborativo ma non eterorganizzato. Alla cognizione di quale giudice deve essere affidata la gestione di tali complesse problematiche quando viene in discussione l’irrogazione di una sanzione? 33.4.- Dall’altro lato va considerato che, allo scopo di conferire un maggiore grado di effettività al settore delle sanzioni lavoristiche, i nessi tra apparato sanzionatorio del lavoro e diritti individuali del lavoratore sono stati resi dal legislatore via via più intensi ed articolati attraverso l’impiego di una strumentazione giuridica variegata ed una serie di misure idonee ad incidere sullo stesso rapporto individuale di lavoro, con valenza non solo afflittiva, ma anche riparatoria e ripristinatoria della situazione di illiceità e pertanto con ricadute dirette sui diritti dei lavoratori. In tale ottica va richiamato il D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 13, il quale prevede la diffida ad adempiere ad un’inosservanza in materia del lavoro punita come illecito ammnistrativo che sia sanabile attraverso un comportamento del trasgressore che seppure in ritardo adempia all’obbligo trasgredito, sempre che il successivo adempimento realizzi l’interesse protetto dalla disposizione violata prevedendosi in tal caso un abbattimento della sanzione irrogata . Oppure il D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 14, che attraverso la disposizione dell’organo ispettivo mira a prevenire l’illecito attraverso la regolarizzazione di un obbligo con le modalità fissate dall’ispettore, senza necessariamente sfociare nella contestazione dell’illecito. O ancora il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 14, che comporta la revoca della sospensione dell’attività d’impresa in caso di regolarizzazione dell’illecito. Oppure la diffida accertativa dei crediti pecuniari del lavoratore regolata dal D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 12 con la quale l’azione dello stesso organo ispettivo è posta in pari tempo al servizio degli interessi individuali del lavoratore garantendo direttamente al lavoratore la soddisfazione della tutela economica alla quale sarebbe preposta la stessa funzione giurisdizionale. 33.5.- Dinanzi alle descritte trasformazioni del diritto del lavoro e del relativo apparato sanzionatorio, parrebbe oltremodo contraddittorio continuare a qualificare le controversie sulle sanzioni lavoristiche come estranee agli artt. 409 c.p.c. e ss. espungendo dalla cognizione del giudice specializzato del lavoro le relative cause, in nome di un antico retaggio la distinzione dei riti della L. n. 689 del 1981, art. 35, o la prevalenza della dimensione puramente afflittiva del provvedimento amministrativo che appaiono superati ed oggetto di riconsiderazione da parte dello stesso legislatore, oltre che nella stessa giurisprudenza di legittimità prima citata Sez. Unite n. 1786/2010, Cass. nn. 25124/18, 2959/2016, 17799/2014 8673/2018, 4652/2017, 22389/2015 . 36.- Ogni problema fin qui evidenziato viene invece risolto e tutto si ricompone all’interno della stessa giurisprudenza di questa Corte, non solo per la questione della sospensione feriale dei termini che qui rileva ma anche per la competenza, il rito, la distribuzione interna, il fisco, le spese , attribuendo a queste cause natura di controversie di lavoro in conformità alla loro vera essenza, prendendo atto dall’avvenuto superamento della L. n. 689 del 1981, art. 35, ed adoperando una logica di sistema coerente con i principi del giusto processo, della ragionevole durata, della specializzazione, del buon andamento, dell’effettività della tutela, che sono tutti alla base del D.Lgs. n. 150 del 2011. Riconoscere la natura delle controversie in oggetto come controversie ex artt. 409 e 442 c.p.c. significa, in definitiva, parificare la disciplina processuale per tutte le ordinanze ingiunzioni in materia di sanzioni previdenziali o lavoristiche secondo la loro essenza. 37.- Si impone quindi una rivisitazione della soluzione del problema oggetto del giudizio, ed a fronte dell’importanza della questione - la quale muove dalla premessa relativa alla natura della controversia di opposizione all’ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni per il lavoro dopo il D.Lgs. n. 150 del 2011 sulla semplificazione ed unificazione dei riti - si rende opportuno rimettere il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Corte, trattandosi di questione che non è stata mai affrontata dalle medesime Sezioni Unite all’indomani del D.Lgs. n. 150 del 2001. 38.- Va ancora evidenziato che la stessa premessa insita nella questione è atta a definire non solo la particolare questione della sospensione feriale dei termini, ma si riflette anche su altre questioni processuali strettamente discendenti dalla natura di tali cause e prima fra tutte quella della ordinata distribuzione delle stesse all’interno degli uffici giudiziari questione che lambisce anche la cognizione di questa stessa Sezione Lavoro e ciò costituisce un ulteriore motivo per affidare direttamente alle Sezioni Unite la soluzione della delicata questione. 39.- Va infine avvertito che rispetto alla questione di causa andrebbe eventualmente valutata, in caso di mutamento di indirizzo, l’esistenza dei presupposti per applicare i principi del c.d. prospective overrulling per come risultano declinati dalla giurisprudenza di questa Corte da ultimo Sez. Un. 4135/2019 allo scopo di porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo. P.Q.M. Trasmette il ricorso al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di rimettere la sua decisione alle Sezioni Unite.