Invalidità civile: limiti della sentenza sull’accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie dell’istante

La pronuncia di cui all’art. 445-bis, ultimo comma, c.p.c. riguarda solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficacia declaratoria sul diritto alla prestazione assistenziale, che sopravverrà solo in esito ad ulteriori accertamenti.

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2025/20, depositata il 29 gennaio, decidendo sul ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza del Tribunale di Gela che aveva condannato l’Istituto all’erogazione dell’assegno mensile di assistenza alla controparte. L’INPS sostiene che il Tribunale abbia omesso il previo accertamento della sussistenza dei requisiti reddituali e socio-economici per la prestazione assistenziale. Infatti, il ricorso era stato presentato ex art. 445- bis , comma 6, c.p.c. anche in assenza di deduzioni da parte della ricorrente sui requisiti extra sanitari. Accertamento dei presupposti della prestazione. La pronuncia di cui all’art. 445- bis , ultimo comma, c.p.c. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficacia declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa Cass.Civ. n. 27010/18 . Il Tribunale deve dunque limitarsi alla mera affermazione sulla sussistenza del requisito sanitario, non potendo prevedere anche una condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia ancora stato integralmente accertato in sede amministrativa, prima della proposizione dell’accertamento tecnico preventivo. Per questi motivi, la sentenza impugnata viene cassata nella parte in cui ha condannato l’INPS al pagamento della prestazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 9 ottobre 2019 – 29 gennaio 2020, n. 2025 Presidente Curzio – Relatore Doronzo Rilevato che 1. il Tribunale di Cela, con la sentenza pubblicata in data 24/1/2017, resa ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., comma 7, ha condannato l’INPS ad erogare a F.A. l’assegno mensile di assistenza 2. per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, affidando il ricorso ad un unico motivo la F. non svolge attività difensiva la proposta del relatore è stata notificata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata. Considerato che l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione di legge art. 2697 c.c., L. n. 118 del 1971, art. 13, L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, artt. 414, 416, 445 bis c.p.c. , censura la sentenza impugnata per avere pronunciato la condanna al pagamento della prestazione assistenziale senza il previo accertamento della sussistenza dei requisiti reddituali e socio economici secondo l’ente previdenziale, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto, anche in mancanza di una qualsivoglia deduzione da parte della ricorrente sui requisiti extra sanitari, limitarsi ad accertare lo stato e il grado di invalidità dalla stessa posseduti all’esito del ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, attivato dalla parte privata dopo la formulazione della dichiarazione di dissenso alle conclusioni negative cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio il motivo è fondato in continuità con i precedenti di questa Corte cfr. da ultimo Cass.9/4/2019, n. 9876, Cass. 8/4/2019, n. 9755, ed ivi ampi richiami , devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all’ambito del giudizio previsto dall’ultimo comma dell’art. 445-bis c.p.c. e all’eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso la pronuncia di cui all’art. 445-bis c.p.c., u.c. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per guanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa v., in termini, Cass. n. 27010 del 2018 non può contenere una condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell’accertamento tecnico preventivo in altri termini, il Tribunale deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario nel caso in esame, invece, ha pronunciato condanna dell’ente previdenziale all’erogazione del beneficio la sentenza impugnata va, pertanto, cassata nella parte in cui ha condannato l’Inps, in persona del suo legale rappresentante, alla refusione del beneficio dell’assegno di assistenza L. n. 118 del 1971, art. 13 e ciò a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa la novità della questione non preceduta da un consolidato orientamento di legittimità all’epoca del deposito del ricorso consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo la natura della pronuncia che non è di rigetto nè di inammissibilità, bensì di accoglimento, esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte, decidendo nel merito, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l’Inps al pagamento della prestazione in favore della F. . Compensa le spese dell’intero giudizio.