Efficacia dei periodi riscattati con il sistema contributivo: precisazioni

L'INPS conferma, ai fini pensionistici, l'efficacia ab origine dei periodi riscattati valutati secondo il sistema contributivo con calcolo dell’onere a percentuale, precisando i limiti di tale efficacia e i criteri di determinazione degli oneri di riscatto circ. INPS 22 gennaio 2020 n. 6 .

L'INPS ha confermato, ai fini pensionistici, l'efficacia ab origine dei periodi riscattati valutati secondo il sistema contributivo con calcolo dell’onere a percentuale art. 2 comma 5 e 5- quater d.lgs. 184/97 , precisando i limiti di tale efficacia e i criteri di determinazione degli oneri di riscatto nelle ipotesi di opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo circ. INPS 22 gennaio 2020 n. 6 . Riscatto contributivo regole generali. La facoltà di riscatto fornisce al lavoratore il mezzo per estendere la copertura assicurativa a determinati periodi non soggetti in precedenza all'assicurazione obbligatoria, producendo effetti analoghi a quelli che si sarebbero verificati in costanza di rapporto previdenziale. L'onere per il riscatto dei corsi universitari di studio è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo in base alla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. In particolare, ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto - in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applica il criterio della riserva matematica - da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. Efficacia retroattiva del riscatto limiti. La giurisprudenza Cass. SU 28 marzo 1995 n. 3667 ha affermato il principio di retrodatazione degli effetti degli atti di recupero di periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa ovvero di coincidenza fra collocazione temporale dei contributi di riscatto e decorrenza dei relativi effetti. L’efficacia retroattiva dei riscatti è stata confermata con specifico riferimento ai riscatti con onere determinato tramite il calcolo della riserva matematica art. 13 l. 1338/62 essa però si deve considerare un effetto naturale di tutti i riscatti, sia quelli ai quali si applica il sistema retributivo, sia quelli da valutare con il sistema contributivo. Ai fini della maturazione del diritto a pensione, quindi, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato. La decorrenza delle pensioni deve, quindi, essere stabilita secondo le regole comuni anche nei casi in cui i contributi da riscatto siano determinanti ai fini del diritto a pensione. Quanto agli effetti patrimoniali dei riscatti compiuti con il criterio a percentuale sistema contributivo , la rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla data della domanda di riscatto” art. 2, comma 5, d.lgs. 184/97 . È possibile che, in forza del riscatto con onere determinato con il criterio a percentuale, si acquisisca la decorrenza della pensione liquidata col sistema contributivo o misto in data antecedente a quella della domanda di riscatto. In tal caso, però, la misura dei ratei di pensione compresi tra la data di decorrenza della pensione e la data della domanda di riscatto deve essere determinata senza considerare nel montante contributivo individuale i contributi relativi al periodo riscattato, che possono avere effetti sulla misura dei ratei di pensione maturati a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto. Per determinare la quota aggiuntiva di pensione corrispondente ai periodi riscattati, alla retribuzione utilizzata per il calcolo dell’onere di riscatto si applica l’aliquota di computo vigente alla data della domanda di riscatto all’importo così determinato si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età dell’assicurato alla data della domanda di riscatto. Se il montante relativo al riscatto è determinante affinché l’importo dell’assegno raggiunga i limiti minimi di importo fissati dalla legge per la liquidazione della pensione, la decorrenza della stessa non potrà essere antecedente alla domanda di riscatto. Un ulteriore limite all’efficacia retroattiva della contribuzione riscattata discende dalla previsione che lega la valutazione” dei contributi riscattati al periodo in cui il riscatto si colloca e dunque alle quote di pensione, retributive o contributive, integrate dallo stesso. In particolare, il sistema di calcolo dell’onere di riscatto per periodi che si collocano nel sistema contributivo non tiene conto dei benefici pensionistici” derivanti dal riscatto stesso i periodi riscattati vanno sempre esclusi dalla determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle quote retributive della pensione c.d. neutralizzazione . Opzione per il calcolo della pensione con il sistema esclusivamente contributivo. Rientrano in questa ipotesi i casi in cui per la collocazione temporale dei periodi dovrebbe adottarsi il criterio della riserva matematica, ma, per effetto dell’opzione per il calcolo esclusivamente contributivo della pensione, i periodi medesimi sono comunque valutati con il sistema contributivo. In via generale, la natura negoziale dell’operazione di riscatto ne comporta la definizione con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda. Ai fini della determinazione dell'onere di riscatto - in caso di opzione per il sistema contributivo art. 1, comma 23, l. 335/95 occorre distinguere tra 1 domande di riscatto presentate successivamente all’esercizio dell'opzione per il contributivo l'onere di riscatto, che in assenza dell’opzione sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, è determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale 2 domande di riscatto presentate precedentemente all’esercizio dell'opzione definite secondo le regole generali, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa e alla collocazione temporale dei periodi. L'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali. L’accettazione dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione rende irrevocabile l’opzione stessa. Le lavoratrici che optano per la c.d. opzione donna art. 16 d.l. 4/2019 conv. in l. 26/2019 possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale. A tal fine è però necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. opzione donna. Gli iscritti alla Gestione Separata INPS che esercitano la facoltà di computo dei contributi maturati nell'AGO art. 3 DM 2 maggio 1996 n. 282 e conseguono un trattamento a carico della Gestione Separata liquidato interamente con il sistema contributivo, possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi che in assenza del computo in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale. A tal fine è necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione con la facoltà di computo. Fonte mementopiu.it

Circolare_numero_6_del_22_01_2020