La cancellazione dell’impresa artigiana dall’albo non inficia la notifica dell’avviso di accertamento

Secondo la Cassazione, è valida la notifica per compiuta giacenza degli avvisi di accertamento effettuata presso il domicilio fiscale dell’impresa artigiana successivamente alla cancellazione della stessa dall’albo delle imprese artigiane.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 167/2020, depositata il 9 gennaio. La vicenda. Un artigiano proponeva opposizione a due avvisi di addebito notificatigli dall’INPS per il recupero della contribuzione artigiana per gli anni 2006 e 2007 a seguito dell’accertamento di maggior reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano l’opposizione. In particolare, il Giudice di seconde cure sottolineava che la questione circa la notifica degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate sollevata dall’opponente era in realtà irrilevante in quanto oggetto del procedimento era l’impugnazione dell’avviso di addebito regolarmente notificato . Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione. Notifica. Secondo il ricorrente sussiste una violazione delle norme in tema di domicilio fiscale e notifica dell’avviso di accertamento nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese. Gli avvisi di accertamento erano infatti stati notificati per compiuta giacenza presso il domicilio fiscale dell’impresa artigiana in data successiva alla cancellazione della stessa dall’albo delle imprese artigiane. Invoca dunque il ricorrente l’applicazione estensiva all’impresa individuale del principio sancito dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 4062/10 secondo cui dalla invalidità della notifica degli avvisi di accertamento deriva la nullità del successivo avviso di addebito. Il Collegio ritiene infondata la censura richiamando l’orientamento secondo cui il principio citato non è estendibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale. Come si legge nel provvedimento, questi non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale sicchè l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità ma all’effettivo svolgimento o meno dell’attività imprenditoriale . Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 2 luglio 2019 – 9 gennaio 2020, n. 167 Presidente Esposito – Relatore Spena Rilevato che con sentenza in data 29 giugno 14 agosto 2017 numero 865 la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Forlì, che aveva respinto l’opposizione proposta da T.A. nei confronti dell’INPS avverso due avvisi di addebito notificati per il recupero della contribuzione artigiana relativa agli anni 2006 e 2007, a seguito dell’accertamento di un maggior reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che la questione di illegittimità della notifica degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, posta con l’atto di appello, non era rilevante, in quanto si discuteva dell’impugnazione dell’avviso di addebito, che era stato regolarmente notificato. In ogni caso, la parte richiamava impropriamente il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4062/2010 in relazione alle società laddove nella fattispecie di causa si trattava di una ditta individuale. La domanda d’appello relativa alla prescrizione era inammissibile. La parte della sentenza in cui il giudice di prime cure aveva esaminato l’eccezione di prescrizione non era stata oggetto di uno specifico motivo di gravame che avverso la sentenza ha proposto ricorso T.A. , articolato in due motivi, cui l’INPS ha resistito con controricorso che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c che la parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che la parte ricorrente ha dedotto con il primo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60 e art. 2495 c.c. omessa motivazione. Ha assunto la violazione delle norme sull’accertamento delle imposte sui redditi ed, in particolare, della disciplina del domicilio fiscale e della notifica dell’avviso di accertamento nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese. Ha esposto che gli avvisi di accertamento erano stati notificati per compiuta giacenza in data 20.05.2011 presso il domicilio fiscale della impresa artigiana e che a tale data la impresa era estinta, perché cancellata dall’albo delle imprese artigiane in data 22.9.2010. Dalla invalidità della notifica degli avvisi di accertamento secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto n. 4062/2010, estensibile all’imprenditore individuale-derivava la nullità del successivo avviso di addebito con il secondo motivo, omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all’intervenuta prescrizione del credito. Con il motivo si censura la statuizione di inammissibilità della domanda d’appello relativa alla prescrizione, assumendosi che l’atto di appello era stato diffusamente argomentato. Si evidenziava che la nullità degli atti di accertamento si estendeva ai successivi avvisi di addebito e che, pertanto, i crediti dovevano essere ritenuti prescritti che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso che il primo motivo è infondato. L’assunto della nullità della notifica degli avvisi di accertamento del reddito è fondato sulla estensione alla impresa individuale del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto 22.02.2010 nr 4062 e tratto dalla disciplina del novellato art. 2945 c.c. dell’effetto estintivo della personalità giuridica delle società di capitali nonché della capacità e soggettività limitate delle società di persone prodotto dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. Questa Corte ha tuttavia già chiarito Cass. sez. VI 07.01.2016 n. 98 Cass. sez. III 23.09.2013 n. 21714 Cass. sez. I, n. 9744/2011 che il medesimo principio non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale questi non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità ma all’effettivo svolgimento o meno della attività imprenditoriale. Pertanto l’assunto del ricorso, secondo cui gli avvisi di accertamento sarebbero nulli per essere stati notificati al domicilio fiscale quando l’impresa era già estinta, è infondato. In memoria la parte ricorrente ha dedotto che sussisterebbe in tale eventualità una ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario della notifica, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e anche tale assunto è infondato, in quanto la irreperibilità non è legata alla formalità della cancellazione della ditta dal registro delle imprese, unica circostanza di fatto allegata con il ricorso, ma, piuttosto, alla assenza effettiva nel Comune del domicilio fiscale di un domicilio effettivo del contribuente-persona fisica. A tali rilievi va aggiunto che il ricorrente non ha neppure specificamente censurato la sentenza impugnata laddove essa ha affermato che la questione della illegittimità della notifica degli avvisi di accertamento non avrebbe avuto comunque rilevanza sulla validità degli avvisi di addebito notificati dall’INPS. Il secondo motivo di ricorso va parimenti respinto per quanto allegato dal ricorrente, la eccezione di prescrizione del credito previdenziale era consequenziale alla dedotta nullità della notifica degli avvisi di accertamento sicché la questione posta, anche ove fosse stata esaminata nella sentenza impugnata, non avrebbe determinato un diverso esito della decisione. La censura difetta, dunque, di decisività che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 1.800 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.