Il contributo integrativo versato dall’avvocato non è ripetibile

L'accertamento di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale, e quindi con l’iscrizione all'albo degli avvocati, giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa Forense e, tra il resto, la restituzione dei contributi versati dal soggetto illegittimamente iscritto con esclusione tuttavia del c.d. contributo integrativo.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 30571/19, depositata il 22 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava la Cassa Forense alla restituzione agli eredi di un avvocato - cancellato retroattivamente dalla Cassa per incompatibilità derivante dallo svolgimento di attività di socio amministratore di società commerciale – delle somme da quest’ultimo versate a titolo di contributo integrativo nel periodo compreso tra l’anno 2000 e l’anno 2008, oggetto di delibera di cancellazione del medesimo professionista. Contro tale pronuncia la Cassa Forense ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo. La funzione tipica del contributo integrativo ne esclude la restituzione In particolare, la ricorrente si doleva dell’errata applicazione degli artt. 11 e 21 l. n. 576/1980, nonché dell’art. 2033 c.c., per avere i Giudici di merito ritenuto che la cancellazione retroattiva del Professionista dalla Cassa Forense comportasse l’obbligo di restituzione non solo dei contributi soggettivi, bensì anche dei contributi integrativi versati. Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, accoglie il ricorso. Ritiene infatti la Corte che, coerentemente alla ratio legis desumibile dall’art. 11 l. n. 576/1980, l'obbligo del versamento del contributo integrativo è strettamente inerente alla prestazione professionale resa in virtù dell'iscrizione all'Albo professionale, tanto che il professionista può ripeterlo nei confronti del cliente nello stesso senso, Cass. n. 5376/19 . Inoltre, secondo la disciplina relativa alla cancellazione dalla Cassa Forense in ragione dell’accertamento di una situazione di incompatibilità i.e. art. 2, comma 3, l. n. 319/1975 , ancorché l’incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia l'iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l'attività medesima e stata svolta . Disposto in virtù del quale, nell’avviso della Corte, non è revocabile in dubbio che l'attività professionale sia stata legittimamente esercitata in virtù dell'iscrizione all'Albo anche nel periodo in cui tale incompatibilità ha avuto luogo. atteso che esso non viene indebitamente percepito dalla cassa Forense. In ragione di ciò prosegue la Corte, il contributo integrativo di cui all'art. 11 non viene indebitamente percepito dalla Cassa nel periodo di iscrizione, ma viene da questa legittimamente riscosso, in forza delle disposizioni di legge vigenti e in relazione all'esercizio dell'attività professionale consentito dall'iscrizione all'Albo, sicché non trova applicazione l'art. 2033 c.c. che regola in via generale la ripetizione dell'indebito . La natura solidaristica del contributivo integrativo preclude quindi l’applicazione dell’art. 2033 c.c Sulla base di tali argomentazioni, la Cassazione accoglie il ricorso ritenendo, in via di interpretazione analogica, che il fatto che non possa essere oggetto di ripetizione neppure la quota relativa al volume minimo di affari presunto, nel caso in cui esso sia superiore alle prestazioni effettivamente effettuate, deriva dalla finalità specifica dei contributi integrativi, esclusivamente diretti al finanziamento della previdenza di categoria ed espressione di un dovere di solidarietà nell'ambito della categoria professionale così anche Cass. n. 10458/98 . In definitiva pertanto, nell’avviso della Corte, la restituzione di un contributo pagato al solo fine di solidarietà ne snaturerebbe il contenuto e, impedendo l'attuazione del principio solidaristico costituzionalmente garantito art. 2 della Costituzione , sarebbe pure contrario ai principi costituzionali, poiché il fine solidaristico che caratterizza la previdenza forense non viene meno per effetto della cancellazione dell'iscritto .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre – 22 novembre 2019, n. 30571 Presidente Manna – Relatore Ghinoy Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quello che qui ancora rileva condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a restituire a C.S.S.M. , C.S.E. , C.S.E. e B.M. , quali eredi dell’avv. C.S.E. , anche la somma di Euro 71.969,58, versata a titolo di contributi integrativi nel periodo dal 2000 al 2008, che era stato fatto oggetto di Delib. di cancellazione del professionista dalla Cassa per incompatibilità derivante dall’esercizio di attività di socio amministratore di società commerciale. 2.Avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura gli eredi dell’avv. C.S. hanno resistito con controricorso. 3. Parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c. per l’adunanza dinnanzi alla VI Sezione, la quale ha rimesso la causa a questa IV Sezione per la trattazione in pubblica udienza, ritenendo che la questione trattata rivesta natura nomofilattica. 4. La Cassa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 5. Con l’unico motivo di censura, la Cassa ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione della L. n. 576 del 1980, artt. 11 e 22 e dell’art. 2033 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’obbligo di restituzione su di essa gravante a seguito della cancellazione dell’avv. C.S. concernesse non solo i contributi soggettivi, ma anche quelli integrativi. 6. Occorre dunque valutare se sia dovuta o meno la restituzione al professionista dei contributi integrativi versati ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 11 alla Cassa Forense, nell’ipotesi in cui venga accertato l’esercizio della professione in regime di incompatibilità, con conseguente cancellazione retroattiva dalla Cassa. 7.Il ricorso, oltre che ammissibile perché delinea puntualmente la questione devoluta all’esame di questa Corte, è fondato, in quanto la soluzione adottata dalla Corte di merito non appare conforme a diritto. 8. Questa Suprema Corte ha affermato che l’accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione legale e, quindi, con la stessa iscrizione all’Albo degli avvocati giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa forense, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell’Ordine competente, di talché al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell’art. 2033 c.c. Cass. n. 15109 del 2005, cit. nella sentenza impugnata . 9. Con precedente arresto n. 10458 del 1998 questa Corte aveva tuttavia anche precisato, sia pure riguardo a fattispecie di restituzione dei contributi per il caso di mancata maturazione del diritto a pensione, che l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, dovendosi dare rilievo alla mancata previsione del diritto alla restituzione di detti contributi, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi. 10. Al più risalente arresto deve darsi continuità anche con riferimento alla presente fattispecie, in cui a seguito della Delib. di cancellazione vi è stato l’annullamento retroattivo del rapporto previdenziale. 11. Tale conclusione deriva in primo luogo dalla struttura e funzione del contributo integrativo, disciplinato dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 11. Si tratta di disposizione che prevede che l’obbligo del versamento incombe su tutti gli iscritti agli Albi di avvocato e di procuratore nonché sui praticanti procuratori iscritti alla Cassa, che devono applicare una maggiorazione percentuale che è stata del 2% sino al 2012 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA e versarne alla Cassa l’ammontare, indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, maggiorazione ripetibile nei confronti di quest’ultimo. È previsto un importo minimo risultante dall’applicazione della percentuale ad un volume d’affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all’art. 10, comma 2, dovuto per l’anno stesso. La norma aggiunge che il contributo è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all’Albo dei procuratori o degli avvocati o all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ma l’obbligo del contributo minimo è escluso dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione. Il contributo integrativo non è soggetto all’IRPEF nè all’IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale. 12. L’obbligo del versamento del contributo integrativo è dunque strettamente inerente alla prestazione professionale resa in virtù dell’iscrizione all’Albo professionale, tanto che il professionista può ripeterlo nei confronti del cliente v. Cass. n. 5376 del 2019 . 13. La L. n. 319 del 1975, art. 2, comma 3, dispone che l’attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3 ancorché l’incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell’ordine competente, preclude sia l’iscrizione alla Cassa, sia la considerazione, ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale forense, del periodo di tempo in cui l’attività medesima è stata svolta , ma non revoca in dubbio che l’attività professionale sia stata legittimamente esercitata in virtù dell’iscrizione all’Albo. 14. Ne discende che il contributo integrativo di cui all’art. 11 non viene indebitamente percepito dalla Cassa nel periodo di iscrizione, ma viene da questa legittimamente riscosso, in forza delle disposizioni di legge vigenti e in relazione all’esercizio dell’attività professionale consentito dall’iscrizione all’Albo, sicché non trova applicazione l’art. 2033 c.c. che regola in via generale la ripetizione dell’indebito. 15. La soluzione è confortata dalla stessa L. n. 576, art. 22 che prevede espressamente al comma 1, per coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, solamente il diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all’art. 10, nonché degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti dalla precedente legislazione , ma non dei contributi integrativi di cui all’art. 11. 16. Il fatto, poi, che non possa essere oggetto di ripetizione neppure la quota relativa al volume minimo di affari presunto, nel caso in cui esso sia superiore alle prestazioni effettivamente effettuate, deriva dalla finalità specifica dei contributi integrativi, esclusivamente diretti al finanziamento della previdenza di categoria ed espressione di un dovere di solidarietà nell’ambito della categoria professionale così Cass. n. 10458 del 1998 . 17. Una conferma, sia pure indiretta, di tale interpretazione è possibile desumere dalla disposizione di cui all’art. 22 della legge che, al comma 4, prevede il versamento della misura minima dei contributi integrativi anche da parte di quei soggetti membri del Parlamento, dei consigli regionali, della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura e presidenti delle province e sindaci dei comuni capoluoghi di provincia che pure sono esonerati dal requisito della continuità dell’esercizio professionale durante il periodo di carica. 18. Il carattere solidaristico della previdenza forense come modellata dalla L. n. 576 del 1980, carattere evidenziato in più arresti della Corte Costituzionale Corte Cost. nn. 132 e 133 del 1984 , non esaurisce del resto i suoi effetti durante il rapporto di iscrizione alla Cassa, mentre la cessazione del rapporto non fa venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà. 19. La restituzione di un contributo pagato al solo fine di solidarietà ne snaturerebbe il contenuto e, impedendo l’attuazione del principio solidaristico costituzionalmente garantito art. 2 Cost. , sarebbe pure contrario ai principi costituzionali, poiché il fine solidaristico che caratterizza la previdenza forense non viene meno per effetto della cancellazione dell’iscritto. 20. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova valutazione dell’obbligazione restitutoria della Cassa attenendosi al principio sopra individuato. 21. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio. 22. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente vittoriosa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.