I professionisti associati non hanno l’obbligo di iscriversi all’assicurazione INAIL

In tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, che non ne contemplano l’assoggettamento per le associazioni professionali.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione – sez. Lav. con la sentenza n. 30428/19, depositata il 21 novembre. Assicurazione INAIL gli architetti associati sono assimilabili ai soci lavoratori delle società semplici? La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso da uno studio associato di architetti contro l’accertamento ispettivo INAIL dal quale era emerso, a suo carico, la ricorrenza dell’obbligo assicurativo di cui al d.P.R. n. 1124/1965. In entrambi i gradi del giudizio di merito, l’obbligo assicurativo INAIL è stato negato, sul presupposto che l’operazione di assimilazione degli architetti associati ai soci lavoratori delle società semplici, ipotizzato dall’Istituto assicurativo, fosse illegittima data la natura libero professionale svolta dagli architetti associati. Avverso la decisione della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione l’INAIL, sostenendo che, in base allo statuto ed all’atto costitutivo, lo studio si sarebbe dovuto ritenere una società di fatto, in quanto soggetto giuridico autonomo e distinto dai singoli partecipanti, con conseguente configurabilità dell’obbligo assicurativo ex art. 4, n. 7, d.P.R. n. 1124/1965, a norma del quale i soci di società di qualsiasi tipo, anche di fatto, sono assicurati all’INAIL se svolgono attività ritenuta pericolosa. La dipendenza funzionale” non giustifica l’estensione dell’obbligo assicurativo agli studi associati. La pronuncia in commento richiama il principio – già enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 15971/07 – secondo il quale, in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo artt. 1, 4 e 9 del d.P.R. n. 1124/1965 ne contemplano l’assoggettamento per le associazioni professionali. Inoltre, viene richiamata l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 25/16 che ha confermato la mancanza dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorché legati da un vincolo di dipendenza funzionale. In particolare, la Consulta ha notato che, a fronte della multiforme realtà degli studi professionali, contraddistinta dalla coesistenza dei disparati assetti organizzativi, che l’accordo degli associati prefigura art. 36 c.c. e dal vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, secondo tratti dell’autonomia o di un coordinamento più incisivo delle prestazioni, la discrezionalità del legislatore può modulare l’obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente, in questa variegata gamma di fattispecie, le situazioni meritevoli di tutela. Pertanto, la soluzione incentrata sul criterio selettivo della dipendenza funzionale non è costituzionalmente imposta. Obbligo assicurativo vale il criterio dell’ esposizione al rischio”. Con la citata sentenza Corte Cost., n. 25/2016 , il Giudice delle leggi ha affermato che la carenza di copertura assicurativa obbligatoria legittima il proprio intervento solo in presenza di una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost Ad esempio, la Consulta ha ravvisato una lesione di tale principio nei casi in cui si è accertata l’assenza di tutela a danno di lavoratori subordinati non ricompresi nelle elencazioni di cui al citato art. 4, ma ugualmente esposti ai rischi contemplati dall’art. 1 d.P.R. n. 1124/1965 così, per i ballerini e tersicorei, Corte Cost., n. 55/81, per i lavoratori addetti, in rapporto diretto con il pubblico, a servizi di cassa presso imprese con dipendenti soggetti all’obbligo assicurativo, Corte Cost., n. 114/77 . Più in generale, la Corte Costituzionale ha affermato che l’applicazione della tutela assicurativa è condizionata dal criterio dell’ esposizione al rischio”, in ragione del quale, a parità di condizioni, deve corrispondere un analogo livello di applicazione della tutela assicurativa Corte. Cost., n. 171/02 . Muovendo da tale principio, la Consulta ha pure affermato che l’estensione della garanzia assicurativa nei confronti dei soggetti esposti ad un rischio protetto non è condizionata dalla qualificazione giuridica del sottostante rapporto di lavoro. Per tale ragione cfr. Corte Cost., n. 310/94, n. 332/92, n. 98/90 è stata riconosciuta la tutela antinfortunistica a favore di alcuni lavoratori non legati da vincolo di subordinazione, come gli associati in partecipazione e i familiari del datore di lavoro, nonché a favore di coloro che non risultino alle dipendenze del soggetto responsabile dell’attività protetta, come avviene nel caso di chi esercita la vigilanza sul corretto svolgimento di un’attività svolta da altri. A quali lavoratori autonomi deve essere applicata l’assicurazione obbligatoria? Decide il legislatore. Secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta in ordine alle categorie di lavoratori autonomi cui estendere la disciplina di tutela riservata ai prestatori di lavoro subordinati e ciò, secondo la citata giurisprudenza costituzionale, per la maggiore gravità del pregiudizio economico subito da tali soggetti a causa dell’infortunio e per l’opportunità di evitare che il beneficiario della tutela coincida con il responsabile del rischio tutelato Corte Cost., n. 310/94 . Seguendo tale impostazione, la Cassazione, in relazione all’estensione dell’obbligo nei confronti dei soci di società, ha ritenuto che dal coordinamento delle disposizioni di cui ai numeri 1, 2 e 7 dell’art. 4 d.P.R. n. 1124/1965 si desume che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, quando prestano attività lavorativa per lo scopo della società c.d. dipendenza funzionale , sono assoggettati all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro se svolgono attività lavorativa di tipo manuale ovvero se svolgono, in modo permanente o avventizio, attività non manuale cioè intellettuale di sovraintendenza al lavoro altrui. Peraltro, mentre in riferimento alla prima delle suddette ipotesi, l’obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l’attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o autonoma, con riguardo all’attività di sovraintendenza il suddetto obbligo sussiste solo nell’ipotesi in cui il relativo svolgimento avvenga in forma subordinata così Cass., n. 5382/02 . Ora, nel caso dell’associazione di professionisti, si tratta pur sempre di attività libero professionale resa in forma autonoma per cui, in difetto di attività manuale o di attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione, non può ravvisarsi la copertura assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 ottobre – 21 novembre 2019, n. 30428 Presidente Manna – Relatore Calafiore Fatti di causa 1. Con sentenza n. 1457 del 2016, la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello proposto dall’INAIL avverso la sentenza di primo grado che - su domanda proposta dallo Studio Associato Architetti N. , M. e B. - aveva dichiarato che gli architetti associati non fossero soggetti all’obbligo assicurativo di cui all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL. 2. La Corte, confermando la sentenza impugnata, ha sostenuto che - la pretesa dell’INAIL trae origine dall’accertamento ispettivo del 30 maggio 2012 dal quale è emerso che l’atto costitutivo dello Studio appellato prevede che i singoli architetti siano gli unici a garantire lo svolgimento delle attività facenti capo allo studio associato e, pertanto, essendo la concreta situazione organizzativa assimilabile a quella dei soci lavoratori delle società semplici, la loro opera debba essere inquadrata nella previsione di cui al T.U. n. 1124 del 1965, art. 4, comma 1, n. 7 - il Tribunale ha negato l’obbligo assicurativo ritenendo che l’operazione di assimilazione ipotizzata sia illegittima data la natura libero professionale dell’attività svolta dagli architetti associati - l’Istituto ha impugnato la decisione osservando che seguendo tale impostazione si era data una interpretazione sostanzialmente abrogativa del disposto di cui del T.U. n. 1124 del 1965, art. 4, comma 1, n. 7, che prevede vadano assicurati anche i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto e comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestano opera manuale oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente punto 2 - tuttavia dal quadro normativo di riferimento T.U. n. 1124 del 1965, art. 4, comma 1, nn. 1, 2, 7, art. 9, commi 1 e 2 si evince che il libero professionista nello svolgimento di un’attività non manuale è soggetto all’assicurazione obbligatoria solo se svolga la sua attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui ed in tal senso, del resto, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità in relazione ad una società cooperativa - nella fattispecie in esame, non è emerso che i tre architetti componenti lo studio associato svolgano attività manuale, che si trovino in posizione di lavoro subordinato o svolgano la propria attività sotto la direzione altrui ed il dubbio di incostituzionalità derivante dalla scopertura assicurativa dell’attività svolta in ipotesi di dipendenza cd. funzionale è stato giudicato infondato dall’ordinanza della Corte Costituzionale n. 25 del 2016. 3. Per la cassazione della sentenza, ricorre l’INAIL con un motivo. Resiste lo Studio Associato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dai contro ricorrenti in ragione dell’affermata carenza di potere di rappresentanza processuale in capo ai difensori dell’Inail, per inidoneità della delega al fine del rilascio della procura speciale ai sensi dell’art. 365 c.p.c. dei poteri di rappresentanza, rilasciata con determina del Presidente dell’INAIL n. 394 del 27 ottobre 2015 allegata al ricorso, al dirigente generale Dott. C.A. , Responsabile dell’andamento dell’attività amministrativa e produttiva. 2. Si osserva in proposito che questa Corte di Cassazione Cass. n. 3445 del 2004 Cass. n. 4806 del 2019 ha già avuto modo di precisare, proprio in relazione ad analoghe eccezioni mosse nei riguardi dell’Inail, che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, riordinando le norme in tema di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, che già erano entrate in vigore con il D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni, attribuisce all’art. 16 ai dirigenti di uffici dirigenziali generali , fra gli altri, anche la potestà di promuovere e resistere alle liti che hanno il potere di conciliare e transigere . Pienamente legittima quindi è la Determina del Presidente dell’Istituto sopra richiamata, con la quale sono stati attribuiti al Dirigente generale C. i poteri previsti dalla legge per i dirigenti statali. 3. Con l’unico motivo di ricorso l’INAIL lamenta violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1, art. 4, n. 7 e art. 9, comma 2, ed errata applicazione della L. n. 109 del 1994, art. 17, comma 6, lett. a e della L. n. 1815 del 1939, art. 1 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e - premesso che in base allo statuto ed all’atto costitutivo, lo Studio associato deve ritenersi una società di fatto in quanto soggetto giuridico autonomo distinto dai singoli partecipanti, siccome riconosciuto pure dai giudici di merito - sostiene che la sentenza abbia errato laddove ha negato la ricorrenza dei presupposti per l’esistenza dell’obbligo assicurativo ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, n. 7, a mente del quale i soci di società di qualsiasi tipo, anche di fatto, sono assicurati all’INAIL se svolgono attività ritenuta pericolosa mentre la dizione agli effetti previdenziali di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 17, deve essere limitato agli effetti strettamente pensionistici in ogni caso vale come dirimente la considerazione per cui anche i professionisti associati, se addetti ad attività pericolosa, sono soggetti all’obbligo assicurativo INAIL. 2. Il motivo è infondato. Questa Corte di cassazione con la sentenza n. 15971 del 2017 ha già affermato il principio secondo il quale in tema di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, non sussiste l’obbligo assicurativo nei confronti dei componenti di studi professionali associati, in quanto la tendenza ordinamentale espansiva di tale obbligo può operare, sul piano soggettivo, solo nel rispetto e nell’ambito delle norme vigenti, che, come per il libero professionista, in nessun luogo D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 1, 4 e 9 ne contemplano l’assoggettamento per le associazioni professionali. Si è affermato che pure la recente ordinanza della Corte Cost. 12.1.2016 n. 25 ha confermato la mancanza dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali in capo ai membri di studi professionali associati, ancorché legati da un vincolo di dipendenza funzionale. 3. La Corte Costituzionale, in particolare, ha notato sul punto che l’addizione, sollecitata a questa Corte, si colora di una valenza eminentemente creativa e non è a rime costituzionalmente obbligate , rilevando come a fronte della multiforme realtà degli studi professionali, contraddistinta dalla coesistenza dei disparati assetti organizzativi, che l’accordo degli associati prefigura art. 36 c.c. , e dal vario atteggiarsi dei rapporti di lavoro, secondo i tratti dell’autonomia o di un coordinamento più incisivo delle prestazioni, la discrezionalità del legislatore può modulare l’obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente, in questa variegata gamma di fattispecie, le situazioni meritevoli di tutela che, pertanto, la soluzione tratteggiata dal giudice rimettente, incentrata sul criterio selettivo della dipendenza funzionale, non è costituzionalmente imposta . 4. A fronte di tali argomenti, l’Istituto ricorrente - soprattutto con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. - insiste per la diversa interpretazione che affermi l’obbligo di copertura assicurativa anche per i professionisti associati, sulla base di una lettura complessiva della più recente giurisprudenza relativa a riconoscimento della capacità dell’associazione di professionisti ad assumere il rilievo di autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e della legislazione susseguitasi in materia L. n. 183 del 2011, L. n. 4 del 2013, L. n. 124 del 2017 che ha consentito ai professionisti di superare i divieti di adesione ai modelli delle società di capitali. 5. Rileva la Corte che neanche tali ulteriori riferimenti siano utili a modificare l’orientamento già espresso. Va ricordato che ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 9, comma 1, sono soggetti alle disposizioni del titolo primo i datori di lavoro ivi indicati che, nell’esercizio delle attività previste dall’art. 1, occupano persone tra quelle indicate nell’art. 4. Al comma 2, inoltre, sono elencati altri soggetti diversi dai datori di lavoro, pure tenuti all’obbligo assicurativo tra i quali non compaiono i liberi professionisti. Come più volte affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, alla pretesa fatta valere dal ricorrente osta il dato che nel sistema assicurativo gestito dall’INAIL non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele. In particolare, anche con la citata ordinanza della Corte Costituzionale n. 25 del 2016, il giudice delle leggi ha ritenuto che la carenza di copertura assicurativa obbligatoria legittimi il proprio intervento solo laddove si realizzi una palese violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., che non può essere derogato. 6. Nel tracciare l’ampliamento dei limiti soggettivi dell’area della copertura assicurativa obbligatoria, la Corte è intervenuta ad esempio nei casi in cui si è accertata l’assenza di tutela a danno di lavoratori subordinati non ricompresi nelle elencazioni di cui all’art. 4, ma ugualmente esposti ai rischi contemplati dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1 così, per i ballerini e tersicorei, Corte Cost. 7 aprile 1981, n. 55, per i lavoratori addetti, in rapporto diretto con il pubblico, a servizi di cassa presso imprese con dipendenti soggetti all’obbligo assicurativo, Corte Cost. 9 giugno 1977, n. 114 . Inoltre, la Corte Costituzionale, riconoscendo il carattere esemplificativo dell’elencazione delle figure impiegatizie contenuto nel D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, comma 3 Corte Cost. 29 dicembre 1976, n. 262 , ha affermato, altresì, Corte Cost. n. 171 del 2002 il generale principio cui subordinare l’applicazione della tutela assicurativa principio che ha rinvenuto nel criterio dell’ esposizione al rischio in ragione del quale, a parità di condizioni, deve corrispondere un analogo livello di applicazione della tutela assicurativa. 7. Muovendo da tale principio, la Corte Costituzionale ha pure affermato che l’estensione della garanzia assicurativa nei confronti dei soggetti esposti ad un rischio protetto non è condizionata dalla qualificazione giuridica del sottostante rapporto di lavoro. Per tale ragione vd. Corte Cost. n. 310 del 1994, Corte Cost. n. 332 del 1992, Corte Cost. n. 98 del 1990 è stata riconosciuta la tutela antinfortunistica a favore di alcuni lavoratori non legati da vincolo di subordinazione, come gli associati in partecipazione e i familiari del datore di lavoro, e l’operatività del citato principio dell’esposizione al rischio è stata all’origine delle ulteriori estensioni operate dalla Corte Costituzionale anche a favore di coloro che non risultino alle dipendenze del soggetto responsabile dell’attività protetta, come avviene nel caso di chi esercita la vigilanza sul corretto svolgimento di un’ attività svolta da altri. Dunque, devono ritenersi persistenti, all’interno del sistema antinfortunistico e di assicurazione per le malattie professionali, limiti oggettivi e soggettivi sia rispetto alle attività protette che alle persone assicurate . 8. Tale carattere del sistema normativo, verosimilmente derivante della preferenza accordata dal legislatore ai lavoratori subordinati, ha consentito che sia stata considerata legittima la mancata estensione dell’assicurazione obbligatoria nei confronti ad esempio dei commercianti e dei soci delle cooperative agricole di lavoro Corte Cost. n. 158 del 1987 Corte Cost. n. 221 del 1985 . 8. In tal senso va ricordato che Corte Costituzionale n. 310 del 1994, richiamando tali precedenti, ha affermato come rientri nella discrezionalità del legislatore la scelta in ordine alle categorie di lavoratori autonomi cui estendere la disciplina di tutela riservata ai prestatori di lavoro subordinati e ciò, secondo la citata giurisprudenza costituzionale, per la maggiore gravità del pregiudizio economico subito da tali soggetti a causa dell’infortunio e nella opportunità di evitare che il beneficiario della tutela coincida con il responsabile del rischio tutelato. 9. Questa Corte di cassazione Cass. n. 5382 del 2002 , seguendo tale impostazione, in relazione all’estensione dell’obbligo nei confronti dei soci di società, ha peraltro ritenuto che dal coordinamento delle disposizioni di cui del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, nn. 1, 2 e 7, si desume che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società quando prestano attività lavorativa per lo scopo della società c.d. dipendenza funzionale sono assoggettati all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro se svolgono attività lavorativa di tipo manuale ovvero se svolgono, in modo permanente o avventizio, attività non manuale cioè intellettuale di sovraintendenza al lavoro altrui. Peraltro, mentre in riferimento alla prima delle suddette ipotesi l’obbligo assicurativo sussiste a prescindere dal fatto che l’attività lavorativa sia prestata in forma subordinata o autonoma, con riguardo all’attività di sovraintendenza il suddetto obbligo sussiste solo nell’ipotesi in cui il relativo svolgimento avvenga in forma subordinata. 10. Ora, nel caso dell’associazione di professionisti, si tratta pur sempre di attività libero professionale resa in forma autonoma per cui, in difetto di attività manuale o di attività intellettuale di vigilanza sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione, non può ravvisarsi la copertura assicurativa obbligatoria gestita dall’INAIL. 11. Da quanto sin qui rappresentato emerge con chiarezza l’assenza di ragioni utili a modificare l’orientamento di Cassazione n. 15971 del 2017 cui va, quindi, data continuità. 12. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.