Omessa notifica dell’atto d’appello a causa di un virus nel sistema PEC dello studio legale e rimessione in termini

La mancata presentazione tempestiva dell’istanza di rimessione in termini al giudice dinanzi al quale è stato omesso l’adempimento nella controversia in esame, di notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione della nuova udienza esclude la presenza di una violazione di legge nel provvedimento impugnato, che la Corte distrettuale ha emesso correttamente nella sussistenza dei presupposti ex art. 348 c.p.c., in assenza, appunto, di tale istanza.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 29757/19, depositata il 15 novembre. Il fatto. La Corte d’Appello dichiarava improcedibile, ex art. 348 c.p.c., per omessa notificazione dell’atto di appello promosso avverso la sentenza di primo grado che rigettava l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione sollevata dall’opponente contro il Ministero del Lavoro, nella parte in cui irrogava una sanzione amministrativa per irregolare utilizzazione di un lavoratore extracomunitario. La Corte territoriale dichiarava poi inammissibile la richiesta di rimessione in termini per la notifica del ricorso con decreto di fissazione di nuova udienza. Interviene, dunque, la Suprema Corte di Cassazione. La rimessione in termini e la sua tempestività. In particolare, il ricorrente denuncia violazione di legge per sussistenza dei presupposti di rimessione in termini per la notificazione dell’atto di appello, omessa per errore scusabile che è dipeso da una causa non imputabile a sé, ma dipeso dal mancato ricevimento del difensore della comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza per la presenza certificata di un virus all’interno della rete del sistema informatico dello studio legale. In premessa, bisogna sottolineare che, qualora la Corte d’Appello dichiari l’improcedibilità dell’azione per non aver il ricorrente provveduto a notificare all’amministrazione il ricorso e il provvedimento di fissazione di nuova udienza, nel termine stabilito, tale pronuncia, in quanto esaurisce la potestas iudicandi del giudice adito, sia suscettibile di impugnazione per cassazione, altrimenti in difetto della quale il decreto di improcedibilità passa in cosa giudicata”. Al riguardo, i Giudici di legittimità, esaminando il caso specifico, notano come il difensore di fiducia del ricorrente, comparso all’udienza tramite un sostituto, non ha in essa formulato alcuna istanza di rimessione in termini ma tale richiesta era pervenuta solo successivamente alla pronuncia di improcedibilità della Corte d’Appello, con esaurimento così della potestas iudicandi . Infatti, la rimessione in termini presuppone la tempestività dell’iniziativa della parte che intende avvalersene, poiché la mancata presentazione tempestiva dell’istanza di rimessione in termini al giudice dinanzi al quale è stato omesso l’adempimento esclude la presenza di una violazione di legge nel provvedimento impugnato, che la Corte distrettuale ha emesso correttamente nella sussistenza dei presupposti ex art. 348 c.p.c., in assenza, appunto, di tale istanza. E siccome nel caso in esame tale istanza è stata presentata per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione con il motivo di ricorso, per tale ragione deve essere considerata inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 2 ottobre – 15 novembre 2019, n. 29757 Presidente/Relatore Patti Rilevato che con sentenza 4 giugno 2014, la Corte d’appello di Perugia dichiarava improcedibile, ai sensi dell’art. 348 c.p.c., per omessa notificazione dell’atto di appello proposto da F.F. , in proprio e quale legale rappresentante della s.s. Azienda Agricola F. , avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza ingiunzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella parte di irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 39.375,00, ai sensi della L. n. 248 del 2006, art. 36 bis, comma 7, per irregolare utilizzazione di un lavoratore extracomunitario, non registrato sui libri contabili obbligatori con ordinanza del 6 giugno 2014 la stessa Corte dichiarava inammissibile, per esaurimento della propria potestas iudicandi, l’istanza del predetto di rimessione in termini per la notificazione del ricorso con decreto di fissazione di una nuova udienza di discussione avverso la sentenza F.F. , in proprio e nella qualità, ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. il Ministero depositava atto di costituzione per la partecipazione all’udienza di discussione, senza poi svolgimento di difese. Considerato che 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c. e art. 111 Cost., per sussistenza dei presupposti di rimessione in termini del ricorrente ai fini della notificazione dell’atto di appello, omessa per errore scusabile dipeso da una causa a sé non imputabile, quale il mancato ricevimento dal difensore della comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza, per la certificata presenza di maiware e virus all’interno della rete Ian del sistema informatico dello Studio Ranalli Avvocati Associati unico motivo 2. esso è inammissibile 2.1. occorre premettere che è pur vero che, ove la corte d’appello dichiari l’improcedibilità dell’azione per non aver il ricorrente provveduto a notificare all’amministrazione convenuta, nel termine stabilito, il ricorso ed il provvedimento di fissazione della Camera di consiglio, tale pronuncia, in quanto esaurisce la potestas iudicandi del giudice adito e definisce il giudizio di merito, sia suscettibile di impugnazione per cassazione, in difetto della quale il decreto d’improcedibilità passa in cosa giudicata Cass. 9 aprile 2013, n. 8622 2.2. tuttavia, risulta dal verbale di udienza del 4 giugno 2014 che il difensore dell’odierno ricorrente, pure comparso all’udienza tramite un proprio sostituto, non abbia in essa formulato sul presupposto della sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza e sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione Cass. 4 aprile 2013, n. 8216 Cass. 23 novembre 2018, n. 30512 alcuna istanza di rimessione in termini a ciò provvedendo soltanto con la richiesta in data 5 giugno 2014, ossia successiva alla pronuncia di improcedibilità della Corte d’appello, a definizione del giudizio di merito, con esaurimento così della propria potestas iudicandi 2.3. è noto che la rimessione in termini, tanto nella versione già prevista dall’art. 184 bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153 c.p.c., comma 2, presupponga la tempestività dell’iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa Cass. 11 novembre 2011, n. 23561 Cass. 1 marzo 2019, n. 6102 2.4. la mancata presentazione tempestiva ma soltanto quando oramai privo di potestas iudicandi dell’istanza di rimessione al giudice davanti al quale è stato omesso l’adempimento di notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione di una nuova udienza di discussione esclude la configurabilità di alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato, che la Corte territoriale ha correttamente emesso nella sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 348 c.p.c., in assenza appunto di detta istanza 2.5. sicché essa è stata per la prima volta proposta davanti a questa Corte di Cassazione con il motivo in esame, per tale ragione inammissibile 3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato tale, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo il Ministero intimato svolto difese e con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.